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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1604 del 19 novembre 2021
Approvazione del bando di concorso e dell'avviso pubblico tramite graduatoria riservata ai sensi dell' art. 12 del D.L. n. 35/2019 come convertito in L. n. 60/2019 - ai fini dell'accesso al corso triennale di formazione specifica in medicina generale (triennio 2021-2024) ex D.lgs. n. 368 del 17.08.1999 e s.m.i.
Il presente provvedimento approva il bando annuale per il concorso di ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, la cui realizzazione è affidata alla competenza delle Regioni dal D.lgs. n. 368/1999 e approva l’avviso pubblico tramite graduatoria riservata - sempre ai fini dell’accesso al corso medesimo - ai sensi dell’art. 12 del D.L. n. 35/2019 come convertito in L. n. 60/2019.
L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Il D.lgs. n. 368 del 17.8.1999, come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 277 dell’8.7.2003, recependo le disposizioni comunitarie in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli (Direttive 93/16/CEE e 2001/19/CE), ha istituito e disciplinato il corso triennale per il conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale.
Il corso, riservato ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio professionale ed iscritti ad un ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri della Repubblica Italiana, ha durata triennale ed è organizzato ed attivato dalle Regioni con bando in conformità a quanto disposto dal citato D.lgs. n. 368/1999 e nel rispetto dei principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale, definiti con il D.M. 7.3.2006 e s.m.i.
A seguito della pronuncia del TAR del Lazio, Sezione terza-quater n. 5994 del 21.4.2017 (che ha disposto l’annullamento dell’art. 5 del D.M. del 7.3.2006), in sede di ottemperanza è stato approvato il D.M. 7.6.2017 con il quale - modificando l’art. 5 co. 1 e abolendo l’art. 6 co. 2 lett. c) del D.M. del 7.3.2006 - si è stabilito che i requisiti dell’abilitazione all’esercizio della professione in Italia e dell’iscrizione all’albo professionale dei medici di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana devono essere posseduti entro la data di inizio del corso, pena l’esclusione dallo stesso. Con successivo D.M. 12.10.2021, a modifica dell’art. 5 del D.M. 7.3.2006, si è inoltre stabilito che il diploma di laurea in medicina e chirurgia deve essere conseguito entro il giorno antecedente alla data di espletamento della prova di concorso. Infine, con D.M. 29.10.2021, modificando l'art. 3 co.6 del D.M. 7.3.2006 è stata eliminata la previsione del limite minimo di 60 risposte esatte ai fini del superamento della prova concorsuale.
Il possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale costituisce requisito per l’iscrizione alla graduatoria unica regionale della medicina generale finalizzata all’accesso alle convenzioni con il Sistema Sanitario Nazionale, in qualità di medico di medicina generale.
In attuazione alla normativa sopra citata, con la quale il Ministero della Salute ha fissato i principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale, le Regioni e le Province Autonome - anche per l’anno in corso - hanno preventivamente concordato nelle sedi competenti una bozza di bando di concorso, quale schema di riferimento al quale conformare i bandi di ciascuna Regione e Provincia Autonoma.
Il numero di medici da ammettere annualmente ai corsi viene determinato dalle Regioni sulla base della previsione del fabbisogno nel territorio, nei limiti concordati con il Ministero della Salute e nell’ambito delle risorse disponibili.
A seguito della seduta della Commissione Salute del 27.7.2021 alla Regione del Veneto, relativamente all’anno 2021, sono stati attribuiti complessivi n. 240 posti per il corso ordinario.
I finanziamenti per la formazione specifica in medicina generale, in relazione a chi accede al corso ordinario, tramite concorso ai sensi dell’art. 1, co. 2 del D. Lgs. n. 56/2000, residuano a carico del bilancio dello Stato.
La determinazione della quota del Fondo sanitario nazionale da destinare alla formazione specifica in medicina generale ed il suo riparto annuale tra le Regioni costituiscono oggetto di Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, che si esprime a seguito di proposta di riparto formulata dal Ministero della Salute. Successivamente all’Intesa della Conferenza Stato-Regioni, la quota di Fondo sanitario nazionale è oggetto di assegnazione alle Regioni con deliberazione del C.I.P.E.
