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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 11 del 25 gennaio 2022


Materia: Mostre, manifestazioni e convegni

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1837 del 29 dicembre 2021

Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2026. Approvazione dell'accordo con gli Enti dell'Area Lombarda e dell'Area Dolomitica per la ripartizione delle quote da rimborsare al Cio in relazione al Broadcast Refund Agreement.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, nell’ambito delle attività connesse all’organizzazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026, si approva l’accordo con gli Enti territoriali interessati per la ripartizione delle quote da rimborsare al Cio in relazione al Broadcast Refund Agreement

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.

Nel corso dell'Assemblea generale del CIO a Losanna il 24 giugno del 2019, le città di Milano e di Cortina d’Ampezzo sono state elette per ospitare i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2026, la cui organizzazione è divenuto un obiettivo concreto e strategico dei predetti Enti.

A seguito di tale assegnazione, nell’ambito della stessa Assemblea generale del CIO del 24 giugno 2019, tra il CIO, il CONI, le Città di Milano e di Cortina d’Ampezzo, la Regione del Veneto e la Regione Lombardia è stato sottoscritto l’Host City Contract, recante i principi fondamentali che dovranno disciplinare l’organizzazione e lo svolgimento dei Giochi.

In seguito è intervenuta la legge 8 maggio 2020, n. 31, di conversione del decreto legge 11 marzo 2020, n. 16, recante “Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonche' in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria”, che ha definito modello di Governance dei Giochi Olimpici, secondo i principi dettati dalla disciplina olimpica e dal Dossier di Candidatura.

Da un lato, è già operativo il Comitato organizzativo, costituito in data 9 dicembre 2019 nella forma giuridica della Fondazione di diritto privato, denominata Fondazione Milano Cortina 2026, previa approvazione dei relativi atti con DGR n. 1687 del 19 novembre 2019 e DGR n. 173 del 14 febbraio 2020.

Dall’altro lato, è stata recentemente formalmente costituita la Società denominata “Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 s.p.a.”, prevista dall’art. 3 del citato decreto legge 11 marzo 2020, n. 16, che avrà il compito di dare attuazione al Piano di interventi, relativo alla realizzazione delle opere necessarie ai Giochi,  i cui relativi atti sono stati approvati con DGR n. 445 del 6 aprile 2021, DGR n. 1297 del 28 Settembre 2021 e DGR n. 1414 del 12 Ottobre 2021.

Sono stati altresi’ individuati i rappresentanti regionali in seno al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio sindacale della suddetta Società.

In forza di quanto previsto nell’Host City Contract, la Fondazione Milano Cortina 2026 è subentrata nell’Host City Contract, mediante sottoscrizione di apposito atto di adesione.

Tra gli obblighi previsti in capo ai soggetti stipulanti vi è l'eventuale restituzione, anche solo in parte, al CIO dei contributi relativi ai diritti televisivi da quest'ultimo anticipati alla Fondazione per l'organizzazione dei Giochi, al verificarsi di eventi e circostanze che impongano a loro volta al CIO di restituire ai singoli broadcaster taluni degli importi dallo stesso ricevuti.

A garanzia di tale obbligo, già in fase di candidatura, giusta DGR n. 1904 del 19 dicembre 2018 di presa d’atto dei relativi Format approvati dagli Enti, è stata sottoscritta e presentata, tra le altre, a corredo del Dossier di Candidatura, apposita Garanzia G1.5 con cui gli Enti interessati, tra cui la Regione del Veneto, si impegnavano a coprire l'eventuale deficit del Comitato Organizzatore e, in particolare, “di essere a conoscenza dei principi di cui al Broadcast Refund Agreement che sarà sottoscritto tra il CIO e il Comitato Organizzatore, secondo quanto previsto nell'Host City Contract. In particolare, di essere a conoscenza che sussiste, in capo al Comitato Organizzatore, l'obbligo di rimborsare al CIO quanto eventualmente già ricevuto a titolo di anticipo sui diritti televisivi relativi all'evento, e che il CIO potrebbe essere tenuto a rifondere in favore degli aventi diritto laddove per qualsiasi ragione l'evento, dovesse subire limitazioni, spostamenti o venisse cancellato

Tra gli obblighi previsti in capo ai soggetti stipulanti vi è l'eventuale restituzione, anche solo in parte, al CIO dei contributi relativi ai diritti televisivi da quest'ultimo anticipati alla Fondazione per l'organizzazione dei Giochi, al verificarsi di eventi e circostanze che impongano a loro volta al CIO di restituire ai singoli broadcaster taluni degli importi dallo stesso ricevuti.

Tale obbligo e le relative modalità sono state disciplinate in uno schema di accordo, denominato Broadcast Fund Agreement (“accordo BRA”), il cui testo, trasmesso dal CIO alla Fondazione Milano Cortina e da quest’ultima inviata agli Enti interessati con nota del 7 maggio 2021.

Con la citata nota, la Fondazione Milano Cortina ha chiesto agli Enti che hanno sottoscritto la Garanzia 1.5 (Regione del Veneto, Regione Lombardia, Comune di Milano, Comune di Cortina d’Ampezzo), la condivisione dei contenuti e la conferma scritta sul testo dell’accordo entro il termine del 31 maggio p.v., in vista della successiva sottoscrizione dell’accordo che dovrà essere apposta dai medesimi Enti entro il 31 dicembre 2021.

