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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 173 del 17 dicembre 2021


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1734 del 09 dicembre 2021

Recepimento Accordo n. 90/CSR del 17 giugno 2021 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano concernente "L'Aggiornamento dell'Accordo Stato Regioni del 20 ottobre 2015 (Rep atti 168/CSR) in merito al prezzo unitario di cessione, tra aziende sanitarie e tra Regioni e Province autonome, delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione, nonché azioni di incentivazione dell'interscambio tra le aziende sanitarie all'interno della regione e tra le regioni".

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento viene recepito l’Accordo n. 90/CSR del 17 giugno 2021 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano in relazione all’aggiornamento delle tariffe di cessione di sangue, emocomponenti e farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Con Accordo sancito in data 24 luglio 2003 tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, Rep. Atti n. 1806, è stato definito il prezzo unitario di cessione interregionale del sangue e degli emocomponenti tra i servizi sanitari pubblici, riservando la determinazione del prezzo per gli scambi intraregionali ad appositi provvedimenti regionali, considerati i contenuti del piano sangue delle singole Regioni.

In attuazione alle disposizioni nazionali, la Regione del Veneto con Delibera Consiliare n. 18 del 25 marzo 2004 ha adottato il 4° Piano sangue e plasma stabilendo le azioni e gli indirizzi regionali in materia trasfusionale e con Delibere della Giunta n. 1423/2007 e n. 3910/2007 ha istituito il Fondo Regionale per le Attività Trasfusionali (FRAT) per finanziare i Dipartimenti Interaziendali di Medicina Trasfusionale (DIMT) sulla base dei costi standard di produzione dell’attività trasfusionale risultanti dallo strumento di analisi dei costi adottato (activity based costing).

La Regione del Veneto, inoltre, in qualità di capofila per l’Accordo Interregionale per la Plasmaderivazione (AIP) ha adottato un sistema di compensazione interregionale basato su tariffe definite a livello di AIP con transazioni che confluiscono nella mobilità sanitaria interregionale, in assenza di tariffe nazionali di scambio per i medicinali plasmaderivati.

La successiva evoluzione del sistema trasfusionale nazionale conseguente agli interventi legislativi nazionali e di derivazione europea, con l’introduzione di importanti novità in materia di costi e di programmazione del fabbisogno nell’ambito del SSN, ha reso necessario ed urgente l’adeguamento e la contestuale revisione delle tariffe di scambio del sangue e degli emocomponenti nonché la definizione ex novo delle tariffe dei medicinali plasmaderivati, prodotti in convenzione con modalità di "conto lavorazione" a partire dal plasma raccolto dalle Strutture trasfusionali nazionali, mai incluse nei precedenti provvedimenti.

Pertanto, con l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome n. 168 del 20 ottobre 2015, recepito con Delibera della Giunta Regionale n. 546 del 26 aprile 2016, sono state fornite indicazioni in merito al prezzo unitario di cessione, tra le aziende sanitarie, le Regioni e le Province autonome, delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione, nonché azioni di incentivazione dell’interscambio tra le aziende sanitarie all’interno della regione e tra le regioni.

Più recentemente, le tariffe individuate dal citato Accordo sono state riviste alla luce dell’evoluzione tecnico scientifica, con l’eliminazione di emocomponenti non più prodotti e l’inclusione di nuove lavorazioni/trattamenti e nuovi prodotti al fine di ottimizzare gli scambi di sangue ed emocomponenti con le Regioni e Province Autonome.

E’ stato quindi sancito il nuovo Accordo tra il Governo, le Regioni e le Provincie Autonome n. 90 del 17 giugno 2021 concernete “L’Aggiornamento dell’Accordo Stato Regioni del 20 ottobre 2015 (Rep atti 168/CSR) in merito al prezzo unitario di cessione, tra aziende sanitarie e tra Regioni e Province autonome, delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione, nonché azioni di incentivazione dell’interscambio tra le aziende sanitarie all’interno della regione e tra le regioni” che costituisce l’Allegato A al presente provvedimento.

Le tariffe individuate dal nuovo Accordo costituiscono prezzi unitari a livello nazionale e devono essere utilizzate dalla Regione del Veneto per gli scambi di sangue ed emocomponenti con le Regioni e Province Autonome e per le cessioni di sangue ed emocomponenti dalle strutture sanitarie regionali pubbliche a quelle private, accreditate e non accreditate, a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Con il medesimo Accordo, inoltre, sono state aggiornate le tariffe per le movimentazioni dei medicinali plasmaderivati scambiati tra Regioni, nonché a seguito di specifica e successiva indicazione emanata dal Centro Nazionale Sangue (CNS) anche dei prodotti intermedi e dei semilavorati.

Posto che il sistema di finanziamento (FRAT) adottato per le Aziende sanitarie regionali concorrenti al DIMT include la produzione del plasma destinato al frazionamento industriale, la compensazione intra regionale relativa agli scambi di medicinali plasmaderivati segue la logica in essere che considera i soli costi di lavorazione industriale. Nel caso in cui all’interno della Regione vengano attivate cessioni di medicinali plasmaderivati, eccedenti il fabbisogno delle strutture pubbliche, verso strutture private, il valore economico da considerare sarà quello riportato nell’Accordo n. 90 del 17 giugno 2021.

In merito, infine, alla compensazione interregionale, il sistema attualmente adottato dalla Regione del Veneto in qualità di capofila dell’NAIP verrà adeguato nel rispetto dei contenuti dell’Accordo oggetto di recepimento con apposito provvedimento, al momento della determinazione dei saldi relativi ai medicinali plasmaderivati scambiati nell’anno 2022.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano 24 luglio 2003, Rep. Atti n. 1806;

VISTA la Delibera del Consiglio Regionale n. 18 del 25 marzo 2004;

VISTA la Delibere della Giunta Regionale n. 1423 del 15 maggio 2007;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 3910 del 4 dicembre 2007;

VISTA la Legge 21 ottobre 2005 n. 219;

VISTO l’Accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome 20 ottobre 2015, Rep. Atti n. 168;

VISTO l’Accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome 17 giugno 2021, Rep. Atti n. 90;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di recepire l’Accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome concernente “L’Aggiornamento dell’Accordo Stato Regioni del 20 ottobre 2015 (Rep atti 168/CSR) in merito al prezzo unitario di cessione, tra aziende sanitarie e tra Regioni e Province autonome, delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione, nonché azioni di incentivazione dell’interscambio tra le aziende sanitarie all’interno della regione e tra le regioni” Rep. Atti n. 90 del 17 giugno 2021che costituisce l’Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  3. di prevedere che le tariffe di cui all’Accordo siano utilizzate per gli scambi con le Regioni e Province Autonome e per le cessioni di sangue ed emocomponenti, inclusi eventualmente medicinali plasmaderivati, dalle strutture sanitarie regionali pubbliche a quelle private, accreditate e non accreditate, e che tali tariffe vengano applicate a decorrere dal 1° gennaio 2022;
  4. di incaricare la Direzione Programmazione Sanitaria dell’esecuzione del presente atto;
  5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1734_21_AllegatoA_465467.pdf

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