Legge 25 febbraio 1992, n. 210. Determinazioni in merito ai contributi statali assegnati alla Regione del Veneto in base al Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, del 27.05.2015.
| Note per la trasparenza |
Con il presente provvedimento la Giunta regionale, sulla base delle rendicontazioni rese dagli enti preposti alla corresponsione degli indennizzi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, assume le conseguenti determinazioni in merito alle risorse assegnate alla Regione del Veneto dal DM del 27.05.2015 che si sono rese disponibili.
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L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Con Legge 25 febbraio 1992 n. 210 lo Stato ha riconosciuto un indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, attribuendo il relativo onere economico al Ministero della Salute, come disposto dall'art. 8 della Legge stessa.
L’indennizzo si compone di due voci: l’indennizzo in senso stretto e l’indennità integrativa speciale (IIS). Mentre la normativa prevede espressamente che l’indennizzo in senso stretto sia rivalutato annualmente secondo il tasso di inflazione programmato, nulla è stato disposto rispetto all’indennità integrativa speciale (IIS). L’assenza di una norma espressa in merito alla rivalutazione dell’IIS di cui all’art. 2 comma 2 L. 210/1992 ha causato problemi interpretativi nella giurisprudenza. Il legislatore è, quindi, intervenuto con una norma di interpretazione autentica (art. 11 commi 13 e 14 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito nella Legge 30 luglio 2010 n. 12) che ha escluso la rivalutabilità dell’IIS. Tuttavia tale articolo ha generato una disparità di trattamento rispetto a situazioni parimenti tutelate dall'ordinamento e per tale motivo è stato oggetto di impugnazione e dichiarato incostituzionale con sentenza della Suprema Corte n. 293/2011, reintroducendo, così, il diritto alla rivalutazione dell'indennità anche per la parte integrativa speciale. L’intera indennità di cui alla Legge n. 210/1992, quindi, deve essere rivalutata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato.
Sulla questione è intervenuta anche la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che, con sentenza del 3 settembre 2013, ha indicato allo Stato italiano di fissare, entro 6 mesi dalla data in cui la decisione è divenuta definitiva, un termine specifico entro il quale si impegnava a garantire l’effettiva e rapida realizzazione dei diritti dei ricorrenti, mediante la previsione in favore di ciascuno di essi di una somma corrispondente all’indennità integrativa speciale rivalutata.
Così con Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità per l’anno 2015), il legislatore nazionale ha previsto un contributo sia per gli oneri derivanti dal pagamento degli arretrati della rivalutazione dell’IIS di cui al citato indennizzo, fino al 31.12.2011, sia per gli oneri finanziari derivati dalla corresponsione degli indennizzi in esame erogati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nel periodo 1.01.2012 - 31.12.2014.
Il succitato contributo è stato ripartito tra le Regioni e le Province Autonome interessate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, del 27.05.2015. Con l’avvenuta pubblicazione del Decreto sulla G.U. n. 167 del 21.07.2015, alla Regione del Veneto sono state assegnate le risorse, da trasferirsi nel corso di quattro anni, come indicato nella seguente tabella:
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Risorse 2015
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Risorse 2016
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Risorse 2017
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Risorse 2018
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Totale
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€ 8.531.219,42
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€ 17.062.438,83
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€ 24.655.224,10
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€ 12.455.580,35
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€ 62.704.462,70
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Con tale provvedimento, lo Stato ha quindi trasferito risorse finanziarie necessarie per adempiere a quanto sancito dalla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, stabilendo che le regioni avrebbero dovuto utilizzare annualmente il contributo assegnato con il citato DM, prioritariamente, almeno per una quota non inferiore al 50% per il pagamento degli arretrati della rivalutazione dell’IIS di cui agli indennizzi ex lege n. 210/1992 e per la restante quota a compensazione degli oneri finanziari derivanti dalla corresponsione dei citati indennizzi erogati nel periodo 1.1.2012 – 31.12.2014.
La Regione del Veneto, in esecuzione delle sentenze e dei provvedimenti statali succitati, ha adottato le delibere n. 1450 del 29.10.2015 e n. 1634 del 21.10.2016, in base alle quali, nel rispetto del vincolo di destinazione fissato dal succitato D.M. 27.05.2015, comma 3 dell’articolo unico, si definivano, tra l’altro, i criteri e le modalità operative per la corresponsione degli arretrati della rivalutazione dell’IIS agli aventi titolo, nonché la destinazione delle risorse stanziate, nello specifico:
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il 50% a compensazione delle anticipazioni effettuate dalla Regione del Veneto per il pagamento degli indennizzi corrisposti dal 2012 al 2014 mediante il Fondo Sanitario Regionale;
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il restante 50% al pagamento degli arretrati della rivalutazione dell’IIS.
Per quanto riguarda specificamente gli arretrati della rivalutazione dell’IIS, l’ente allora delegato a svolgere le attività preordinate alla loro corresponsione era l’Azienda ULSS 6 Euganea, alla quale sono state trasferite le risorse in linea con il fabbisogno effettivo per pagamenti, come accertato con DGR 1779/2018. Pertanto, rispetto alla quota di risorse del sopra citato decreto ministeriale inizialmente destinata al pagamento degli arretrati della rivalutazione dell’IIS, quella effettivamente trasferita all’Azienda ULSS 6 Euganea è stata pari complessivamente ad euro 25.124.441,18.
