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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 142 del 26 ottobre 2021


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1425 del 19 ottobre 2021

Disciplina per il rilascio della certificazione dei requisiti per operare nelle reti dedicate alle cure palliative previsti in attuazione dell'articolo 1, comma 522, della L. 30 dicembre 2018, n. 145 e ss.mm.ii e del Decreto del Ministero della Salute del 30 giugno 2021.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si regolamentano le procedure per il rilascio della certificazione in oggetto, al fine di consentire ai medici privi di specializzazione - o in possesso di specializzazione diversa da quelle di cui al Decreto del Ministero della Salute del 28 marzo 2013, così come integrato dal Decreto del Ministero della Salute dell’11 agosto 2020 - di operare nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La L. 15 marzo 2010, n. 38 recante “Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore” all’articolo 5, comma 2, ha stabilito, tra l’altro, che con Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della Salute, sono individuate le figure professionali con specifiche competenze ed esperienza nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, anche per l’età pediatrica, con particolare riferimento ai medici di medicina generale e ai medici specialisti in anestesia e rianimazione, geriatria, neurologia, oncologia, radioterapia, pediatria, ai medici con esperienza almeno triennale nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, agli infermieri, agli psicologi e agli assistenti sociali nonché alle altre figure professionali ritenute essenziali.

Con successiva Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 25 luglio 2012 è stato approvato il documento sui requisiti minimi e le modalità organizzative necessari per l’accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unità di cure palliative e della terapia del dolore.

Alla luce di quanto disposto dall’Intesa in questione, per “reti delle cure palliative” si intende il complesso delle strutture che:

  1. si occupano di malati oncologici o cronici complessi che abbisognano di cure palliative;
  2. operano per tali malati con un approccio organizzato in equipe multiprofessionali in cui sia prevista la collaborazione tra specialisti, medici di famiglia, infermieri ed altre professionalità coinvolte nella presa in carico della persona;
  3. presentano setting assistenziali che possono essere sia di tipo ospedaliero che territoriale, nonché ambulatoriale, residenziale e domiciliare.

Con Decreto del Ministero della Salute del 28 marzo 2013, recante “Modifica ed integrazione delle tabelle A e B di cui al decreto 30 gennaio 1998, relative ai servizi e alle specializzazioni equipollenti”, sono state individuate le discipline equipollenti alla disciplina di Cure Palliative, il cui possesso consente di operare presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate. Con successivo Decreto del Ministero della Salute del 11 agosto 2020, recante “Modifica al decreto 30 gennaio 1998 e successive modificazioni, recante «Tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale» - Area psicologica e medicina di comunità e delle cure primarie.”, è stata integrata la tabella B, aggiungendo all’elenco delle specializzazioni equipollenti, con riferimento alla disciplina Cure Palliative, la Scuola di medicina di comunità e delle cure primarie.

Con L. 27 dicembre 2013, n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” - legge di Stabilità 2014 (articolo 1, comma 425), si è quindi disposto che, al fine di garantire la compiuta attuazione della L. 15 marzo 2010, n. 38 i medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate, anche se non in possesso di una specializzazione, ma che alla data di entrata in vigore della stessa L. 27 dicembre 2013, n. 147 possedevano almeno una esperienza triennale nel campo delle cure palliative, certificata dalla Regione di competenza, tenuto conto dei criteri individuati con decreto del Ministro della Salute di natura non regolamentare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, erano idonei ad operare nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate.

Con successivo Accordo sancito tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 10 luglio 2014, sono state individuate le figure professionali competenti nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, nonché delle strutture sanitarie, ospedaliere, territoriali ed assistenziali coinvolte nelle reti delle cure palliative e della terapia del dolore, in particolare all’articolo 4 recependo la previsione di cui al citato articolo 1, comma 425, della L. 27 dicembre 2013, n. 147.

Con Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 22 gennaio 2015, sul Decreto ministeriale recante “Individuazione dei criteri per la certificazione della esperienza triennale nel campo delle cure palliative dei medici in servizio presso le reti dedicate alla cure palliative pubbliche e private accreditate, di cui alla  L. 27 dicembre 2013, n. 147, comma 425” ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della L. 15 marzo 2010, n. 38, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, così come rettificato con atto del 19 marzo 2015, attuativo della predetta previsione legislativa, sono stati definiti i criteri di cui devono essere in possesso i medici per poter presentare l’istanza finalizzata al rilascio della certificazione dell’esperienza professionale svolta nella rete delle cure palliative, le modalità di presentazione della stessa istanza ed i documenti di cui deve essere corredata, nonché il termine entro il quale le Regioni/Province autonome devono adottare il decreto con il quale viene certificata tale esperienza professionale.

