Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 140 del 22 ottobre 2021


Materia: Formazione professionale e lavoro

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1429 del 19 ottobre 2021

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 in continuità con POR FSE Veneto 2014-2020 - Ob. Competitività Regionale e Occupazione - Reg. (UE) n. 1303/2013, Reg. (UE) n. 1304/2013. Asse I - Occupabilità e Asse II - Inclusione Sociale. Modifica dei profili di occupabilità dei lavoratori quali destinatari ammessi alla sperimentazione dell'Assegno per il Lavoro (DGR nr. 396 del 02 aprile 2019) limitandola ai lavoratori disoccupati più svantaggiati (Fascia C - Alta intensità di aiuto) e proroga del periodo di sperimentazione.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento approva la modifica dei profili di occupabilità dei lavoratori quali destinatari ammessi alla sperimentazione dell'Assegno per il Lavoro limitandola ai lavoratori disoccupati più svantaggiati (Fascia C - Alta intensità di aiuto) e proroga il periodo della sperimentazione.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

Con DGR n. 1095 del 13 luglio 2017 la Giunta Regionale ha approvato l’avviso per la sperimentazione dell’Assegno per il Lavoro, misura finalizzata a sostenere l’inserimento e/o reinserimento al lavoro dei lavoratori disoccupati attraverso la realizzazione di percorsi di politica attiva.

L’evoluzione della sperimentazione ha portato a ridefinire alcuni aspetti della misura con DGR n. 584 del 30 aprile 2018 e successivamente con DGR n. 396 del 2 aprile 2019, garantendo una maggior fruibilità complessiva dell’Assegno e una semplificazione delle procedure di gestione.

A distanza di oltre quattro anni dall’avvio della sperimentazione, è stata recentemente introdotta un’ulteriore revisione della disciplina dell’Assegno per il lavoro con DGR n. 1104 del 09 agosto 2021, che ha ridefinito il requisito dell'anzianità di disoccupazione: i destinatari che abbiano maturato almeno 120 giorni di disoccupazione possono richiedere il rilascio dell’Assegno per il lavoro da parte dei Centri per l’Impiego.

In esito al recente monitoraggio della misura, è emersa l’esigenza di introdurre un’ulteriore revisione della disciplina. In particolare, si segnala che il mercato del lavoro è in rapida evoluzione, con un trend positivo iniziato nel mese di giugno 2021 che ha determinato il ritorno ad un volume delle assunzioni a livelli del tutto assimilabili a quelli del 2019.

Ciò è stato reso possibile anche grazie alle misure messe in campo dalla Regione del Veneto per contrastare gli effetti dovuti alla pandemia da COVID-19 per la salvaguardia dei posti di lavoro.

Inoltre, l’analisi dell’impatto delle politiche attive, operata dall’Osservatorio regionale sul mercato del lavoro invita a considerare l’insieme dei disoccupati, destinatari delle politiche attive non come un gruppo omogeneo, ma come una platea variegata in termini di bisogni, caratteristiche individuali, aspettative. Sono proprio queste variabili che devono essere tenute presenti per ridefinire la programmazione delle politiche attive in generale ed in particolare e dell’Assegno per il lavoro.

Infatti, accanto ad una fascia di lavoratori che sembrano già possedere una buona predisposizione personale alla ricerca del lavoro (per età, per competenze, per titolo di studio ecc.) e che possono raggiungere  un’occupazione più o meno stabile in breve tempo, accedendo utilmente alle misure di politica attiva sempre disponibili da parte dei centri per l’impiego (quali a titolo di esempio l’orientamento di base e specialistico, il supporto all’inserimento o reinserimento lavorativo, l’avviamento a  formazione e tirocinio nonché ai servizi di incontro domanda-offerta), esiste una platea di disoccupati per i quali, invece, l’ingresso nello stato di disoccupazione rischia di diventare di lunga durata o addirittura trasformarsi in  inattività.

Tale ultima categoria, identificabile con il profilo di occupabilità appartenente alla Fascia C e che richiede un’alta intensità di aiuto alla ricollocazione si caratterizza per l’elevata incidenza di donne, degli stranieri e di soggetti più adulti, in possesso di bassi livelli di istruzione. Per questi soggetti la distanza dal mercato del lavoro è rilevante e diventa importante continuare a garantire i servizi proposti con l'Assegno per il lavoro.

