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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 127 del 21 settembre 2021


Materia: Veterinaria e zootecnia

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1222 del 07 settembre 2021

Individuazione delle caratteristiche tecnico-costruttive di box e recinzioni per il ricovero di equidi in zona agricola. Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, art. 44, comma 5 quinquies.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento viene data attuazione al comma 5 quinquies dell’art. 44 della LR n. 11/2004, come modificato dalla LR n. 29/2019, e all’art. 12, comma 4, di quest’ultima legge regionale. Vengono, infatti, individuate le caratteristiche tecnico-costruttive di box e recinzioni per il ricovero, la cura e la gestione degli equidi (cavalli, pony, asini, muli, bardotti), non destinati alla produzione alimentare, nel rispetto delle esigenze etologiche, fisiologiche e di tutela della salute e del benessere di tali animali. Le suddette strutture, che non si configurano come allevamento e devono essere prive di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese rimovibilità, sono realizzabili in zona agricola in deroga ai commi 2 e 3 dall’art. 44 della LR n. 11/04, ovvero senza il titolo di imprenditore agricolo titolare di azienda agricola che rispetti i determinati requisiti minimi, nonché senza la presentazione del piano aziendale.

L'Assessore Federico Caner, di concerto con l'Assessore Cristiano Corazzari, riferisce quanto segue.

Va preliminarmente rilevato che la Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, recante “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”, al Titolo V (artt. 43, 44 e 45), detta disposizioni in materia di tutela ed edificabilità del territorio agricolo.

Si richiama, in particolare, l’art. 44 che disciplina l’edificabilità della zona agricola, stabilendo che in questa sono ammessi, in attuazione di quanto previsto dal Piano di Assetto del Territorio (PAT) e dal Piano degli Interventi (PI), esclusivamente interventi edilizi in funzione dell'attività agricola, siano essi destinati alla residenza che a strutture agricolo-produttive. Tali interventi sono inoltre consentiti esclusivamente all'imprenditore agricolo titolare di un'azienda agricola con determinati requisiti minimi (comma 2) e sulla base di un piano aziendale (comma 3).

Si ricorda che, nel 2016, nell’art. 44 sopra richiamato fu inserito - ai sensi dell’art. 63, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 - il comma 5 quinquies) che così recitava: “Il PI, in deroga a quanto stabilito ai commi 2 e 3, disciplina la realizzazione di box e di recinzioni per il ricovero di cavalli, a condizione che tali strutture non si configurino come allevamento e siano prive di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese rimovibilità.”.

In seguito, nel 2019, il comma sopra riportato è stato sostituito - ai sensi dell’art. 12, comma 3, della legge regionale 25 luglio 2019, n. 29 - dal seguente: “È consentita, in deroga a quanto stabilito dai commi 2 e 3, la realizzazione di un massimo di otto box e di recinzioni per il ricovero di equidi non destinati alla produzione alimentare, a condizione che tali strutture non si configurino come allevamento e siano prive di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese rimovibilità, secondo le caratteristiche tecnico-costruttive stabilite dalla Giunta regionale. Tali strutture devono essere realizzate nel rispetto della vigente normativa edilizia e paesaggistica e delle disposizioni sul benessere animale.”

Inoltre, il comma 4 dell’art. 12 sempre della LR n. 29/2019, ha dettato ulteriori disposizioni attuative al riguardo, laddove specifica: “Le caratteristiche tecnico-costruttive delle strutture di cui al comma 5 quinquies dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, così come inserito dal comma 3, sono stabilite dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge”.

Con questa deliberazione, si intende quindi dare attuazione al comma 5 quinquies) dell’art. 44 della LR n. 11/2004, come modificato dalla LR n. 29/2019, fornendo un'individuazione delle caratteristiche tecnico-costruttive dei box e delle recinzioni per il ricovero degli equidi che possono essere realizzate in zona agricola.

Al riguardo, si fa innanzitutto presente che per “equidi” - ai sensi dell’art. 1, comma 3, lettera a) della LR n. 9/2018 - s’intendono “gli animali come individuati e definiti dalla vigente normativa statale e dell’Unione europea” e, più chiaramente, la famiglia degli equidi che attualmente è rappresentata dal solo genere degli equini, quali i cavalli, i pony, gli asini e i relativi ibridi sterili (muli e bardotti).

Nella zona agricola, ai sensi e per gli effetti del comma 5 quinquies) dell’art. 44 della LR n. 11/2004 e ss.mm.ii., viene dunque consentita la realizzazione di box e recinzioni per il ricovero di questi animali “in deroga a quanto stabilito dai commi 2 e 3”, ovvero in assenza di:

  • requisiti di imprenditore agricolo titolare di azienda agricola, di cui lettere a), b) e c) del comma 2 dell’art. 44 della LR n. 11/2004 (iscrizione SISP, occupazione ad almeno un’unità lavorativa iscritta all’INPS, redditività minima);
  • presentazione del piano aziendale, con i contenuti specificati al comma 3 dell’art. 44 della LR n. 11/2004, per l’approvazione da parte del SUA di AVEPA.

