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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 135 del 12 ottobre 2021


Materia: Difesa del suolo

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1306 del 28 settembre 2021

Piani di Assetto Idrogeologico (PAI). Aggiornamento a seguito dell'attuazione di interventi di mitigazione del rischio ovvero di analisi e studi di dettaglio. Modifica delle procedure regionali stabilite dalle DGR 2803/2005, DGR 3644/2009 e DGR n. 691/2011. D.Lgs. 152/2006, art. 67.

Note per la trasparenza

Ai sensi delle norme di attuazione dei PAI, la Regione deve esprimere un parere tecnico sulle richieste di modifica delle aree a pericolosità idraulica e idrogeologica. Fino ad ora tale parere è stato reso con DGR a meno che non si trattasse di situazioni di limitata entità in cui il provvedimento era espresso con Decreto dal Direttore della struttura competente in materia di difesa del suolo. Per semplificare la procedura istruttoria si propone che il parere tecnico venga espresso con Decreto dal Direttore della struttura competente in materia di difesa del suolo.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

I Piani stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), derivati dalla L.183/1989, ora abrogata e integralmente sostituita dal D.lgs 152 del 3 aprile 2006, ai sensi dell’art.67 comma 1 del medesimo D.lgs 152/2006, sono Piani stralcio del Piano di Bacino Idrografico e contengono l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico, la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia e la determinazione delle misure medesime adottati dalle Autorità di Bacino Distrettuali.

Nel territorio veneto, ai sensi della legge 28 dicembre 2015, n. 221 sono presenti due distinte Autorità di Bacino Distrettuale, in particolare quella del Po e quella delle Alpi Orientali. Attualmente in tutte le unità territoriali presenti nella Regione sono stati approvati o adottati relativi PAI.

Le normative di attuazione di questi strumenti di pianificazione prevedono la possibilità di aggiornamento delle aree corrispondenti a classi di pericolosità e rischio idraulico e idrogeologico, contenute nei piani medesimi, a seguito dell'attuazione di interventi di mitigazione del rischio o di analisi e studi di dettaglio, stabilendo che tali aggiornamenti siano approvati dall'Autorità di Bacino, previo parere regionale.

Anche il comma 4 bis dell’articolo 68 del citato D.lgs 152/2006 ribadisce che gli aggiornamenti, le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei PAI derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, sono approvati con proprio atto dal Segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale, d’intesa con la Regione territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa.

Con deliberazioni n. 2803 del 04 ottobre 2005 e n. 3644 del 30 novembre 2009 la Giunta regionale aveva stabilito di esprimere il parere citato con proprio provvedimento. La Direzione regionale competente in materia di difesa del suolo era incaricata dell'istruttoria, sentite le strutture periferiche di difesa del suolo competenti per territorio e le ulteriori strutture regionali eventualmente interessate.

Quindi, già in data 24 maggio 2011 con deliberazione n. 691, la Giunta aveva ritenuto opportuno, per semplificare la procedura, che il parere regionale relativo alle richieste di modifica di aree a pericolosità idraulica e idrogeologica di limitata entità venisse espresso con provvedimento del dirigente della Direzione regionale competente in materia di difesa del suolo, a parziale modifica delle citate DGR 2803/2005 e 3644/2009.

Ora per semplificare in modo più generale la procedura e tenendo in debita considerazione il fatto che il parere in argomento riguarda essenzialmente una valutazione tecnica delle condizioni di pericolosità idraulica e/o geologica del territorio esaminato, elaborata dagli uffici della Direzione competente in materia di difesa del suolo, si propone che tutti i pareri vengano espressi con provvedimento del Direttore della Direzione regionale competente in materia di difesa del suolo.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D. Lgs. n. 152/06 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.M. 25 ottobre 2016, n. 294;

VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. 54/2012;

delibera

  1. di stabilire, per le motivazioni in premessa riportate e a parziale modifica delle DGR 2803/2005, DGR 3644/2009 e DGR 691/2011, che il parere regionale previsto per l'aggiornamento dei Piani per l'Assetto Idrogeologico, di cui agli artt. 67 e 68 del D.Lgs. 152/2006, a seguito dell'attuazione di interventi di mitigazione del rischio, ovvero di analisi e studi di dettaglio, sia espresso con provvedimento del Direttore della Direzione regionale competente in materia di difesa del suolo, che cura l'istruttoria regionale;
  2. di stabilire che resta confermato quant'altro disposto dalle DGR 2803/2005, DGR 3644/2009 e DGR 691/2011;
  3. di stabilire che le presenti disposizioni si applicano a tutte le richieste di parere il cui procedimento non sia ancora concluso alla data di entrata in vigore del presente atto;
  4. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo e della Costa dell'esecuzione del presente provvedimento, ivi compresa la trasmissione dello stesso alle competenti Autorità di Bacino Distrettuali di cui all'art. 63 del D.Lgs. 152/2006;
  5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
  6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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