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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 146 del 05 novembre 2021


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1495 del 02 novembre 2021

Determinazione delle tipologie di intervento e delle strutture sociali e socio-sanitarie oggetto dei finanziamenti, dei criteri e delle modalità procedurali per la presentazione delle domande e per l'erogazione e il rimborso dei finanziamenti. Articolo 44, comma 3, legge regionale n. 45 del 29 dicembre 2017 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018" e s.m.i. Deliberazione n. 108/CR del 5 ottobre 2021.

Note per la trasparenza

Il provvedimento fissa i criteri e le modalità operative dell’erogazione riguardanti il fondo in ossequio ai precetti indicati dal testo normativo in oggetto indicato.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

L'articolo 44 della Legge Regionale n. 45 del 29 dicembre 2017 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018" ha istituito un fondo regionale per la concessione di finanziamenti in conto capitale a rimborso graduale, secondo quote annuali costanti, senza oneri per interessi, nonché in conto capitale a fondo perduto, allo scopo di sostenere i progetti di investimento per la realizzazione di interventi edilizi, come definiti dall'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)", sul patrimonio immobiliare, di proprietà di soggetti pubblici o soggetti privati non a scopo di lucro di cui all'articolo 128 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, limitatamente ai fini dell'erogazione di servizi sociali o socio-sanitari.

Considerato che il provvedimento normativo su richiamato pone in capo alla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, la determinazione delle tipologie di intervento e delle strutture sociali e socio−sanitarie oggetto dei finanziamenti, dei criteri e delle modalità procedurali per la presentazione delle domande e per l'erogazione e il rimborso dei finanziamenti, nel rispetto degli indirizzi elencati al comma 3 dell'articolo 44 della LR n. 45/2017, con il presente provvedimento si provvede allo scopo.

L’esperienza pregressa in tema di finanziamenti edilizi nel settore socio-sanitario ai sensi del provvedimento normativo sopracitato e in particolare le problematiche emerse a seguito della pandemia da Covid-19 hanno posto in luce alcuni aspetti meritevoli di riflessione che hanno indotto a ritenere necessaria una revisione di alcuni criteri definiti da prima con la DGR n. 817/2018 e successivamente con la DGR n. 1105/2019, al fine di rispondere al meglio alle effettive esigenze del territorio.

Con l’esplosione della pandemia da Sars-Cov-2 il sistema formato dai soggetti pubblici e privati non a scopo di lucro, nell’ambito dei servizi sociali e socio-sanitari, è stato messo in forte difficoltà proprio a causa dell’emergenza sanitaria. La flessione del numero di ospiti, il blocco di nuovi ingressi e il conseguente calo degli introiti, insieme ai maggiori oneri di prevenzione, sanificazione e strutturali dettati dalle misure di contenimento del contagio, ipotecano la sostenibilità economico-finanziaria di molte delle strutture residenziali e semiresidenziali accreditate dalla Regione del Veneto.

E’ evidente che le ripercussioni negative sul piano delle presenze di ospiti e sui fatturati in termini di nuovi e maggiori costi correlati alla gestione dell'emergenza sanitaria non hanno consentito agli Enti di portare a compimento interventi già programmati di adeguamento normativo anche in materia di sicurezza con particolare riferimento agli aspetti antincendio (DM 18/09/2002 e DPR n. 151/2011) e antisismici (DM 17/01/2018 e DGR n. 3645/2003).

Inoltre per quanto riguarda le Strutture residenziali per anziani non autosufficienti l’esperienza dell’emergenza epidemiologica ha reso manifesti alcuni aspetti critici di natura strutturale e impiantistica, funzionali al mantenimento dei servizi essenziali in condizioni di sicurezza e al contenimento della diffusione del nuovo coronavirus, così come determinate dai vari provvedimenti nazionali e regionali nel frattempo intervenuti, quali la necessità di:

  • adottare idonee misure di isolamento degli ospiti, di gestione dei DPI, di gestione degli operatori, delle visite di familiari e altri congiunti e delle attività di screening;
  • allestire aree di accoglienza temporanea;
  • adottare misure idonee a mantenere l’isolamento tra gli ospiti nell’area di accoglienza e tra questi e il resto degli ospiti della struttura;
  • integrare la dotazione impiantistica dei gas medicali.