Con Intesa Rep. Atti n. 152/CSR del 04.08.2021 sono state assegnate risorse vincolate e finalizzate del Fondo Sanitario Nazionale 2021 - per euro 4.894.264,00 - destinate al finanziamento delle borse di studio in medicina generale del triennio 2021-2024 ai sensi dell’articolo 5 del D.L. n. 27 del 8.2.1988, convertito dalla L. n. 109 del 08.04.1988, come modificato dall’articolo 1, comma 518, della L. n. 145 del 30.12.2018. Nell’Intesa è stato esplicitato che: “…la ripartizione, non essendo disponibili dati aggiornati, è effettuata sulla base dei dati già riportati nella proposta di riparto relativa all’anno 2020… coerentemente anche a quanto previsto dalla scheda 1 del Patto per la salute 2019-2021…” la quale stabilisce che “Ai fini di una tempestiva assegnazione delle risorse per lo svolgimento delle relative attività in corso d'anno, Governo e Regioni convengono sulle necessità di ricondurre le quote vincolate del Riparto del fabbisogno sanitario standard all'interno del riparto relativo alla quota indistinta del fabbisogno sanitario standard fermi restando i criteri di assegnazione come definiti nelle ultime proposte di riparto relative alle quote oggetto di riconduzione e sulle quali sono state sancite le intese della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, operando nell'anno successivo a quello di riferimento i dovuti conguagli sulla base degli ultimi dati resi disponibili.”. Per la Regione del Veneto il riparto del Fondo Sanitario Nazionale 2020 è stato assegnato con Intesa Rep. Atti n. 55/CSR del 31.03.2020 per euro 3.488.323,00.
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza alla voce “M6C2.2 Formazione, Ricerca Scientifica E Trasferimento Tecnologico” ha previsto che in ogni anno del triennio 2021-2023 venga pubblicato un decreto governativo di assegnazione delle risorse economiche alle Regioni per finanziare 900 borse di studio aggiuntive all’anno per corsi specifici di medicina generale di durata triennale (per un totale di 2.700 borse aggiuntive). Per l’anno 2021 sono stati assegnati alla Regione del Veneto ulteriori 66 posti. Per quanto concerne il finanziamento degli stessi con nota prot. DGPROF 0056733-P del 02/11/2021 il Ministero della Salute ha trasmesso il decreto ministeriale datato 02/11/2021 che ripartisce le risorse per il ciclo del triennio 2021-2023 pari ad euro 33.991.002,00 assegnando alla Regione Veneto l’importo complessivo di euro 2.492.673,48 di cui euro 830.891,16 per l’anno 2021 (n. 66 borse di studio anno formativo 2021-2022) euro 830.891,16 per l’anno 2022 (n. 66 borse di studio anno formativo 2022-2023) euro 830.891,16 per l’anno 2023 (n. 66 borse di studio anno formativo 2023-2024).
Alla luce di quanto sopra descritto, i posti ordinari risultano quindi complessivamente 306.
Anche per quanto riguarda il triennio formativo 2021-2024, deve inoltre trovare applicazione l’art. 12 del D.L. n. 35 del 30.4.2019 come convertito in L. n. 60 del 25.6.2019 che, in collegamento alla carenza di medici, al comma 3 ha disposto: “ …Fino al 31 dicembre 2021 (poi prorogato al 31.12.2022 ex L. 178 del 30.12.2020 art. 1 comma 426) i laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio professionale e già risultati idonei al concorso per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, che siano stati incaricati, nell’ambito delle funzioni convenzionali previste dall’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale per almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, nei dieci anni antecedenti alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l’accesso al corso di formazione specifica in medicina generale, accedono al predetto corso, tramite graduatoria riservata, senza borsa di studio. Accedono in via prioritaria all’iscrizione al corso coloro che risultano avere il maggior punteggio per anzianità di servizio maturata nello svolgimento dei suddetti incarichi convenzionali, attribuito sulla base dei criteri previsti dall’Accordo collettivo nazionale vigente per il calcolo del punteggio di anzianità di servizio”. Relativamente ai medici appena citati, la L. n. 60 del 25.6.2019 - a parziale modifica del D.L. n. 135 del 14.12. 2018 siccome convertito in L. n. 12 del 11.12.2019 - ha inoltre stabilito all’art. 12: “Il numero massimo di candidati ammessi al corso è determinato entro i limiti consentiti dalle risorse di cui al successivo periodo. Agli oneri derivanti (…) relativi alle ulteriori spese di organizzazione dei corsi di formazione specifica di medicina generale fino ad un massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 in relazione al corso 2019-2021, 2020 in relazione al corso 2020-2022 e 2021 in relazione al corso 2021-2023, si provvede col vincolo di pari importo delle disponibilità finanziarie ordinarie destinate al fabbisogno sanitario standard nazionale, cui concorre lo Stato, con ripartizione tra le Regioni (…) sulla base delle effettive carenze dei medici di medicina generale calcolate sulla base del numero complessivo di incarichi pubblicati e rimasti vacanti”.
