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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 133 del 05 ottobre 2021


Materia: Acque

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1272 del 21 settembre 2021

Riparto tra i Comuni del contributo a parziale compensazione dei danni diretti e indiretti indotti dagli impianti di imbottigliamento delle acque minerali. Anno 2021. L.R. n. 7 del 23/02/2016 art. 2 - "Legge di stabilità regionale 2016".

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, in attuazione dell'art. 2 della L.R. 23/02/2016  n.7, si stabilisce l'entità dei contributi da erogare a favore dei Comuni, per l'anno 2021, a parziale compensazione dei danni diretti e indiretti indotti dagli impianti di imbottigliamento di acque minerali.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

Con L.R. 10/10/1989 n.40 la Regione del Veneto ha disciplinato la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali e termali con la finalità di tutelare e valorizzare la risorsa, nel preminente interesse generale.

In relazione alle acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento, l'articolo 15 della citata legge regionale, stabilisce oltre alla corresponsione del canone annuo per ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nell'area di concessione anche il canone annuo di consumo proporzionale al volume di acqua minerale imbottigliata e suoi derivati.

La Regione, con L.R. 23/02/2016 n.7 “Legge di stabilità regionale 2016”, al comma 5 dell'articolo 2 “misure di contrasto della crisi nel settore delle acque minerali”, ha autorizzato la Giunta regionale ad erogare ai Comuni, nel cui territorio insistono stabilimenti con impianti di imbottigliamento di acque minerali, un contributo ripartendolo sulla base della quantità di metri cubi di acqua e suoi derivati imbottigliati negli impianti medesimi, con particolare attenzione ai Comuni montani, a parziale compensazione dei danni diretti e indiretti.

Per l'anno 2021 la Regione del Veneto, con L.R. 30/07/2021 n. 22 di “Assestamento di bilancio di previsione 2021-2023” ha individuato in € 500.000,00 (cinquecentomila) la disponibilità di competenza e di cassa, da ripartire tra i Comuni beneficiari del contributo, nel capitolo di spesa n. 102642 "Azioni regionali per compensare i danni diretti e indiretti provocati nei comuni interessati dall'attività di imbottigliamento acque minerali - trasferimenti correnti" assegnato alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa.

Per l’erogazione del contributo previsto si ritiene di confermare i criteri già stabiliti con le precedenti deliberazioni adottate in attuazione di quanto disposto dalla citata  L.R. 7/2016 e, per ultimo, con la DGR n. 1541 del 22.10.2018.

Anche per l’anno 2021 il riparto dei contributi a favore dei Comuni va eseguito quindi in misura proporzionale ai metri cubi di acqua minerale e dei suoi derivati, imbottigliati nell'anno 2020 negli impianti siti nel territorio del Comune di riferimento, come risultanti dai dati statistici comunicati dalle ditte concessionarie ai sensi dell'articolo 24 della L.R. 40/1989.

Inoltre, in attuazione della disposizione del comma 5 dell'articolo 2 della L.R. n.7/2016 che impone di porre particolare attenzione agli effetti diretti ed indiretti degli impianti a carico dei comuni montani, per il calcolo della percentuale di riparto del contributo, si procede raddoppiando il volume dichiarato di acqua minerale imbottigliata nei comuni montani.

Infine, come forma di perequazione, si ritiene congruo un contributo minimo fisso pari a € 10.000,00 (diecimila) per ciascun Comune sede di impianti di imbottigliamento che hanno prodotto nel corso del 2020.

I Comuni nel territorio dei quali risultano aver sede gli stabilimenti di imbottigliamento di acque minerali e di sorgente, in attività, sono i seguenti: Fonte in provincia di Treviso, Scorzè e Fossalta di Portogruaro in provincia di Venezia, San Giorgio in Bosco in provincia di Padova, nonché Posina, Recoaro Terme, Torrebelvicino e Valli del Pasubio in provincia di Vicenza.