A partire dal 1° gennaio 2020, la Giunta regionale ha individuato Azienda Zero come ente preposto alla gestione delle attività amministrativo-contabili per la corresponsione degli indennizzi in materia di Legge n. 210/1992. Ai fini del trasferimento della funzione, l’Azienda ULSS 6 Euganea a chiusura delle attività svolte, ha provveduto a versare ad Azienda Zero l’importo di euro 10.217.811,72, quale quota residua delle risorse all’epoca trasferite al netto dei pagamenti degli arretrati della rivalutazione dell’IIS effettuati, come comunicato dalle amministrazioni interessate con nota prot. n. 362053 del 13.08.2021. Contestualmente Azienda Zero prendendo in carico l’attività, ha prudenzialmente stimato in euro 2.000.000,00 l’ammontare delle risorse necessarie per concludere l’attività di pagamento degli arretrati della rivalutazione dell’IIS a favore degli eredi degli aventi diritto.
Quanto sopra è riepilogato nella seguente tabella:
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Somme del D.M. 27.05.2015 trasferite per il pagamento degli arretrati della rivalutazione dell’IIS
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Somme già utilizzate per il pagamento degli arretrati della rivalutazione dell’IIS
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Fabbisogno residuo per il pagamento degli arretrati della rivalutazione dell’IIS da parte di Azienda Zero
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Quota residua
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(a)
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(b)
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(c)
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d = a - (b+c)
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€ 25.124.441,18
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€ 14.906.629,46
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€ 2.000.000,00
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€ 8.217.811,72
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Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento si propone di destinare l’importo di euro 8.217.811,72, quale quota residua delle somme del D.M. 25.05.2015 disponibili per il pagamento degli arretrati della rivalutazione dell’IIS, a compensazione delle anticipazioni effettuate dalla Regione del Veneto a carico del Fondo sanitario regionale per la corresponsione degli indennizzi ex lege n. 210/1992. A tal fine Azienda Zero è incaricata di finalizzare prioritariamente le suddette somme a garanzia del generale equilibrio economico-finanziario del SSR, in vista delle determinazioni sulla destinazione economica che verranno assunte dalla Giunta regionale con successivo atto.
In conseguenza di quanto disposto con il presente provvedimento, l’ammontare complessivo delle anticipazioni per il pagamento degli indennizzi corrisposti utilizzando risorse del Fondo Sanitario Regionale da compensare, è pari complessivamente ad euro 66.562.328,37 come di seguito indicato:
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anticipazioni a carico del FSR da rimborsare al 31.12.2018 (DGR n. 1886 del 17/12/2019)
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anticipazioni a carico del FSR effettuate in esercizio 2019 da rimborsare (DDR Programmazione Sanitaria-LEA n. 1/2020 e n. 7/2020)
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anticipazioni a carico del FSR compensate con il presente atto
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anticipazioni a carico del FSR da rimborsare dopo il presente atto
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(a)
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(b)
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(c)
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d= (a+b) - c
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60.892.417,53
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13.887.722,56
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8.217.811,72
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66.562.328,37
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Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge 25 febbraio 1992 n. 210;
VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazione della legge 30 luglio 2010, n. 122;
VISTA la Legge 23 dicembre 2014 n. 190;
VISTA la Legge 28 dicembre 2015 n. 208;
VISTA la Legge Regionale 25 ottobre 2016 n. 19;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero della Salute del 27 maggio 2015;
VISTA la sentenza della Corte costituzionale n 293 del 2011;
VISTA la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 3 settembre 2013;
VISTA la DGR n. 1140 del 17 maggio 2001;
VISTA le Delibere n. 1450 del 29 ottobre 2015, n. 1634 del 21 ottobre 2016, n. 1779 del 27 novembre 2018;
VISTA la DGR n. 1886 del 17 dicembre 2019;
VSITA la DGR n. 1917 del 27 novembre 2017;
VISTO l'articolo 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
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di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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di prendere atto di quanto comunicato da Azienda Zero in ordine alla capienza delle risorse ancora disponibili ai fini della corresponsione degli arretrati della rivalutazione dell’indennità integrativa speciale degli indennizzi di cui alla Legge n. 210/1992, come da nota prot. 362053 del 13.08.2021;
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di destinare l’importo di euro 8.217.811,72, quale quota residua delle somme del D.M. 25.05.2015 disponibili per il pagamento degli arretrati della rivalutazione dell’IIS, a compensazione delle anticipazioni effettuate a carico del Fondo sanitario regionale per la corresponsione degli indennizzi ex lege n. 210/1992;
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di incaricare Azienda Zero a finalizzare prioritariamente le suddette somme a garanzia del generale equilibrio economico-finanziario del SSR, in vista delle determinazioni sulla destinazione economica che verranno assunte dalla Giunta regionale con successivo atto;
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di incaricare la Direzione Programmazione Sanitaria e la Direzione Risorse Strumentali SSR, per quanto di rispettiva competenza, all’esecuzione del presente atto;
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di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
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di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.