A seguito dell’emanazione del Decreto del Ministro della Salute 4 giugno 2015, con il quale sono stati recepiti i contenuti dell’Accordo Stato-Regioni di cui sopra, con DGR n. 541 del 26 aprile 2016 ad oggetto “Disciplina per il rilascio della certificazione dell’esperienza professionale svolta nella rete delle cure palliative in attuazione dell’articolo 1, comma 425, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 e del Decreto del Ministero della Salute del 4 giugno 2015” sono state regolamentate le procedure per il rilascio della certificazione in oggetto, al fine di consentire ai medici privi di specializzazione - o in possesso di specializzazione diversa da quelle di cui al Decreto del Ministero della Salute del 28 marzo 2013 - di operare nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate, previa istanza da presentarsi entro i termini previsti ex DM 4 giugno 2015 (16 gennaio 2017).

Successivamente l’articolo 1, comma 522, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” e ss.mm.ii. ha previsto che sulla base dei criteri individuati con Decreto del Ministero della Salute di natura non regolamentare, previa Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono idonei ad operare nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate i medici sprovvisti dei requisiti di cui al Decreto del Ministero della Salute del 28 marzo 2013, ma che alla data del 31 dicembre 2020 sono in servizio presso le medesime reti e sono in possesso dei requisiti indicati nella medesima disposizione e certificati dalla Regione competente.

Ai sensi della disposizione legislativa da ultimo citata, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 17 giugno 2021 ha sancito l’Intesa sullo schema di decreto del Ministro della Salute recante “Individuazione dei criteri di certificazione dei requisiti (dell'esperienza professionale e delle competenze) in possesso dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate”.

Infine, il Decreto del Ministero della Salute del 30 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 2021 n. 169, ha disciplinato i criteri sulla base dei quali le Regioni e le Province autonome certificano l'idoneità ad operare nelle reti, pubbliche o private accreditate, dedicate alle cure palliative, dei medici sprovvisti dei requisiti di cui al Decreto del Ministro della Salute del 28 marzo 2013, così come integrato dal Decreto del Ministro della Salute dell’11 agosto 2020.

Nello specifico il Decreto del 30 giugno 2021 ha previsto che per acquisire la certificazione regionale i medici devono possedere i seguenti requisiti di idoneità:

  • essere in servizio alla data del 31 dicembre 2020 presso "le reti pubbliche o private accreditate dedicate alle cure palliative";
  • essere in possesso alla medesima data di "esperienza almeno triennale, anche non continuativa, nel campo delle cure palliative prestata nell'ambito di strutture ospedaliere, di strutture residenziali appartenenti alla categoria degli hospice e di unità per le cure palliative (UCP) domiciliari, accreditate per l'erogazione delle cure palliative presso il Servizio sanitario nazionale";
  • aver maturato alla stessa data "un congruo numero di ore di attività professionale esercitata – corrispondente ad almeno il 50 per cento dell'orario previsto per il rapporto di lavoro del contratto della sanità pubblica e pertanto pari ad almeno diciannove ore settimanali – e un congruo numero di casi trattati, rispetto all'attività professionale esercitata, pari ad almeno venticinque casi annui";
  • aver acquisito alla stessa data "una specifica formazione in cure palliative nell'ambito di percorsi di Educazione continua in medicina (ECM), conseguendo almeno venti crediti ECM, oppure tramite master universitari in cure palliative oppure tramite corsi organizzati dalle Regioni e dalle Province autonome per l'acquisizione delle competenze di cui all'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano il 10 luglio 2014".

Il Decreto ministeriale di cui sopra ha altresì stabilito:

