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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 174 del 21 dicembre 2021


Materia: Edilizia scolastica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1724 del 09 dicembre 2021

Fondo Nazionale per gli Asili Nido - Interventi ex art. 70 della L. 28/12/2001, n. 448, in stabili che offrono servizi alla prima infanzia nell'età da 0 a 36 mesi. Avviso pubblico D.G.R. n. 1435 del 01/10/2019 - D.R. n. 194 del 20/12/2019. Autorizzazione all'utilizzo delle economie derivanti dai ribassi di gara e dalle minori spese in corso d'opera.

Note per la trasparenza

Il presente atto, ad integrazione di quanto disposto con il bando approvato con DGR n. 1435/2019, definisce le modalità di utilizzo delle economie realizzate in fase di gara d'appalto, ovvero in corso d’opera, in relazione a finanziamento concesso.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La legge 13/07/2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigente” ha complessivamente innovato la normativa in ambito scolastico. In particolare, il provvedimento ha promosso il sistema integrato di educazione e di istruzione per l’infanzia, successivamente dettagliato col D. Lgs. 13/04/2017, n. 65.

L’art. 2, comma 4, del citato D. Lgs. 13/04/2017, n. 65 ad oggetto “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’art.1, commi 180 e 181, della legge 13 luglio 2015, n. 107” assegna agli Enti Locali, in forma diretta o indiretta ad opera di altri enti pubblici o soggetti privati, la gestione dei servizi educativi per l’infanzia.

Con le finalità delle suddette disposizioni normative, con D.G.R. n. 1435 del 01/10/2019 è stato approvato apposito avviso pubblico per la selezione degli interventi da ammettere a finanziamento mediante utilizzo del fondo statale vincolato di cui all’art. 70 della legge 28/12/2001, n. 448, per la realizzazione di interventi edilizi in stabili che offrono servizi alla prima infanzia nell’età da 0 a 36 mesi.

Con decreto del Direttore dell’Unità Organizzativa Edilizia Pubblica n. 186 del 12/12/2019 sono state approvate le risultanze istruttorie e la graduatoria degli interventi da finanziare con i residui del Fondo Nazionale per gli Asili Nido nonchè confermato in € 5.072.777,36 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa da assumere. Sul decreto n. 186/2019 è successivamente intervenuta la presa d'atto da parte della Giunta Regionale, giusta deliberazione n. 1896 del 17/12/2019.

Con successivo decreto del Direttore dell’Unità Organizzativa Edilizia Pubblica n. 194 del 20/12/2019 è stata impegnata, mediante costituzione di fondo pluriennale vincolato, la spesa complessiva di € 5.072.777,36  a carico del capitolo n. 100235 “Fondo Nazionale per gli Asili Nido – Interventi per lo Sviluppo degli Asili Nido e dei Nidi Aziendali (art. 70, L. 28/12/2001, n. 448)” del Bilancio regionale 2019/2021. La spesa complessiva sopraindicata è impegnata a favore dei beneficiari indicati nell’Allegato A al decreto medesimo ed è ripartita  sulla base di cronoprogramma di impiego comunicato alla Regione dagli enti beneficiari.

Da parte di alcuni enti beneficiari sono pervenute richieste di poter utilizzare i contributi regionali assegnati nel limite delle economie anche derivanti dai ribassi di gara al fine di coprire i maggiori oneri derivanti dall'aumento dei prezzi dei materiali.

Va aggiunto che, nel corso del 2021,  vi è stato un generalizzato aumento del prezzo di molte materie prime, alcune delle quali di diretto impiego nei cantieri edili, quali ad esempio metalli da costruzione e leganti. A dimostrazione, si rinvia al decreto direttoriale del MIMS n. 13 dell'11/11/2021 recante "Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi", emanato in forza dell'articolo 1-septies del decreto-legge n. 73/2021 (c.d. "decreto sostegni-bis"), convertito con legge n. 106/2021, che alla Tabella in Allegato 1 riporta le variazioni - tutte in aumento - per i principali materiali da costruzione.

Ne risulta che, anche per tale ultimo motivo, è opportuno agevolare i soggetti attuatori delle opere in oggetto minimizzando la difficoltà di dover interrompere le lavorazioni in corso per l'improvviso aumento dei costi delle materie prime.

A tale riguardo si evidenzia che la legge 27/12/2019, n. 160 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2021" per analoghe finalità di finanziamento riguardanti tra l'altro anche gli asili nido, ha previsto sia pur in sola linea di principio, con l'articolo 1 comma 61, la possibilità di disciplinare in via amministrativa l'impiego delle economie di gara.

Per tutto quanto sopra esposto, considerato che il contributo deve riguardare, per ciascun beneficiario, esclusivamente il progetto già oggetto di ammissione, si ritiene di consentire ai beneficiari di cui alla citata D.G.R. n. 1435 del 01/10/2019  il reimpiego delle economie maturate in seno ad ogni intervento come più sopra precisato, nel rispetto delle disposizioni del codice dei contratti pubblici, nei limiti del quadro economico dell'intervento, al fine di coprire i maggiori oneri derivanti dall'aumento dei prezzi dei materiali, incaricando il Direttore della Unità Organizzativa Edilizia Pubblica di provvedere alle relative istruttorie ed autorizzazioni.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L. 28/12/2001, n. 448 ed in particolare l’art. 70;

VISTA la L. 13/07/2015, n. 107 ed in particolare l’art. 1, commi 180 e 181;

VISTO il D.lgs 50/2016 e s.m.i.

VISTO il D. Lgs. 13/04/2017, n. 65 ed in particolare l’art. 2, comma 3;

VISTO il decreto-legge 16/07/2020, n.76, convertito con legge 11/09/2020, n. 120 ed in particolare l'articolo 8 comma 4, lettera b);

VISTA la legge 27/12/2019, n. 160 ed in particolare l'articolo 1 comma 61;

VISTO il decreto-legge n. 73/2021, convertito con legge n. 106/2021;

VISTO il decreto direttoriale del MIMS n. 13 dell'11/11/2021;

VISTA la D.G.R. n. 1435 del 01/10/2019;

VISTA la D.G.R. n. 1896 del 17/12/2019;

VISTA la D.G.R. n. 1024 del 18/06/2013;

VISTI i D.D.R. n. 186 del 12/12/2019 e n. 194 del 20/12/2019;

VISTO l’art. 2, comma 2, lett. d) della LR n. 54/2012.

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di stabilire, per gli interventi finanziati con la D.G.R. 1435 del 01/10/2019 e con i provvedimenti amministrativi regionali ad essa conseguenti, la possibilità di autorizzare, nei modi stabiliti dal D.lgs 50/2016, l'utilizzo delle economie realizzate in fase di appalto, ovvero in corso d'opera, purché finalizzate alla realizzazione di progetti  ammessi a contributo, nei limiti del quadro economico dell'intervento, al fine di coprire i maggiori oneri derivanti dall'aumento dei costi dei materiali.

3. di incaricare la Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia -  Unità Organizzativa Edilizia Pubblica dell’esecuzione del presente atto;

4. di dare atto che la presente delibera non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

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