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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 166 del 10 dicembre 2021


Materia: Caccia e pesca

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1701 del 29 novembre 2021

Stagione venatoria 2022/2023. Determinazione dell'indice di densità venatoria massima nei Comprensori Alpini di caccia ricompresi nel territorio della Provincia di Treviso (art. 8 comma 5 lett. b-bis della Legge Regionale 9 dicembre 1993, n. 50).

Note per la trasparenza

Con il provvedimento viene determinato, nelle more dell’approvazione del nuovo Piano Faunistico-venatorio regionale e delle correlate successive disposizioni concernenti gli indici di densità venatoria, l’indice di densità venatoria massima nei Comprensori Alpini ricompresi nel territorio della provincia di Treviso, per la stagione venatoria 2022/2023.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

L'articolo 8, comma 5, della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio» detta disposizioni in ordine al contenuto del Regolamento di attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale come disposto dalla L. 11 febbraio 1992, n. 157.

In particolare, la lettera b- bis) del predetto comma 5 fa riferimento all'indice di densità venatoria minima e massima per i Comprensori Alpini, da definirsi tenuto conto di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 14 della L. n. 157/1992 («Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce, con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia. Tale indice è costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo-pastorale nazionale.»).

Il Regolamento di attuazione del vigente Piano faunistico-venatorio regionale 2007-2012, approvato con Legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1, al Titolo III, articolo 14, affida alla Giunta regionale il compito di determinare annualmente gli indici di densità venatoria minima e massima negli Ambiti Territoriali di Caccia, mentre la legislazione dell’epoca demandava alle Province la determinazione, sulla base dei dati censuari, dell’indice di densità venatoria dei Comprensori Alpini.

Con Legge regionale 03 agosto 2021, n. 23, il termine di validità del suddetto Piano faunistico-venatorio regionale 2007-2012 è stato rideterminato, da ultimo, al 31 gennaio 2022.

A decorrere dal 1 ottobre 2019, ai sensi della DGR n. 1079 del 30 luglio 2019, è stata definitivamente attuata la riallocazione in capo alla Regione delle competenze in materia di gestione ittica e faunistico-venatoria, prima attribuite alle Province, prevista dalla L. R. n. 30/2018, con la costituzione del nuovo modello organizzativo regionale consistente, ad oggi, in strutture territoriali allocate presso un unico ambito: l’Unità Organizzativa Coordinamento Gestione ittica e faunistico-venatoria.

Il Piano faunistico-venatorio provinciale della Provincia di Treviso, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9/28249/2003 del 31 marzo 2003 e recepito nel contesto del Piano faunistico-venatorio regionale 2007-2012, attribuiva alla Provincia la facoltà, sulla base dei dati censuari, di determinare annualmente l'indice massimo della densità venatoria nelle Riserve Alpine, derivante dal rapporto fra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, e il territorio agro-silvo-pastorale (TASP).

Con la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 523/122024 del 22 dicembre 2008 è stato approvato, da ultimo, l’indice di densità venatoria nelle Riserve Alpine della Provincia di Treviso per la durata del Piano faunistico-venatorio regionale; nello specifico per le Riserve Alpine di Borso del Grappa, Crespano del Grappa, Paderno del Grappa, Possagno, Cavaso del Tomba e Pederobba, l'indice di densità venatoria massimo è di un cacciatore ogni 20 ettari di TASP, mentre per le altre Riserve Alpine è stabilito in un cacciatore ogni 15 ettari di TASP.

Il Regolamento Provinciale per la disciplina della caccia in Zona Alpi della Provincia di Treviso prevede che l'indice di densità massima può essere modificato.

L’articolo 14, comma 8, della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 dà facoltà agli organi direttivi dei comprensori alpini di ammettere un numero di cacciatori superiore a quello fissato dal regolamento di attuazione del piano faunistico-venatorio, purché si siano accertate, anche mediante censimenti, modificazioni positive della popolazione faunistica e siano stabiliti con legge regionale i criteri di priorità per l'ammissibilità.

Considerato che è consolidato che i soci dei Comprensori Alpini di Treviso che hanno riconfermato entro i termini previsti dal citato Regolamento Provinciale per la disciplina della caccia in Zona Alpi, l'adesione al Comprensorio Alpino per la stagione venatoria 2022/23, mantengono la qualifica di socio.

Dato atto che la densità venatoria risulta un parametro strategico per il conseguimento degli obiettivi gestionali e che, conseguentemente, risulta fondamentale sia ecocompatibile, rispettosa del territorio e dell'ambiente.