  • le Regioni e le Province autonome entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto adottano appositi provvedimenti che disciplinano la certificazione dei requisiti tenendo conto dell’organizzazione e del funzionamento della rete regionale delle cure palliative;
  • i medici devono inoltrare l’istanza per il rilascio della certificazione del possesso dei requisiti di idoneità alla Regione/Provincia autonoma di riferimento territoriale della struttura pubblica o privata accreditata presso la quale prestano servizio alla data del 31 dicembre 2020, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso Decreto;
  • le Regioni e le Province autonome certificano  il  possesso  dei requisiti  necessari  per  operare  nelle  reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza corredata della documentazione richiesta;
  • l’istanza deve essere corredata dall’attestazione relativa all'attività professionale esercitata, rilasciata dal datore di lavoro, dal committente o dal rappresentante legale della struttura in cui il medico era in servizio alla data del 31 dicembre 2020, ovvero da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
  • l’esperienza professionale di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) e lettera b) del Decreto (durata dell’esperienza almeno triennale, numero di ore di attività pari ad almeno 19 ore settimanali e numero di casi trattati pari ad almeno 25 casi annui) è attestata dal direttore sanitario di ogni struttura pubblica o privata accreditata della rete stessa nella quale il medico ha svolto la propria attività;
  • i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) del Decreto (acquisizione di specifica formazione in Cure Palliative) sono attestati dal medico con dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Premesso quanto sopra, in conformità alle prescrizioni del predetto Decreto ministeriale del 30 giugno 2021, si definiscono di seguito i presupposti e l’iter procedimentale per il rilascio nell’ambito della Regione Veneto della certificazione regionale per l’idoneità ad operare nelle reti, pubbliche o private accreditate, dedicate alla cure palliative dei medici sprovvisti dei requisiti di cui al Decreto del Ministro della Salute del 28 marzo 2013, così come integrato dal Decreto del Ministro della Salute dell’11 agosto 2020:

  1. l’istanza deve essere presentata entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della Salute all’Area Sanità e Sociale – Direzione Programmazione Sanitaria – Unità Organizzativa Cure Primarie, dai medici in servizio alla data del 31 dicembre 2020 nelle reti pubbliche o private accreditate dedicate alla cure palliative;
  2. l’istanza può essere presentata dai medici che hanno maturato, alla data del 31 dicembre 2020, un’esperienza professionale nel campo delle cure palliative di almeno tre anni anche non continuativi presso le strutture pubbliche e private accreditate per l'erogazione delle cure palliative presso il Servizio sanitario nazionale, come sopra definite;
  3. l’istanza può essere presentata dai medici sprovvisti dei requisiti di cui al Decreto del Ministro della Salute del 28 marzo 2013, così come integrato dal Decreto del Ministro della Salute dell’11 agosto 2020 e cioè non in possesso di una delle seguenti specializzazioni: Cure palliative, Ematologia, Geriatria, Malattie Infettive, Medicina Interna, Neurologia, Oncologia, Pediatria, Radioterapia, Anestesiologia e rianimazione, Medicina di comunità e delle cure primarie;
  4. l’istanza deve essere corredata dall’attestazione relativa all'attività professionale esercitata, rilasciata dal datore di lavoro, dal committente o dal rappresentante legale della struttura in cui il medico era in servizio alla data del 31 dicembre 2020, ovvero da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
  5. l’esperienza professionale di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) -  almeno triennale anche non continuativa nel campo delle cure palliative  - e lettera b) del Decreto - congruo numero di ore di attività pari ad almeno 19 ore settimanali e congruo numero di casi trattati, rispetto all’attività  professionale esercitata, pari ad almeno 25 casi annui  -  sono attestate dal direttore sanitario di ogni struttura pubblica o privata accreditata della rete stessa nella quale il medico ha svolto la propria attività;
  6. i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) del Decreto - specifica formazione in Cure Palliative nell’ambito di percorsi di educazione Continua in medicina (ECM), conseguendo almeno 20 crediti ECM oppure tramite master universitari in cure palliative o tramite corsi organizzati dalle Regioni e Province autonome per l’acquisizione delle competenze di cui all’Accordo  sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome del 10 luglio 2014 - sono attestati dal medico con dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
  7. la certificazione per l’idoneità ad operare nelle reti, pubbliche o private accreditate, dedicate alle cure palliative, sarà rilasciata  - entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza, completa in ogni suo elemento - dal Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria, con proprio decreto, previa istruttoria dell’Unità Organizzativa Cure Primarie e delle Strutture/Uffici interessati per gli ambiti di rispettiva competenza.

L’istruttoria delle domande pervenute verrà svolta dall'U.O. Cure Primarie in collaborazione con i diversi Uffici regionali interessati - secondo i rispettivi ambiti di competenza – e con il Coordinamento regionale per le cure palliative e la lotta al dolore, istituito ai sensi della L.R. del 19.3.2009 n. 7, come da DGR n. 256 del 9.3.2021.

