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Materia: Acque
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1305 del 28 settembre 2021
Art. 83, comma quarto, della L.R. 13 aprile 2001 n. 11. Canoni del demanio idrico. Disposizioni per l'anno 2022.
L'art. 83, comma quarto, della L.R. 13 aprile 2001 n. 11, attribuisce alla Giunta Regionale la facoltà di determinare con proprio provvedimento per l'anno successivo, l'entità di nuovi canoni o la modifica di quelli vigenti, dovuti per l'utilizzo dei beni del demanio idrico, tenuto conto anche delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo rilevato nell'anno precedente. Si tratta ora di aggiornare i canoni demaniali per l'anno 2022.
L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
L'articolo 83, comma quarto, della legge regionale 13 aprile 2001 n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni, attribuisce alla Giunta Regionale, sentite le province, la facoltà di determinare con proprio provvedimento, per l'anno successivo, l'entità di nuovi canoni o la modifica di quelli vigenti, dovuti per l'utilizzo dei beni del demanio idrico. Detti canoni si riferiscono all'uso dell'acqua e all'occupazione a qualsiasi titolo delle pertinenze dei corsi d'acqua e di specchi acquei fatta da soggetti privati o pubblici.
La Giunta Regionale deve provvedere altresì, ai sensi della medesima norma all'aggiornamento dei canoni vigenti per l'anno successivo, tenuto conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo rilevato nell'anno precedente.
Si tratta ora di procedere all'aggiornamento dei canoni da applicare per l'anno 2022 ; va considerato il valore dello -0,21%, calcolato sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo rilevato nell'anno precedente, come riportate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 25 gennaio 2021 n. 19.
La diminuzione è da applicarsi ai canoni demaniali vigenti per l'anno 2021; va ricordato che tali canoni, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 40 del 29 dicembre 2020, sono coincidenti con quelli dell’anno precedente.
Si ritiene inoltre, in analogia con quanto disposto nelle ultime annualità con DGR 2059/2016, DGR 1533/2017, DGR 1110/2018, DGR 947/2019 e con DGR 1857/2020, in relazione anche agli eventi meteorologici di ottobre-novembre 2018 e alla successiva emergenza Covid del 2020-2021, ai fini di agevolare la ripresa del turismo montano, di stabilire che il canone annuo di derivazione d'acqua da applicarsi all'innevamento artificiale è ridotto al 25% dell'importo; tale riduzione sarà da applicare anche agli importi minimi.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTI il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 e il R.D. 25 luglio 1904 n. 523;
VISTA la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 25 gennaio 2021 n. 19;
VISTA la L.R. n. 11 del 13 aprile 2001;
VISTO l'art. 2 co. 2 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTO l’art. 4 della L.R. n. 40 del 29 dicembre 2020.
delibera
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