Nel settore della disabilità, nonostante la temporanea chiusura delle strutture semi-residenziali a seguito dell’emergenza epidemiologica, la forte spinta del volontariato e la diversa operatività specifica del privato del terzo settore hanno consentito l’avvio di quasi tutti gli interventi a suo tempo finanziati con la DGR n. 1968/2018. Tuttavia occorre evidenziare che, rispetto alle istanze del settore degli anziani, le domande per il settore dei disabili ammesse a finanziamento sono risultate molto più contenute negli importi e la metà delle stesse ha beneficiato del finanziamento in conto capitale.

Ciò posto si ritiene, alla luce delle precedenti considerazioni, di aggiornare i criteri da ultimo stabiliti con DGR n. 1105/2019 e di procedere ripartendo le risorse disponibili per il triennio 2021-2023 tra i due settori di intervento di maggior rilievo nell’ambito socio-sanitario: “anziani non autosufficienti” e “disabili”, confermando le percentuali delle risorse disponibili come da ultimo modificate con DGR n. 1968 del 21/12/2018 e riportate nel seguente prospetto, con la possibilità di riallocare tra un settore e l’altro gli eventuali residui inutilizzati:

Settori

Anziani non autosufficienti

Disabili

Totale

%

80

20

100

 

Altresì, si ritiene di non utilizzare la graduatoria già approvata con Decreto del Direttore della Direzione Servizi Sociali n. 9 del 13 febbraio 2020 per il settore degli anziani, in quanto risulta necessario affrontare in maniera sinergica gli aspetti critici sopra evidenziati, al fine di rafforzare e garantire i criteri essenziali di sicurezza e qualità del percorso assistenziale della persona non autosufficiente nelle Strutture residenziali, alla luce della confermata importanza di poter contare su un adeguato sfruttamento delle strutture territoriali per il rafforzamento della resilienza e della tempestività di risposta del sistema socio-sanitario alle patologie infettive emergenti.

Si ritiene inoltre di confermare la distribuzione delle risorse disponibili equamente nel territorio regionale, assumendo come base di riferimento il numero di residenti per ambito territoriale delle singole Aziende Ulss.

Si stabilisce fin da ora la possibilità di trasferimento dei finanziamenti dal territorio di una singola Azienda Ulss ad un’altra nel caso di mancato utilizzo degli stessi o al fine di privilegiare interventi che si inseriscono in un progetto generale di ristrutturazione e che rappresentano un ulteriore stralcio funzionale del progetto ovvero uno stralcio funzionale di completamento, ma che per problemi economici finanziari non sono stati portati a compimento.

Affinché tale ripartizione possa essere efficace si ritiene di considerare le risorse in conto capitale a rimborso graduale, secondo quote annuali costanti, senza oneri per interessi, previste nel bilancio 2021-2023 dall’articolo 44 della legge regionale n. 45 del 2017, che per ciascuno degli esercizi 2021, 2022 e 2023 è pari a € 10.000.000,00.

Con provvedimento dirigenziale si procederà a definire la graduatoria delle domande ammesse e al relativo finanziamento in relazione alle effettive disponibilità finanziarie previste per ciascun anno del triennio 2021-2023.

A tal fine con decreto n. 29 del 07/04/2021 il Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 102 del 02/02/2021 che ha determinato in via provvisoria il budget dei finanziamenti della GSA per i corrente esercizio, ha impegnato nell’esercizio 2021, a favore di Azienda Zero, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 1, LR 19/2016, l’importo di €10.000.000,00 a favore degli interventi del fondo per la costruzione e ristrutturazione del patrimonio immobiliare destinato a servizi socio sanitari con copertura finanziaria sul capitolo di spesa U 104041 articolo 002 “Fondo per la costruzione e ristrutturazione del patrimonio immobiliare destinato a servizi socio sanitari”, del bilancio regionale di previsione 2021-2023 che presenta sufficiente disponibilità.

Pertanto ai fini dell’attuazione dell’iniziativa per il corrente anno si fa ricorso alla disponibilità di €10.000.000,00.

La Giunta regionale con il riparto 2021 potrà assegnare eventuali economie accertate derivanti dai precedenti riparti di cui all’art. 44 della legge regionale n. 45 del 2017.