Tuttavia, va evidenziato che le strutture in oggetto possono essere realizzate, nella zona agricola e con le deroghe sopra specificate, solamente per il ricovero di quegli equidi “non destinati alla produzione alimentare”, ovvero dichiarati NON DPA ai sensi dell'articolo 8 della legge 1 agosto 2003, n. 200, quindi esclusi a vita e in modo irreversibile dalla possibilità di essere macellati.

Inoltre, la realizzazione di tali strutture è consentita, sempre nella zona agricola e con le deroghe sopra riportate, “a condizione che tali strutture non si configurino come allevamento” ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente.

Le attività effettuate con l’impiego degli equidi, una volta esclusa la loro destinazione alla produzione alimentare e all’allevamento, risultano pertanto fondate sullo speciale rapporto d’interazione tra uomo-animale e possono rivestire molteplici funzioni: ludiche, ricreative, addestrative, sportive o semplicemente affettive, in quanto l’equide può manifestarsi uno straordinario animale di affezione o da compagnia. Tali attività possono interessare, a titolo di esempio, sia i privati cittadini e i cultori della disciplina equestre, sia le associazioni equestri a carattere nazionale, regionale e locale che hanno fra gli scopi sociali la promozione e valorizzazione delle attività equestri.

A questi soggetti è quindi consentita la realizzazione delle strutture in oggetto, purché queste “siano prive di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese rimovibilità”. Al riguardo, il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” tratta la categoria dei manufatti leggeri (art. 3, comma 1, lettera e.5) e delle opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee (art. 6, comma 1, lettera e-bis), senza tuttavia dilungarsi sui criteri di amovibilità dei manufatti; in assenza di una definizione legislativa di carattere generale, la nozione di “rimovibilità” può essere estrapolata in via interpretativa dalla giurisprudenza amministrativa, ove per “opera amovibile” può essere inteso ogni manufatto realizzato con l'assemblaggio di elementi componibili, integralmente recuperabili, senza utilizzo di materiali cementanti di qualsiasi genere e senza lavori di scavo e, comunque, trasportabile senza compromettere significativamente la possibilità del riuso.

Infine, il comma 5 quinquies) in oggetto consente la “realizzazione di un massimo di otto box e di recinzioni per il ricovero di equidi”, disponendo che tali strutture debbano essere attuate, non più in base alla disciplina dettata dal PI, ma “secondo le caratteristiche tecnico-costruttive stabilite dalla Giunta regionale”. Nell’Allegato A al presente provvedimento vengono, all’uopo, individuate le caratteristiche tecnico-costruttive per la realizzazione delle suddette strutture destinate esclusivamente al ricovero, alla cura e alla gestione degli equidi, nel rispetto delle esigenze etologiche, fisiologiche e di tutela della salute e del benessere di tali animali.

Più in dettaglio, vengono definite le principali tipologie costruttive interessate (paddock, recinti, box, capannine), specificandone le finalità, le dimensioni, gli elementi costitutivi, i materiali, i locali complementari e accessori, i criteri basilari di progettazione ed esecuzione. Vengono, altresì, considerati ulteriori aspetti, quali la durata di utilizzo delle strutture e le distanze che queste sono tenute a rispettare dalle preesistenze, nonché le modalità di gestione dei reflui che derivano dal metabolismo animale e dalla cura degli animali stessi.

Vengono comunque fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, per le parti non in contrasto con le disposizioni del presente provvedimento, ed il rispetto della vigente normativa in materia edilizia, delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, le norme in materia antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dal rischio idrogeologico, dei beni culturali e del paesaggio, della salute e del benessere animale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Codice per la tutela e la gestione degli equidi del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (2009);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l’art. 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l’art. 12, commi 3 e 4, della legge regionale 25 luglio 2019, n. 29 “Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di governo del territorio e paesaggio, parchi, trasporto pubblico, lavori pubblici, ambiente, cave e miniere, turismo e servizi all’infanzia”;

VISTA la nota prot. n. 0357376 del 10/08/2021, nella quale la Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria - UO Sanità animale e farmaci veterinari ha espresso osservazioni e integrazioni sull’allegato tecnico al presente provvedimento per gli aspetti veterinari di propria competenza;

VISTO l’articolo 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di adottare, per le considerazioni e le motivazioni illustrate in premessa, l’Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, avente ad oggetto l’individuazione delle caratteristiche tecnico-costruttive di box e recinzioni per il ricovero di equidi in zona agricola, dando attuazione al comma 5 quinquies) dell’art. 44 della LR n. 11/2004 - come modificato dall’art. 12, comma 3, della LR n. 29/2019 - e all’art. 12, comma 4, della LR n. 29/2019;
  3. di incaricare la Direzione regionale Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell’esecuzione del presente atto;
  4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
  5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.

(seguono allegati)

Dgr_1222_21_AllegatoA_457335.pdf

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