Pertanto, a decorrere dalla data del 2 novembre, anche al fine di razionalizzare le risorse finanziarie ad oggi ancora disponibili, si propone di continuare a offrire solo a questa categoria di lavoratori disoccupati più vulnerabili la possibilità di accedere ai servizi dell’Assegno per il lavoro.

Inoltre, tenuto conto degli esiti positivi della misura e dell’esigenza di assicurare la continuità della presente iniziativa, si propone di fissare la fine del periodo di sperimentazione alla data del 31 marzo 2022.

Il Direttore della Direzione Lavoro è incaricato dell'esecuzione del presente atto. Con specifici e successivi decreti dello stesso saranno approvati i provvedimenti necessari, ivi compresi quelli inerenti la copertura di flussi, l’assunzione degli impegni di spesa e l’eventuale variazione del loro cronoprogramma, nonché l’eventuale estensione dei termini della sperimentazione dell’Assegno per il lavoro.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visti:

  • il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

  • il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento delegato (UE) n. 480 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

  • la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1095 del 13 luglio 2017 - Programma Operativo Regionale 2014-2020 – Fondo Sociale Europeo – Ob. Competitività Regionale e Occupazione – Reg. (UE) n. 1303/2013, Reg. (UE) n. 1304/2013. Asse I - Occupabilità e Asse II – Inclusione Sociale – direttiva per la sperimentazione dell’Assegno per il lavoro per la ricollocazione di lavoratori disoccupati;

  • la Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 584 del 30 aprile 2018 di aggiornamento della DGR 1095/2017 e riapertura termini di presentazione delle domande di adesione degli enti accreditati ai servizi al lavoro;

  • la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 396 del 2 aprile 2019 - Programma Operativo Regionale 2014-2020 – Fondo Sociale Europeo – Ob. Competitività Regionale e Occupazione – Reg. (UE) n. 1303/2013, Reg. (UE) n. 1304/2013. Asse I - Occupabilità e Asse II – Inclusione Sociale – direttiva per la sperimentazione dell’Assegno per il lavoro per la ricollocazione di lavoratori disoccupati

  • la Delibera CIPE n. 39/2020 del 28 luglio 2020 - Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Nuove assegnazioni per emergenza Covid ai sensi degli artt. 241 e 242 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 - Accordo Regione del Veneto Ministro per il Sud e la coesione territoriale;

  • la Deliberazione della Giunta Regionale n. 83 del 26 gennaio 2021 – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 in continuità con POR FSE Veneto 2014-2020 - Ob. Competitività Regionale e Occupazione - Reg. (UE) n. 1303/2013, Reg. (UE) n. 1304/2013. Asse I - Occupabilità e Asse II - Inclusione Sociale. Prosecuzione del finanziamento relativo alla sperimentazione dell'Assegno per il Lavoro per la ricollocazione di lavoratori disoccupati;

  • la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1104 del 09 agosto 2021 che ha previsto: la rimodulazione dei requisiti di accesso dei destinatari, introducendo il requisito dell’anzianità di disoccupazione di almeno 120 giorni, la proroga della sperimentazione alla data del 28 febbraio 2022 e lo stanziamento integrativo pari a Euro 8.200.000,00 a valere sul cap. n. 104222 “FSC – Accordo Regione – Ministro per il Sud e la Coesione – Azioni per il sostegno all’occupazione – Trasferimenti correnti /artt. 241, 242, D.L. 19/05/2020, n. 34 – Del. CIPE 28/07/2020, n. 39”;

  • il DDR n. 762 del 03/09/2021 di adeguamento dei termini di decorrenza della rimodulazione prevista dalla DGR n. 1104/2021;

delibera

  1. di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di stabilire che, a decorrere dalla data del 2 novembre 2021, i soli lavoratori disoccupati risultanti dal profiling in FASCIA C - Alta intensità di aiuto potranno continuare ad  accedere ai servizi dell’Assegno per il lavoro;
  3. di prorogare il periodo di sperimentazione dell’Assegno per il Lavoro al 31 marzo 2022;
  4. di incaricare il Direttore della Direzione Lavoro dell’attuazione della presente deliberazione, con specifici e successivi decreti, ivi compresi quelli inerenti la copertura di flussi, l’assunzione degli impegni di spesa e l’eventuale variazione del loro cronoprogramma, nonché l’eventuale estensione dei termini della sperimentazione dell’Assegno per il lavoro;
  5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 1 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 così come modificato dal D.Lgs. 97/2016;
  6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale e nel sito internet della Regione del Veneto.

Torna indietro