Per le finalità di cui al presente provvedimento si considerano comuni montani, ai sensi della L.R. 40/89, i comuni di Posina, Recoaro Terme, Torrebelvicino e Valli del Pasubio.

Tanto premesso, sulla base dei volumi imbottigliati nell’anno 2020 come comunicati dai concessionari ai sensi dell'aert. 15 della L.R. n. 40/1989 e riportati nella seguente tabella, si ripartiscono i contributi tra i Comuni aventi diritto secondo i criteri sopra indicati, come risultano nella seguente tabella riepilogativa.

Comuni sede di impianti i imbottigliamento in attività nel 2020

Comuni

Volume imbottigliato [mc]

Volume di calcolo
(raddoppio per comuni montani)
[mc]

Percentuale di riparto [%]

Importo contributo proporzionale [€]

Importo contributo fisso
[€]

Totale contributo [€]

Fonte

245,18

245,18

0,01

52,08

 € 10.000,00

 10.052,08

Posina

 113.488,84

226.977,69

11,21

 48.217,91

 € 10.000,00

 58.217,91

Recoaro Terme

76.875,65

153.751,31

7,60

 32.662,10

 € 10.000,00

 42.662,10

S.Giorgio in Bosco

 229.395,51

229.395,51

11,33

 48.731,54

 € 10.000,00

 58.731,54

Scorzé

1.195.170,75

1.195.170,75

59,05

 253.895,61

 € 10.000,00

 263.895,61

Torrebelvicino

4.359,00

8.718,00

0,43

1.852,00

 € 10.000,00

 11.852,00

Valli del Pasubio

 104.947,00

209.894,00

10,37

 44.588,75

 € 10.000,00

 54.588,75

Fossalta di Portogruaro

 -

 -

-

 -

 € -

-

Totale complessivo

1.724.481,93

2.024.152,43

 

430.000,00

 € 70.000,00

 500.000,00

 

Si ritiene di disporre che all'impegno e liquidazione dei contributi, a valere sul bilancio regionale esercizio 2021, provveda il Direttore della Direzione Difesa del Suolo e della Costa con proprio successivo provvedimento, entro il corrente esercizio finanziario.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. n.40 del 10/10/1989;

VISTA la L.R. 39 del 29/11/2001 - "Ordinamento del Bilancio e della contabilità della Regione", per quanto applicabile;

VISTO il D.lgs. n.118 del 23/06/2011 e s.m.i. - "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. n. 54 del 31/12/2012 - "Legge Regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale";

VISTO l'art. 2 della L.R. n.7 del 23/02/2016 - "Legge di stabilità regionale 2016";

VISTE la D.G.R. n.847 in data 07/06/2016, la D.G.R. n.1883 in data 22/11/2017 e la D.G.R. n. 1541 del 22/10/2018;

L.R. 30/07/2021 n. 22 di “Assestamento di bilancio di previsione 2021-2023”;

delibera

  1. di approvare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 7/2016 e come in premessa esposto, il riparto del contributo, pari a € 500.000,00 (cinquecentomila), da assegnare ai Comuni a parziale compensazione dei danni  indotti dagli impianti di imbottigliamento delle acque minerali, a valere sul capitolo di spesa n.  102642 "azioni regionali per compensare i danni diretti e indiretti provocati nei comuni interessati dall'attività di imbottigliamento acque minerali - trasferimetni correnti" che presenta sufficiente disponibilità in termini di competenza e cassa sul bilancio pluriennale 2021-2023;
  1. di demandare l'impegno e la liquidazione dei contributi, come sopra determinati, al Direttore della Direzione Difesa del Suolo e della Costa  da effettuarsi entro il corrente esercizio finanziario;
  1. di disporre la trasmissione del presente provvedimento ai Comuni interessati;
  1. di dare atto che le spese di cui si prevede l'impegno e la liquidazione con il presente provvedimento;
  1. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n.33 del 14 marzo 2013;
  1. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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