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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 134 del 08 ottobre 2021


Materia: Urbanistica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1318 del 28 settembre 2021

Definizione dei criteri di individuazione degli interventi di interesse regionale di cui all'articolo 11 della legge regionale n. 14/2017 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 'Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio' ". Deliberazione n. 79/CR del 28 luglio 2021.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, a seguito del parere espresso dalla Seconda Commissione consiliare, vengono definitivamente approvati i criteri di individuazione degli interventi di interesse regionale di cui all’articolo 11 della legge regionale n. 14/2017 redatti dalla Giunta regionale in adempimento di quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, lettera f) della legge regionale n. 14/2017.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

La legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 avente per oggetto "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ‘Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio’ ”, mira ad una progressiva riduzione dell’uso del suolo per finalità insediative e infrastrutturali, promuovendo nel contempo azioni volte alla riqualificazione edilizia, ambientale e urbana e alla rigenerazione sostenibile.

In tale ottica, l’articolo 4 introduce misure di programmazione e di controllo del contenimento del consumo di suolo, affidando alla Giunta regionale importanti compiti gestionali ed attuativi. In particolare la lettera f) del comma 2 prevede che la Giunta stabilisca “i criteri di individuazione degli interventi pubblici di interesse regionale di cui all’articolo 11 per i quali, mancando alternative alla loro localizzazione negli ambiti di urbanizzazione consolidata, non trovano applicazione le limitazioni di cui al presente Capo, fermo restando il loro assoggettamento ad idonee misure di mitigazione e ad interventi di compensazione ecologica”.

Il citato articolo 11, al comma 1, dispone, infatti, che gli accordi di programma ai sensi dell’ articolo 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35, possano consentire una deroga ai limiti di consumo di suolo “qualora conseguano ad interventi che non sia possibile localizzare all’interno degli ambiti di urbanizzazione consolidata e la Giunta regionale, sulla base dei criteri di cui all’articolo 4, comma 2, lettera f), sentita la competente Commissione consiliare, ne abbia riconosciuto l’interesse regionale alla trasformazione urbanistico-edilizia”.

Il comma 2, a sua volta, precisa che la deroga deve essere motivata “in funzione dei limiti strettamente necessari per il buon esito dell’intervento e prevede adeguate misure di mitigazione e interventi di compensazione ecologica degli effetti del superamento dei limiti di consumo di suolo”.

L'accordo di programma rappresenta uno strumento efficace e duttile di esplicazione del potere amministrativo utilizzabile, in termini generali, ogni qualvolta occorra integrare e coordinare l'azione di pluralità di pubbliche amministrazioni ai fini del più celere perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico e riveste un ruolo significativo nella realizzazione delle politiche regionali.

Detto riconoscimento, peraltro, è stato ulteriormente sottolineato dalle disposizioni del comma 2, articolo 6 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 che ha stabilito, in deroga alla normativa vigente che attribuisce alle provincie ed alla città metropolitana le competenze in materia urbanistica, il mantenimento in capo alla Giunta regionale delle competenze urbanistiche in relazione alle varianti agli strumenti urbanistici e territoriali eventualmente conseguenti all’approvazione di accordi di programma ai sensi dell’articolo 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35.

Per giustificare l'intervento diretto della Regione, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento attraverso lo strumento dell'accordo di programma previsto dalla legge regionale n. 35/2001, risulta necessario che gli effetti positivi e la portata delle opere pubbliche previste dalle iniziative generino positivi effetti sulla collettività non solo di livello comunale.

Si tratta pertanto di provvedere alla definizione di principi e regole affinché la Giunta regionale possa valutare l’interesse regionale alla trasformazione urbanistico-edilizia e, quindi, consentire una deroga ai limiti di consumo di suolo, qualora tali accordi conseguano ad interventi che non sia possibile localizzare all’interno degli ambiti di urbanizzazione consolidata.

Tali indicazioni, sono contenute nell’Allegato ACriteri di individuazione degli interventi di interesse regionale di cui all’articolo 11 della L.R. n. 14/2017 in deroga ai limiti di consumo di suolo”.

Tale provvedimento, dopo aver introdotto l’istituto dell’accordo di programma ed effettuato un breve inquadramento normativo, stabilisce, al punto 4, i requisiti di accesso (dimostrazione impossibilità di localizzazione dell'intervento in AUC; realizzazione di idonee misure di mitigazione e interventi di compensazione ecologica…) ed i criteri per la valutazione di tali requisiti con riferimento a ciascuno dei quali è previsto un punteggio.

Posto che l’articolo 4, comma 2, della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 'Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio' " prevede che il provvedimento della Giunta regionale sia adottato sentita la competente Commissione consiliare, con deliberazione/CR n. 79 del 28 luglio 2021 è stato chiesto il parere della Seconda Commissione consiliare.

La Commissione, nella seduta del 9 settembre 2021 ha espresso parere favorevole (parere n. 86) a maggioranza sul provvedimento proposto di cui, pertanto, si propone ora l’approvazione definitiva.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’articolo 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla Programmazione”;

VISTA la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di pae-saggio”;

VISTO l’articolo 6 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2010”;

VISTA la legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 14 dicembre 2010, n. 2943 “Applicazione delle nuove disposizioni attuative relative all'attivazione di Accordi di Programma (Art. 32. L.R. 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla Programmazione");

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 15 maggio 2018, n. 668 “Individuazione della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a) della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14. Deliberazione n. 125/CR del 19 dicembre 2017”;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 10 settembre 2018, n. 1325 “Individuazione della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a) della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14, per i Comuni che hanno trasmesso tardivamente i dati e per i Comuni inadempienti. Integrazioni alla deliberazione di Giunta regionale 668/2018. Deliberazione n. 72/CR del 26 giugno 2018”;

VISTO l’art. 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012 n.1 ‘Statuto del Veneto’ ”;

VISTA la propria deliberazione/CR n. 79 del 28 luglio 2021;

VISTO il parere della Seconda Commissione consiliare espresso nella seduta del 9 settembre 2021 e comunicato con nota prot. 13944 del 10 settembre 2021.

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
     
  2. di approvare l’Allegato A recante “Criteri di individuazione degli interventi di interesse regionale di cui all’articolo 11 della L.R. n. 14/2017 in deroga ai limiti di consumo di suolo”;
     
  3. di incaricare la Direzione Pianificazione Territoriale dell'esecuzione del presente atto;
     
  4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
     
  5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1318_21_AllegatoA_458918.pdf

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