Con deliberazione di Giunta regionale n.822/2021 è stato approvato lo schema di accordo BRA, dando atto che alla sottoscrizione procederà il Presidente della Giunta regionale o suo delegato e demandando a successivo provvedimento di Giunta regionale l’approvazione degli accordi di riparto della Garanzia 1.5 tra gli Enti delle due Aree territoriali interessate dai Giochi (Area Lombarda e Area Dolomitica).

Atteso che la disciplina oggetto del predetto accordo non prevede un obbligo di preventiva escussione della Fondazione da parte del CIO, si tratta ora di definire la ripartizione interna tra tutti gli Enti che hanno sottoscritto la succitata garanzia G15, nel caso in cui la Fondazione o uno di essi venga chiamato a restituire al CIO, in tutto o in parte, i contributi relativi ai diritti televisivi da quest’ultimo anticipati alla Fondazione.

In tal senso tutti i soggetti coinvolti, hanno convenuto di fare riferimento a quanto già tra essi disciplinato e concordato in merito alle spese sostenute per la fase di candidatura e che prevedeva una ripartizione delle spese al 50% tra l’Area lombarda (Regione Lombardia, Comune di Milano) e l’Area Dolomitica (Regione del Veneto, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, Comune di Cortina d’Ampezzo), secondo il criterio di localizzazione delle discipline sportive.

In base a tale succitato criterio, è’ stato inoltre già definito tra le parti facenti parte dell’Area dolomitica il riparto individuale delle somme oggetto del presente accordo.

Per la ricaduta dell'impegno massimo previsto a carico della Regione del Veneto ammonta ad Euro 99.471.830,98, il cui importo è già stato accantonato nell'ambito della programmazione pluriennale di bilancio a partire dalla legge di stabilità regionale 2020 L.R. 44/2019.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta regionale di approvare lo schema di accordo per il riparto dell’eventuale obbligo di restituzione del contributo anticipato dal CIO alla Fondazione Milano Cortina per i diritti televisivi legati ai Giochi olimpici, il cui testo condiviso tra tutti gli Enti interessati è riportato nell’ Allegato A del presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale, dando atto che il Presidente della Giunta regionale o suo delegato procederà alla relativa sottoscrizione e che all’accordo potranno essere apportate modifiche non sostanziali concordate tra gli Enti.

Come sopra ricordato, il presente accordo riveste carattere attuativo di obblighi già assunti tra le parti sottoscriventi l’Host City Contract e di garanzie già espressamente prestate in fase di candidatura, per cui non trova applicazione ad esso quanto previsto, per alcune tipologie di atti afferenti i Giochi Olimpici e Paralampici, dall’art.3 della LR 44/2019 “Collegato alla legge di stabilità 2020”.

Sotto il profilo finanziario, si dà atto che agli oneri finanziari derivanti dall’attivazione della Garanzia 1.5, si farà fronte con le risorse allocate nel capitolo n. 103967 del bilancio di previsione 2021-2023.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTE la vigente Carta Olimpica e l'Agenda Olimpica 2020;

VISTO l’Host City Contract sottoscritto in data 24 giugno 2019;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n.1904 del 18 dicembre 2018;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1687 del 19 novembre 2019;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 173 del 14 febbraio 2020;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 445 del 6 aprile 2021;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n.822 del 22 Giugno 2021;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1297 del 28 settembre 2021;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1414 del 12 Ottobre 2021;

VISTA la sottoscrizione dell’atto costitutivo della Società Infrastrutture Milano Cortina 2026 Spa, in data 22 Novembre 2021;

VISTA la L.R. 25 Novembre 2019 n.44;

VISTA la L.R. 29 dicembre 2020 n. 41;

VISTA l’art. 2 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i.

delibera

  1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare lo schema di accordo per il riparto tra Regione del Veneto, Regione Lombardia, Comune di Milano e Comune di Cortina d’Ampezzo,  Provincia autonoma di Bolzano e Provincia Autonoma di Trento degli oneri finanziari relativo all'eventuale restituzione, anche solo in parte, al CIO dei contributi relativi ai diritti televisivi da quest'ultimo anticipati alla Fondazione Milano Cortina 2026, per l'organizzazione dei Giochi, al verificarsi di eventi e circostanze che impongano a loro volta al CIO di restituire ai singoli broadcaster taluni degli importi dallo stesso ricevuti, Allegato A del presente provvedimento, al quale potranno essere apportate modifiche non sostanziali concordate tra gli Enti;
  3. di dare atto che il Presidente della Giunta regionale o suo delegato procederà alla sottoscrizione dell’accordo di cui al punto precedente;
  4. di dare atto che  il presente accordo riveste carattere attuativo di obblighi già assunti tra le parti sottoscriventi l’Host City Contract e di garanzie già espressamente prestate in fase di candidatura, per cui non trova applicazione ad esso quanto previsto, per alcune tipologie di atti afferenti i Giochi Olimpici e Paralampici, dall’art.3 della LR 44/2019 “Collegato alla legge di stabilità 2020”;
  5. di dare atto che agli oneri finanziari derivanti dall’attivazione della Garanzia 1.5, si farà fronte con le risorse allocate nel capitolo n. 103967 del bilancio di previsione 2021-2023;
  6. di incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento l’Area Risorse Finanziarie, Strumentali, Ict ed Enti locali;
  7. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Regionale, omettendo l’Allegato A, il quale è consultabile presso gli Uffici della Segreteria Generale della Programmazione.

Allegato (omissis)

(seguono allegati)

Dgr_1837_21_AllegatoA_466946.pdf  (omissis)

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