Alla luce del fatto che l'articolo 44, comma 3, lettera a) della LR n. 45/2017 stabilisce che "devono essere previamente acquisiti tutti i provvedimenti e le autorizzazioni previsti dalla normativa vigente, ivi compresa l'autorizzazione alla realizzazione ai sensi delle disposizioni di cui alla legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali" e successive modificazioni, ove richiesta, necessarie ad assicurare l'immediata cantierabilità", tenuto in considerazione il costo necessario per disporre della documentazione progettuale idonea all'immediata cantierabilità di un intervento edilizio, si ritiene di confermare che in fase di istanza possa essere sufficiente la compilazione dei dati richiesti nell'Allegato B “Istanza di finanziamento di cui all’art. 44 della Legge Regionale n. 45 del 29 dicembre 2017”, ove siano rilevabili e autocertificati tutti gli elementi necessari e sufficienti per consentire la valutazione delle domande secondo i criteri individuati nell’Allegato A “Modalità e termini per l’ammissione al finanziamento regionale – Bando 2021-2023”, tenuto conto peraltro della necessità di disporre di una stima dei costi di investimento di cui deve essere assicurata la copertura finanziaria nel piano delle fonti di finanziamento da approvare con apposito atto deliberativo da parte del soggetto ai fini della sottoscrizione della Convenzione di cui all'Allegato C “schema di Convenzione”. Resta inteso che il disposto di cui all'articolo 44, comma 3, lettera a) della LR n. 45/2017 di cui sopra costituirà necessario riferimento nelle successive fasi di conferma del contributo, che non potrà avvenire in assenza dei requisiti ivi specificati, i quali dovranno essere soddisfatti nei termini predefiniti nella Convenzione pena la revoca del contributo.

Come stabilito dall’art. 44, comma 4, la Giunta regionale approva, altresì, uno schema di convenzione che i soggetti beneficiari del finanziamento devono stipulare con la struttura regionale competente, i cui elementi principali, meglio evidenziati nello “schema di Convenzione” di cui all'Allegato C al presente provvedimento, sono:

  • l'accettazione del finanziamento e l'indicazione precisa delle annualità di restituzione, tenendo conto del limite massimo di 15 anni stabilito dall'articolo 44, comma 3, lett. e) della LR n. 45/2017, come modificato con l’art. 1 , comma 1 della LR n. 28 del 21/09/2021;
  • l'impegno a presentare entro i sei mesi successivi alla Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva, il progetto definitivo o nel caso di soggetti non rientranti nella disciplina del D.lgs. 18/4/2016, n. 50, del progetto a livello di titolo abilitativo edilizio;
  • l'impegno a garantire da parte del beneficiario la restante copertura finanziaria per la realizzazione dell’intero intervento;
  • il cronoprogramma del progetto con l'indicazione della data di inizio e fine lavori;
  • il piano di restituzione del finanziamento, con la decorrenza della restituzione a partire dalla data di fine lavori, come indicata dal cronoprogramma di cui al punto precedente, indipendentemente da eventuali proroghe concesse;
  • per consentire il regolare funzionamento del fondo, nonché tutelare l'integrale restituzione delle risorse pubbliche afferenti al medesimo fondo, costituirà requisito essenziale per la liquidazione del contributo o quota parte del medesimo, l'obbligo per il beneficiario, con esclusione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, di prestare specifica garanzia fideiussoria oppure ipotecaria, con oneri ed eventuali altri accessori a proprio carico, a favore della Regione del Veneto di valore almeno pari al finanziamento regionale e che non può essere inferiore alla durata del piano di rimborso;
  • sull’immobile oggetto di finanziamento regionale dovrà essere costituito vincolo di destinazione d’uso per i servizi sociali e socio-sanitari per una durata non inferiore a quindici anni, a partire dalla data della segnalazione certificata di agibilità o, nel caso l’intervento non si concluda con tale certificazione, dalla data di fine lavori come riportata nel Certificato di regolare esecuzione o nel Certificato di collaudo;
  • la durata della Convenzione e le ipotesi di revoca del finanziamento che coincidono con l'elusione delle clausole della medesima Convenzione.