L’U.O. Cure Primarie, afferente la Direzione Programmazione Sanitaria, predisporrà la modulistica da utilizzare, rendendo disponibile la stessa nell’apposita sezione nel sito internet regionale alla pagina https://www.regione.veneto.it/web/sanita/cure-palliative-e-terapia-del-dolore informando altresì sulle modalità di invio dell’istanza.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. 19 marzo 2009 n. 7;

VISTA  la L. 15 marzo 2010, n. 38;

VISTO l’articolo 1, comma 425, della L. 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTO l’articolo 1, comma 522, della L. 30 dicembre 2018, n. 145 e ss.mm.ii.;

VISTA l’Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della L. 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 25 luglio 2012 sulla proposta del Ministro della Salute, di cui all’art. 5 della legge 15 marzo 2010 n. 38, di definizione dei requisiti minimi e delle modalità organizzative necessari per l’accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unità di cure palliative e della terapia del dolore (Rep. n. 151 CSR);

VISTA l’Intesa del 17 giugno 2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 522, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, sullo schema di decreto del Ministro della salute recante “Individuazione dei criteri di certificazione dei requisiti (dell'esperienza professionale e delle competenze) in possesso dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate” (Rep. Atti n. 95/CSR);

VISTO l’Accordo ai sensi dell'art. 5 comma 2, della legge 15 marzo 2010 n. 38 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 10 luglio 2014 di individuazione delle figure professionali competenti nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, nonché delle strutture sanitarie, ospedaliere e territoriali e assistenziali coinvolte nelle reti delle cure palliative e della terapia del dolore (Rep. Atti n. 87/CSR);

VISTO l’Accordo, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 15 marzo 2010, n. 38 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 22 gennaio 2015, sul Decreto ministeriale recante “Individuazione dei criteri per la certificazione della esperienza triennale nel campo delle cure palliative dei medici in servizio presso le reti dedicate alla cure palliative pubbliche e private accreditate, di cui alla L. 27 dicembre 2013, n. 147, comma 425” (Rep. Atti n. 1/CSR);

VISTA la DGR n. 541 del 26 aprile 2016;

VISTO il Decreto del Ministero della Salute del 28 marzo 2013, recante “Modifica ed integrazione delle tabelle A e B di cui al decreto 30 gennaio 1998, relative ai servizi e alle specializzazioni equipollenti”;

VISTO il Decreto del Ministero della Salute del 4 giugno 2015 recante “Individuazione dei criteri per la certificazione della esperienza triennale nel campo delle cure palliative dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate, di cui alla L. 27 dicembre 2013, n. 147, comma 425”;

VISTO il Decreto del Ministero della Salute dell’11 agosto 2020, recante “Modifica al decreto 30 gennaio 1998 e successive modificazioni, recante «Tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla norma-tiva regolamentare per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale» - Area psicologica e medicina di comunità e delle cure primarie”;

VISTO il Decreto del Ministero della Salute del 30 giugno 2021 recante “Individuazione dei criteri di certificazione dei requisiti (dell'esperienza professionale e delle competenze) in possesso dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate”;

VISTA la DGR n. 256 del 9 marzo 2021;

VISTO l’art. 2, comma 2, lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

  1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
  2. di dare attuazione all’articolo 1, comma 522, della L. 30 dicembre 2018, n. 145 e ss.mm.ii. ed al Decreto del Ministro della Salute del 30 giugno 2021 concernenti il rilascio della certificazione regionale per l’idoneità ad operare nelle reti, pubbliche o private accreditate, dedicate alla cure palliative dei medici sprovvisti dei requisiti di cui al Decreto del Ministro della Salute del 28 marzo 2013, così come integrato dal Decreto del Ministro della Salute dell’11 agosto 2020;
  3. di definire i presupposti, di approvare l’iter procedurale e di individuare gli elementi valutativi per la certificazione dell’attività svolta nell’ambito delle cure palliative, così come descritti in premessa e da intendersi puntualmente richiamati;
  4. di attribuire al Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria la competenza a rilasciare - entro novanta giorni dal ricevimento delle istanze corredate delle documentazioni richieste - la certificazione di cui al precedente punto 2 con proprio decreto;
  5. di incaricare l’U.O. Cure Primarie, afferente la Direzione Programmazione Sanitaria, di predisporre la modulistica da utilizzare, e di rendere disponibile la stessa al link
    https://www.regione.veneto.it/web/sanita/cure-palliative-e-terapia-del-dolore  informando inoltre sulle modalità di invio dell’istanza;
  6. la Direzione Programmazione Sanitaria - UO Cure Primarie è incaricata dell'esecuzione del presente atto;
  7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

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