Alla luce dei successivi incontri svolti tra le Regioni e di quanto da ultimo concordato in sede di Commissione Salute nella seduta del 27.7.21, alla Regione del Veneto sono stati attribuiti n. 127 posti ex graduatoria riservata.
Anche per questa specifica tipologia di selezione, le Regioni e le Province Autonome hanno concordato, in sede di Coordinamento tecnico interregionale della Commissione Salute, una bozza di avviso pubblico tramite graduatoria riservata quale schema di riferimento, al quale conformare gli avvisi di ciascuna Regione e Provincia Autonoma; tale documento è stato infine oggetto di esame, condivisione ed approvazione da parte della Commissione Salute nella seduta del 21.9.2021.
Per quanto riguarda gli aspetti economici in relazione a chi accede al corso tramite graduatoria riservata, con Intesa Rep. Atti n. n. 152/CSR del 04.08.2021 sono state assegnate risorse vincolate e finalizzate del Fondo Sanitario Nazionale 2021 alla Regione del Veneto per complessivi euro 246.784,41 destinati al finanziamento per le ulteriori spese di organizzazione del corso di formazione specifica in medicina generale per gli allievi in formazione inseriti al corso ai sensi dell’ art. 12 co.3 del D.L. n. 35/2019 come convertito in L. n. 60/2019.
In ogni caso la puntuale determinazione dei costi, l’assunzione dei relativi impegni di spesa e la definizione della tempistica di erogazione, nonché la modalità di rendicontazione a carico della Fondazione Scuola di Sanità Pubblica saranno oggetto di specifici provvedimenti del Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria.
Con il presente provvedimento si propone, pertanto, di approvare:
Per quanto attiene alle incompatibilità lavorative con la frequenza del corso, si applicano le incompatibilità ordinarie previste dall’art. 11 del D.M. Salute 7.3.2006, ivi comprese le eccezioni di cui all’art. 19 comma 11 della L. n. 448 del 28.12.2001, nonché le successive disposizioni in merito previste dalla normativa di settore (anche in relazione all’evoluzione dell’emergenza Covid).
Per quanto riguarda le fasi operative successive relative alle procedure di selezione, tutte le attività di caricamento delle domande di ammissione al corso (sia in relazione al bando ordinario sia per quanto riguarda l’avviso pubblico ai fini dell’accesso al corso tramite graduatoria riservata), saranno espletate tramite apposita piattaforma da Azienda Zero, quale ente di governance della Sanità veneta e supporto alla programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale ex L.R. n. 19 del 25.10.2016 e seguenti provvedimenti attuativi (DGR n. 555 del 30.4.2018 All. A – p.to 2.3.6).
Anche per l’anno in corso, in continuità con quanto disposto con DGR n. 1763 del 19.11.2018, il corso sarà gestito dalla Fondazione Scuola di Sanità Pubblica (istituita con DGR n. 437 del 4.4.2014 quale struttura preposta alla formazione ed all’aggiornamento dei professionisti del Servizio Socio Sanitario Regionale, le cui finalità, esplicitate nello Statuto stesso, riguardano la promozione e lo sviluppo delle competenze del personale e dei nuovi modelli organizzativi e gestionali regionali); la stessa provvederà altresì all’erogazione delle borse di studio ai tirocinanti ordinari e ai compensi ai docenti.
I dati personali relativi ai candidati (come da Allegato A e B) saranno trattati ai sensi del Regolamento Europeo sulla Protezione Dati - GDPR n. 679 del 27.4.2016 - e delle disposizioni nazionali in materia, in particolare il D.lgs. n. 196 del 30.6.2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) come modificato dal D.lgs. n. 101 del 10.8.2018.
In particolare, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679 del 27.4.2016:
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
delibera
(seguono allegati)
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