Al fine di apportare una semplificazione al procedimento per la realizzazione degli interventi, realizzare il rispetto dei tempi e degli obiettivi previsti dal presente programma di investimenti e ne costituisca riferimento obbligatorio è necessario  incaricare la Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva all’esecuzione del presente atto e alla gestione dei procedimenti anche per quanto riguarda gli interventi per i quali sono già stati assegnati finanziamenti e di adottare gli eventuali atti integrativi alle convenzioni già sottoscritte sulla base dello “schema di Convenzione” Allegato C.

Con il presente provvedimento si stabiliscono pertanto le modalità di accesso alle succitate risorse per l’anno 2021, come riportate nell’Allegato A “Modalità e termini per l’ammissione al finanziamento regionale – Bando 2021-2023”.

La DGR n. 108/CR del 5 ottobre 2021, ai sensi dell’art. 44 comma 3 della L.R. n. 45/2017, è stata inviata alla Quinta Commissione regionale per il preventivo parere. La Commissione ha esaminato la proposta di deliberazione nella seduta n. 32 del 21 ottobre 2021, esprimendo parere favorevole all’unanimità (PAGR n. 104 – 108/CR/2021), subordinatamente alla modifica dell’importo della richiesta di finanziamento per il settore disabili, come di seguito indicato: la richiesta di finanziamento non può essere superiore a € 500.000,00 per il settore disabili.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge n. 328 dell'8/11/2000;

VISTO il DPR n. 380 del 6/06/2001;

VISTO il D.Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. n. 118/2011;

VISTE la LR 13/04/2001, n. 11; 29/11/2001, n. 39; 16/08/2002, n. 22; 23/11/2012, n. 43; 11/05/18, n. 16 e 21/12/2018, n. 45;

VISTO il regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1;

VISTA la Legge Regionale n. 28 del 21/09/2021;

VISTE le DGR n. 817 del 8/06/2018, n. 1968 del 21/12/2018 e n. 1105 del 30/07/2019;

VISTA la DGR 02/02/2021, n. 102;

VISTA la propria deliberazione n. 108/CR del 05/10/2021;

VISTO il parere della Quinta Commissione consiliare rilasciato nella seduta n. 32 del 21 ottobre 2021, trasmesso con nota prot. n. 16136 del 21 ottobre 2021;

VISTO l'articolo 44 della Legge Regionale n. 45 del 29 dicembre 2017;

VISTO l'articolo 2 comma 2 della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare, come parte integrante al presente provvedimento, i seguenti Allegati:

- Allegato A "Modalità e termini per l’ammissione al finanziamento regionale – Bando 2021-2023";

- Allegato B "Istanza di finanziamento di cui all'articolo 44 della Legge Regionale n. 45 del dicembre 2017";

- Allegato C “schema di Convenzione” da sottoscrivere dal Direttore regionale della Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva e dal soggetto assegnatario del finanziamento;

3. di dare atto che con decreto n. 29 del 07/04/2021 il Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 102 del 02/02/2021, ha impegnato per l’esercizio 2021, a favore di Azienda Zero, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 1, LR 19/2016, l’importo di € 10.000.000,00 a favore degli interventi del fondo per la costruzione e ristrutturazione del patrimonio immobiliare destinato a servizi socio sanitari e di delegare Azienda Zero alle liquidazioni conseguenti al presente atto;

4. di incaricare la Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva all’esecuzione del presente atto, all’individuazione dei soggetti beneficiari secondo criteri definiti nel presente atto e nell’Allegato A e alla gestione dei procedimenti connessi;

5. di incaricare la Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva ad aggiornare l’eventuale documentazione riferita ai contratti di finanziamento in essere e per gli interventi per i quali sono stati assegnati finanziamenti, ivi compresi i piani di restituzione, adottando gli atti integrativi alle convenzioni già sottoscritte sulla base dello “schema di Convenzione” Allegato C;

6. di acquisire, con riferimento alle obbligazioni che generano le entrate, i piani di restituzione dei finanziamenti, con decorrenza delle restituzioni a partire dalla data di fine lavori, come indicata dai relativi cronoprogrammi, tenuto conto del limite massimo di 15 anni stabilito dall'articolo 44, comma 3, lett. e) della LR n. 45/2017;

7. di dare atto che le obbligazioni conseguenti, di natura non commerciale, non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della LR n. 1/2011;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell’art. 26 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1495_21_AllegatoA_462066.pdf
Dgr_1495_21_AllegatoB_462066.pdf
Dgr_1495_21_AllegatoC_462066.pdf

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