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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1340 del 05 ottobre 2021
Art. 20 L. 67/88 - Approvazione dello schema di Articolato contrattuale e autorizzazione sottoscrizione Accordo di Programma. Prosecuzione programma straordinario di investimenti in sanità. D.G.R. n. 86/2020.
Con il presente provvedimento si approva la bozza di Articolato contrattuale che definisce gli impegni delle parti che sottoscrivono l’Accordo di Programma con il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia, per il settore degli investimenti sanitari da finanziarsi con i fondi di cui all’art. 20 della L. n. 67/88 e viene autorizzato il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato alla sottoscrizione dello stesso in forma digitale.
L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
L’attuazione dei programmi di investimento finanziati con i fondi di cui all’art. 20 della L. n. 67/88 avviene mediante specifici Accordi di Programma stipulati dalla Regione con il Ministero della Salute e con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Gli Accordi di programma sono strumenti di programmazione negoziata attraverso i quali il Ministero della salute e le Regioni approfondiscono e condividono nuove priorità e nuovi traguardi, rispetto agli obiettivi generali posti dal legislatore con l’avvio del programma, in coerenza con i mutamenti normativi intervenuti nel corso degli anni e in relazione a specifici tavoli di concertazione di quei parametri fondamentali che caratterizzano l’offerta sanitaria e che si riflettono, in particolare, su sicurezza, qualità e spesa.
L’Accordo di programma è costituito dai seguenti documenti che devono essere predisposti concordemente dal Ministero della Salute e dalla Regione, Provincia Autonoma o Ente interessato:
Per la stipula dell’Accordo di programma la Regione trasmette al Ministero della Salute, oltre al provvedimento di approvazione del programma regionale degli investimenti, la documentazione (documento programmatico, articolato contrattuale e schede tecniche relative ai singoli interventi) relativa all’Accordo di Programma da stipulare. Le schede tecniche vengono, inoltre, trasmesse utilizzando anche l’applicativo "Osservatorio".
Tale documentazione è sottoposta alla valutazione del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero della salute e, acquisito il prescritto parere, l’articolato contrattuale, il documento programmatico e le schede tecniche dei singoli interventi vengono trasmessi dal Ministero della Salute al Ministero dell’Economia e Finanze per l’acquisizione del concerto e, successivamente, alla Conferenza Stato-Regioni al fine di acquisire la prevista intesa.
A completamento dell’iter e dopo l’espressione dell’intesa da parte della Conferenza Stato-Regioni, il Ministero della Salute e il soggetto interessato sottoscrivono il Protocollo di intesa e, finalmente, si arriva alla sottoscrizione dell’Articolato contrattuale con l’attivazione dell’Accordo.
Dalla data di sottoscrizione le Regioni hanno a disposizione 30 mesi per trasmettere al Ministero della Salute il provvedimento di approvazione del progetto da appaltare per l’ammissione a finanziamento che avviene con specifico Decreto Ministeriale.
Con tale provvedimento il Ministero “impegna” la quota concessa nel bilancio dello Stato e, entro diciotto mesi dalla data di comunicazione di tale provvedimento, l’Azienda ULSS che realizza l’intervento deve provvedere all’aggiudicazione dell’appalto dell’opera.
Il mancato rispetto di uno solo dei due termini sopra evidenziati comporta, per legge, la revoca automatica del finanziamento concesso.
Con deliberazione n. 3778 del 02/12/2008 la Giunta Regionale ha recepito l'accordo stipulato in data 28/02/2008 tra Governo, Regioni e P.A. di Trento e Bolzano circa le modalità e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità, finanziati con l'art. 20 della legge n. 67/88.
Tale accordo, stipulato ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, è finalizzato a semplificare ed uniformare le comuni attività di programmazione e attuazione degli investimenti che riguardano:
1. modalità e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità attraverso gli Accordi di Programma, di cui all'art. 5 bis del D.Lgs n. 502/1992 e gli accordi di programma quadro art. 2 L. n. 662/1996;
2. conferma dei contenuti dell'Accordo sancito in data 19 dicembre 2002 sulla semplificazione delle procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità;
3. applicazione dei contenuti dell'accordo dalla data di recepimento da parte delle Regioni agli accordi di programma in corso ed a quelli da definirsi;
4. applicazione dei contenuti dell'accordo relativi al sistema "Osservatorio" anche agli interventi relativi agli altri programmi di investimento in corso e da definirsi.
L’accordo è composto, tra gli altri documenti, della bozza di Accordo di Programma per il settore degli investimenti sanitari, di cui all’art. 5 bis del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni.
Con deliberazione n. 86 del 27/01/2020 la Giunta Regionale ha approvato il fabbisogno finanziario per gli interventi di adeguamento edilizio e tecnologico delle strutture sanitarie connessi agli adeguamenti di sicurezza ed igienico sanitari, di adeguamento sismico e antincendio oltre che per completare i percorsi di adeguamento già avviati e di assegnare, per singola Azienda, le risorse ivi indicate da finanziarsi con i fondi ex art. 20 della L. n. 67/88 ripartiti con delibera CIPE n. 51 del 24/07/2019.
Con tale atto la Giunta Regionale ha inoltre incaricato gli uffici dell’Area Sanità e Sociale - Unità Organizzativa Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive, di predisporre il Documento Programmatico da trasmettere, unitamente al provvedimento stesso, al Ministero della Salute per la sottoscrizione dell’Accordo di Programma.
Il Documento Programmatico è stato prodotto ed inviato al Ministero della Salute con nota prot. n. 298815 del 28/07/2020 e sullo stesso si è favorevolmente espresso con parere n. 7 del 20 maggio 2021 il Nucleo di valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, istituito presso il Ministero stesso.
L’iter amministrativo prevede l’acquisizione del concerto da parte del Ministero dell’Economia e la successiva Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni; dopo tali acquisizioni, l’Accordo di Programma può essere attivato con la sottoscrizione dell’Articolato contrattuale.
Il Ministero della Salute ha trasmesso agli uffici Regionali, per la condivisione dei contenuti, la bozza di Articolato contrattuale dove dovrà essere indicato, all’art. 2, il nominativo del sottoscrittore dell’Accordo di programma e, all’art. 9, il soggetto responsabile della sua attuazione.
La Giunta Regionale, con la deliberazione n. 86/2020 ha già indicato che il responsabile dell’attuazione dell’Accordo di Programma di cui all’art. 20 della L. n. 67/88 sarà il Direttore dell’Area Sanità e Sociale e risulta pertanto necessario individuare il soggetto che dovrà sottoscrivere l’Accordo di Programma.
Al fine di completare gli elementi indispensabili per poter procedere speditamente con il perfezionamento dell'Accordo di Programma, una volta acquisita l'Intesa in Conferenza Stato-Regioni, si ritiene di approvare l’Articolato contrattuale e di demandare, per la Regione Veneto, nella persona del Presidente della Giunta Regionale o suo delegato, il soggetto sottoscrittore dello stesso per l’attivazione dell’Accordo di Programma in argomento.
In tal modo verranno effettivamente resi disponibili i finanziamenti assegnati e le aziende interessate potranno procedere con la progettazione e la realizzazione dei lavori previsti.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Visto l'art. 20 della legge n. 67/88;
Vista la D.G.R. n. 3778/2008;
Vista la L R. 54/2012 art. 2, comma 2, lett. o);
Vista la D.G.R. n. 86/2020;
delibera
(seguono allegati)
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