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Materia: Designazioni, elezioni e nomine
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1307 del 28 settembre 2021
Ridefinizione della composizione della Commissione Tecnica per il Parere sulle osservazioni, opposizioni e concorrenze, istituita per l'espressione di pareri da formulare secondo i criteri previsti dall'art. 9 del R.D.1775/1933.
Il presente provvedimento ridefinisce la composizione della Commissione Tecnica per il Parere sulle osservazioni, opposizioni e concorrenze, istituita per l'espressione di pareri da formulare secondo i criteri previsti dall'art. 9 del R.D.1775/1933.
L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
L'art. 9 del R.D. 11/12/1933 n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici", stabilisce i criteri di scelta tra più domande di derivazione concorrenti, una volta completata l'istruttoria secondo gli artt. 7 e 8 del medesimo R.D. 1775/1933.
Nell'ambito della procedura per il rilascio della concessione di derivazione, la Giunta regionale con DGR 4070/2008 ha costituito la Commissione Tecnica per il Parere sulle osservazioni, opposizioni e concorrenze, istituita per l'espressione di pareri secondo i criteri previsti dal citato art. 9 del R.D.1775/1933, composta da rappresentanti delle strutture regionali.
La composizione della Commissione è stata più volte modificata a seguito delle diverse riorganizzazioni delle Strutture regionali che si sono succedute nel tempo. Da ultimo, con DGR n. 389 del 31 marzo 2020, è stata così ridefinita:
In seguito alla riorganizzazione degli uffici regionali prevista dalle DGRV n. 571 del 4 maggio 2021 e n. 715 dell’8 giugno 2021, è necessario rivedere la composizione di tale Commissione, come di seguito riportato:
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Visto il R.D. 1775/1933;
Viste le leggi regionali 42/1984 e 27/2003;
Visto l'art. 2 co. 2 lett. b) della legge regionale n. 54/2012;
Viste le proprie deliberazioni 1000/2004, 4070/2008, 411/2009, 1609/2009, 2834/2009, 3493/2010, 694/2013, 1684/2013, 2611/2013, 357/2014, 1628/2015, 1993/2017 e 389/2020;
delibera
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