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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 129 del 28 settembre 2021


Materia: Enti regionali o a partecipazione regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1246 del 14 settembre 2021

Legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 "Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario." - articolo 6. Determinazione dell'indennità del revisore unico.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento la Giunta regionale dà attuazione al comma 3 dell’articolo 6 della LR n. 37/2014, stabilendo l’indennità annua lorda onnicomprensiva del revisore unico dell'Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto, con legge regionale n. 37 del 28 novembre 2014, ha istituito l’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario. L’articolo 6 della medesima legge prevede che le funzioni di revisore dei conti dell’Agenzia siano svolte da un revisore unico nominato dal Consiglio regionale secondo le procedure della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 tra gli iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che rimane in carica per la durata della legislatura e può essere riconfermato una sola volta.

Il Presidente del Consiglio regionale, con decreto n. 19 del 27 maggio 2021, ha pertanto provveduto alla nomina del revisore dei conti effettivo e del revisore supplente dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario.

Sulla base del comma 3 dell’articolo 6 della LR n. 37/2014, al revisore dei conti spetta un’indennità annua lorda omnicomprensiva stabilita dalla Giunta regionale in misura non superiore al settanta per cento di quella spettante ai componenti del Collegio dei revisori delle aziende unità locali socio sanitarie di massima dimensione e che non si applicano le indennità e i rimborsi previsti dall’articolo 57 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37.

Al riguardo, si segnala che la legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 “Norme sull’assetto programmatorio, contabile, gestionale e di controllo delle unità locali sociosanitarie e delle aziende ospedaliere in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517” prevede  all'art. 40, comma 3, che “ a norma dell’articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 502 del 1992 l’indennità annua lorda spettante ai componenti del Collegio è fissata in misura pari al 10 per cento degli emolumenti del Direttore Generale dell’Azienda Unità Sanitaria Locale, salve eventuali variazioni in conseguenza di provvedimenti legislativi statali.” 

Il trattamento economico annuo dei  Direttori generali di aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale è stato deliberato con una  recente  DGR n. 160 del 09 febbraio 2021, e fissato, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del DPCM 502/1995 in euro 154.937,06, annui con possibilità di maggiorazione fino al venti per cento dello stesso ed integrazione legate alla premialità dell'attività svolta.

Pertanto, in relazione alle funzioni poste in capo al revisore unico dell'Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario, come definite dall’articolo 6 comma 2 della legge regionale n. 37/2014 (controllo e vigilanza sulla regolarità contabile dell’Agenzia, effettuazione di verifiche trimestrali di cassa, redazione della relazione esplicativa al bilancio e della relazione al rendiconto generale, verifica della regolarità gestionale), sulla base delle disposizioni di legge, si propone alla Giunta regionale di stabilire la relativa indennità annua lorda omnicomprensiva nella percentuale del  70% di quella spettante ai componenti del Collegio dei revisori delle aziende unità locali socio sanitarie, precisando altresì che, ai sensi di quanto previsto dalla LR n. 37/2014, non si applicano le indennità e i rimborsi previsti dall’articolo 57 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37.

Per quanto riguarda il Revisore supplente, si propone che l’Agenzia, nella sua autonomia, possa determinare l’eventuale compenso del Revisore supplente, in misura proporzionale all’attività svolta in sostituzione del Revisore unico, entro il limite massimo dell’indennità prevista per il Revisore medesimo.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA l' articolo 6 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 “Istituzione dell'Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario”;

VISTA la legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 “Norme sull’assetto programmatorio, contabile, gestionale e di controllo delle unità locali sociosanitarie e delle aziende ospedaliere in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;

VISTO l’art. 1, comma 5, del DPCM 502/1995 "Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere";

VISTA Deliberazione della Giunta Regionale n. 160 del 09 febbraio 2021 "Approvazione del nuovo schema contrattuale di prestazione d'opera dei Direttori Generali di aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 19 del 27 maggio 2021"Agenzia veneta per l'innovaione nel settore primario- Veneto Agricoltura.Nomina del revisore dei conti e del revisore supplente";

delibera

  1. di approvare quanto esposto nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di stabilire l’indennità annua lorda omnicomprensiva del revisore unico dell’Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario nella percentuale del 70% di quella spettante ai componenti del Collegio dei revisori delle aziende unità locali socio sanitarie di massima dimensione, precisando altresì che, ai sensi di quanto previsto dalla LR n. 37/2014, non si applicano le indennità e i rimborsi previsti dall’articolo 57 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37; 
  3. di stabilire che l’Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario- Veneto Agricoltura, nella sua autonomia, potrà determinare l’eventuale compenso del Revisore supplente, in misura proporzionale all’attività svolta in sostituzione del Revisore unico, entro il limite massimo dell’indennità prevista per il Revisore medesimo;
  4. di dare atto che alla spesa di cui al punto 2 fa fronte l’Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario con risorse del proprio bilancio; 
  5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale; 
  6. di incaricare la Direzione agroalimentare dell’esecuzione del presente provvedimento;
  7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.

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