Viste le modifiche alla disponibilità di territorio utilizzabile a fini venatori che sono intercorse nell’arco degli ultimi 10 anni nel territorio della provincia di Treviso, causate da vari fattori come la diffusione delle colture intensive e l’ampliamento della rete infrastrutturale ed urbana, che inducono a rivalutare gli indici di densità venatoria in senso conservativo, al fine di ridimensionare-riequilibrare la pressione venatoria ed evitare così conseguenze negative sul patrimonio faunistico, in attesa della determinazione del TASP da parte del nuovo Piano faunistico-venatorio regionale.

Ritenuto pertanto di ridurre l’incremento della pressione venatoria in linea con i principi di conservazione delle risorse naturali.

Valutata la necessità di procedere ad una rideterminazione dell'indice di densità venatoria massima per la prossima stagione venatoria relativamente ai Comprensori Alpini della provincia di Treviso.

Ciò premesso, nelle more dell’approvazione del nuovo Piano faunistico-venatorio regionale e delle correlate disposizioni concernenti gli indici di densità venatoria, al fine di limitare i contingenti di cacciatori ammissibili, si ritiene di innalzare l’indice di densità venatoria massima in tutti i Comprensori Alpini di Treviso, calcolato rispetto al Territorio utile per la Gestione Programmata della Caccia (TGPC) così come adottato dalla Provincia di Treviso, portandolo nello specifico a:

  • un cacciatore ogni 20 ettari di TGPC nei Comprensori Alpini con parte del territorio al di sopra dei 600 m slm (Cordignano, Segusino, Valdobbiadene, Miane, Follina, Cison di Valmarino, Revine Lago, Vittorio Veneto, Fregona, Sarmede);
  • un cacciatore ogni 25 ettari di TGPC nei Comprensori Alpini del Grappa (Borso del Grappa, Crespano del Grappa, Paderno del Grappa, Possagno, Cavaso del Tomba e Pederobba);
  • un cacciatore ogni 22 ettari di TGPC nei restanti Comprensori Alpini di Treviso.

In ogni caso, per il principio di precauzione ed a maggior tutela, nei Comprensori Alpini interessati da Parchi di interesse locale istituiti ai sensi della Legge regionale n. 40/1984, il numero dei soci è ulteriormente ridotto del venticinque per cento.

Rilevato, infine, che il termine per la presentazione delle domande di iscrizione ai Comprensori Alpini è fissato al 31 gennaio di ogni anno, appare opportuno rendere noto il prima possibile l’indice di densità venatoria massima per la stagione venatoria 2022/2023.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n, 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.»;

VISTA la legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio.», come modificata ed integrata, da ultimo, con L. R. n. 27/2017 e con L. R. n. 30/2018; VISTO il Regolamento di attuazione (Allegato A) del Piano faunistico-venatorio regionale 2007-2012, approvato con legge regionale 5 gennaio 2007 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale 03 agosto 2021, n. 23 “Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2017, n. 1.”;

RICHIAMATA la DGR n. 1079 del 30 luglio 2019 «Funzioni non fondamentali - in materia di programmazione e gestione faunistico-venatoria ed ittica ed in materia di agricoltura - delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione. Attuazione della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" e della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25.". Definizione del modello organizzativo.»;

RICHIAMATO il Regolamento Provinciale per la disciplina della caccia in Zona Alpi della Provincia di Treviso approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20/19969 del 12/05/1999 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l’articolo 2, comma 2 della L. R. n. 54/2012;

RIASSUNTE le valutazioni di cui in premessa, facente parte integrante del presente provvedimento;

delibera

  1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di modificare l’indice di densità venatoria massima in tutti i Comprensori Alpini di Treviso, calcolato rispetto al Territorio utile per la Gestione Programmata della Caccia (TGPC) così come adottato dalla Provincia di Treviso, portandolo nello specifico a:
  • un cacciatore ogni 20 ettari di TGPC nei Comprensori Alpini con parte del territorio al di sopra dei 600 m slm (Cordignano, Segusino, Valdobbiadene, Miane, Follina, Cison di Valmarino, Revine Lago, Vittorio Veneto, Fregona, Sarmede);
  • un cacciatore ogni 25 ettari di TGPC nei Comprensori Alpini del Grappa (Borso del Grappa, Crespano del Grappa, Paderno del Grappa, Possagno, Cavaso del Tomba e Pederobba);
  • un cacciatore ogni 22 ettari di TGPC nei restanti Comprensori Alpini di Treviso;
  1.  di stabilire, in ogni caso, per il principio di precauzione ed a maggior tutela, che nei Comprensori Alpini interessati da Parchi di interesse locale istituiti ai sensi della Legge regionale n. 40/1984, il numero dei soci è ulteriormente ridotto del venticinque per cento;
  2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del Bilancio regionale;
  3. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell'attuazione del presente provvedimento;
  4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

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