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Materia: Caccia e pesca
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1708 del 29 novembre 2021
Approvazione dei bandi 2021 per l'erogazione di contributi a titolo di prevenzione per i danni da fauna selvatica alle produzioni agricole e per l'erogazione di contributi a titolo di indennizzo forfettario dei danni da fauna selvatica ittiofaga all'acquacoltura. (art. 28 L.R. 50/1993; DGR n. 945 del 14.07.2020; DGR 1515 del 02/11/2021).
In attuazione della Convenzione tra la Regione del Veneto e l’Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA) ai fini della concessione e pagamento dei contributi a titolo di prevenzione e indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica e dall’attività venatoria alle produzioni agricole e dell’acquacoltura di cui alla DGR n. 945 del 14.07.2020, si approvano il bando per l’erogazione di contributi a titolo di prevenzione per i danni da fauna selvatica alle produzioni agricole e il bando per l’erogazione di contributi a titolo di indennizzo forfettario dei danni da fauna selvatica ittiofaga all’acquacoltura, di cui agli stanziamenti già approvati con DGR 1515 del 02/11/2021 a valere sulle risorse recate per il 2021 dal fondo regionale di cui all’articolo 28 della L.R. 50/1993.
L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
In ossequio all’articolo 26 della L. 157/1992 (Legge quadro sulla protezione della fauna omeoterma e l’esercizio venatorio), la Regione del Veneto ha istituito il fondo regionale di cui all’articolo 28 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, finalizzato alla prevenzione e indennizzo dei danni da fauna selvatica e dall’attività venatoria alle produzioni agricole e zootecniche, ivi compresa l’acquacoltura, nei territori soggetti alla pianificazione faunistico venatoria; detto fondo viene ripartito annualmente dalla Giunta regionale sulla base dei criteri e delle modalità previsti dal Regolamento di attuazione del Piano faunistico venatorio regionale, approvato con L.R. 5 gennaio 2007, n. 1 (Titolo V dell’Allegato A, artt. da n. 16 a n. 20).
Ai fini del pagamento ai beneficiari finali dei contributi a titolo di prevenzione e indennizzo dei danni a valere su detto fondo regionale secondo quanto previsto dallo stesso articolo 28 della L.R. 50/1993, la Giunta regionale si avvale dell’Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA), sulla base di apposita Convenzione, ai sensi dell’articolo 2 comma 3 della L.R. 31/2001, approvata con DGR n. 945 del 14.07.2020 ed entrata in vigore in data 1° agosto 2020.
In attuazione di quanto previsto dalla Convenzione, con DGR 1515 del 02/11/2021 è stato approvato il riparto delle risorse recate per il 2021 dal fondo di cui trattasi, pari a complessivi € 1.000.000,00, nei seguenti termini:
dando atto che con successivo provvedimento si provvederà entro l’annualità 2021 all’approvazione dei bandi di cui alle lettere a) e b).
A seguito dei necessari approfondimenti tecnici e del confronto con AVEPA, con il presente provvedimento vengono quindi approvati:
Competono ad AVEPA, come già previsto dalla Convenzione, l’apertura dei relativi moduli informatici per la presentazione delle istanze di adesione ai bandi e tutti i successivi adempimenti finalizzati all’erogazione dei contributi riconoscibili nei limiti dei rispettivi stanziamenti fissati con DGR 1515/2021, pari ad € 100.000,00 per ciascuno dei due bandi, dando atto che saranno ammesse a finanziamento tutte le domande ammissibili in graduatoria, con riduzione del contributo massimo riconoscibile in misura proporzionale al rapporto tra lo stanziamento disponibile e il fabbisogno teorico.
Al Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica a faunistico-venatoria competono tutti i successivi adempimenti previsti in capo alla Regione in attuazione del presente provvedimento, ivi compresa l’approvazione di eventuali modifiche non sostanziali dei contenuti dei bandi nonché di precisazioni tecniche e amministrative necessarie per una più efficiente gestione dei procedimenti istruttori, nonché modifiche non sostanziali dei contenuti dei bandi.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l’articolo 26 della Legge 157/1992 “Legge quadro sulla protezione della fauna omeoterma e l’esercizio venatorio”;
VISTA la legge regionale 9 dicembre 1993 n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” ed in particolare l’art. 28, così come modificato da ultimo con legge regionale 7 agosto 2018, n. 30;
VISTA la DGR n. 1079 del 30 luglio 2019, concernente la riallocazione in capo alla Regione delle funzioni non fondamentali in materia di programmazione e gestione faunistico-venatoria e ittica e in materia di agricoltura delle Province e della Città Metropolitana di Venezia;
VISTA la legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura;
VISTA la legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 “Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012), ed in particolare il Titolo V dell’allegato A – Regolamento di attuazione;
VISTO il Regolamento UE 1408/2013 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Regolamento UE 717/2014;
VISTA la Legge 24 dicembre 2012, n. 234 “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione Europea”;
VISTI gli orientamenti dell’unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, pubblicati nella GUCE 2014/C 204/01 del 1.7.2014;
VISTI gli orientamenti per l’esame degli aiuti di stato nel settore della pesca e dell’acquacoltura, pubblicati nella GUCE 2015/C 21701 del 2.7.2015;
VISTA la DGR n. 945 del 14.07.2020 concernente “Convenzione tra la Regione del Veneto e l’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA), ai sensi dell’articolo 2 comma 3 della L.R. 31/2001, ai fini del pagamento dei contributi a titolo di prevenzione e indennizzo dei danni da fauna selvatica all’agricoltura e all’acquacoltura a valere sul fondo regionale di cui all’art. 28 L.R. 50/1993”;
VISTA la DGR n. 1515 del 02/11/2021 ad oggetto “Riparto delle risorse recate nell’esercizio 2021 dal fondo regionale per il risarcimento dei danni prodotto dalla fauna selvatica e nell’esercizio dell’attività venatoria alle produzioni agricole e all’acquacoltura (art. 28 L.R. 50/1993; DGR n. 945 del 14/07/2020);
VISTA la L.R. n. 16 del 11.05.2018 “Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale”;
VISTA la L.R. n. 41 del 29.12.2020 “Bilancio di previsione 2021-2023”;
VISTA la DGR n. 30 del 19.01.2021 “Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2021-2023”;
VISTA la legge regionale 39/2001;
VISTO l’art.2, c.2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
RIASSUNTE le valutazioni di cui alla premessa, facente parte integrante del presente provvedimento,
delibera
(seguono allegati)
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