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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 127 del 21 settembre 2021


Materia: Geologia, cave e miglioramenti fondiari

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1212 del 07 settembre 2021

Specificazioni operative in ordine all'applicazione del comma 10 dell'art. 8, del comma 10 dell'art. 11 e del comma 10 dell'art. 12 delle norme tecniche di attuazione del Piano Regionale dell'Attività di Cava (PRAC) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 32 del 20.03.2018. L.R. 16 marzo 2018, n. 13.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento vengono specificate le modalità operative per la gestione delle domande di cava, per le quali il PRAC ne dispone la sospensione istruttoria in attesa della ricostituzione della disponibilità dei nuovi volumi, in modo coordinato con le esigenze del rispetto dei tempi procedimentali.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

Il Piano regionale delle attività di cava (PRAC), previsto dalla L.R. 16.03.2018 n. 13 “Norme per la disciplina dell’attività di cava” e approvato con D.C.R. n. 32 del 20.03.2018, costituisce lo strumento di settore per la pianificazione dell’attività estrattiva e, in particolare, di quella delle cave dei materiali di gruppo A come definiti dall’art. 4 della citata legge.

Il PRAC ha la finalità di perseguire la tutela dell’ambiente, la salvaguardia del territorio e l’ottimizzazione dell’utilizzo dei materiali di cava, in una prospettiva di sviluppo durevole e sostenibile, favorendo il riuso dei materiali equiparabili a quelli di cava, l’autosufficienza degli ambiti provinciali per il soddisfacimento dei fabbisogni e il contenimento delle emissioni dovute al trasporto dei materiali.

Per il raggiungimento di tali finalità sono stati stimati i fabbisogni di materiali inerti, determinati i quantitativi autorizzabili all’estrazione, definiti gli ambiti estrattivi nei quali può essere svolta l’attività di cava e stabilita la ripartizione dei volumi massimi complessivi di materiale autorizzabili tra gli ambiti territoriali provinciali nonché il volume massimo di materiale autorizzabile per singolo provvedimento e gli ulteriori requisiti, condizioni e norme tecniche che consentono il rilascio dell’autorizzazione alla coltivazione delle cave.

Il PRAC, come previsto dall’art. 7 della L.R. 13/2018, è stato formulato sulla base di una previsione decennale ma con efficacia a tempo indeterminato ed è soggetto a revisione almeno ogni cinque anni e, comunque, ogni qualvolta se ne determini la necessità. L’art. 7 stabilisce inoltre che “le modifiche al PRAC che non incidono sui criteri informatori e sulle caratteristiche essenziali, sono approvate con provvedimento della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente che si esprime entro sessanta giorni dalla richiesta di parere, trascorsi i quali si prescinde dal parere” e che “costituiscono criteri informatori e caratteristiche essenziali del PRAC il dimensionamento dei fabbisogni e gli ambiti estrattivi, oggetto della valutazione ambientale strategica”.

La L.R. 13/2018 prevede quindi un Piano che possa far fronte in tempi brevi alle mutate esigenze di fabbisogno di materiali inerti mediante la possibilità di sospendere le istruttorie delle domande di autorizzazione di cava, ove il volume di materiale estraibile richiesto ecceda i limiti assegnati agli ambiti territoriali provinciali, fino alla ricostituzione della disponibilità di nuovi volumi autorizzabili, invece di procedere con meri dinieghi delle istanze.

Ciò è previsto dal comma 10 dell’art. 8 delle NTA del PRAC per le cave di sabbia e ghiaia, dal comma 10 dell’art. 11 per le cave di detrito e dal comma 10 dell’art. 12 per le cave di calcari per costruzioni, interessando pertanto tutti i materiali inerti di gruppo A.

Il comma 6 dell’art. 8 delle NTA del PRAC prevede inoltre che il volume attribuito a ciascun ambito territoriale provinciale venga impegnato tenendo conto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Tali norme comportano quindi la possibile formazione di una lista di domande di cava con relativi progetti che rappresentano l’iniziativa privata del settore per reperire i quantitativi di materiale necessari.

L’applicazione delle disposizioni di piano citate comporta la sospensione delle istruttorie mentre risulta necessario il rispetto dei tempi dei procedimenti di autorizzazione, innescati dalle iniziative private, che possono essere di natura e modalità molto diversi riguardando procedimenti autorizzatori unici regionali nell’ambito della valutazione di impatto ambientale (art. 27 bis D.lgs. n. 152/2006 – PAUR) e conferenze dei servizi (semplificata, sincrona e asincrona)  nell’ambito della procedura ordinaria di cui all’art. 11 della L.R. n. 13/2018.

Occorre pertanto precisare le modalità e il momento di applicazione degli indirizzi di piano richiamati e contemporaneamente garantire la correttezza dei procedimenti nonché la congruità dei progetti presentati con il quadro programmatico del settore.

I procedimenti autorizzatori sopra richiamati prevedono una fase preliminare di verifica della completezza della documentazione presentata con la domanda di autorizzazione di cava, che rappresenta il momento idoneo per svolgere anche la verifica della conformità ai volumi disponibili in quel momento dal PRAC per l’ambito interessato dalla domanda di autorizzazione.

Si prevede pertanto di procedere con le modalità di seguito descritte.

A seguito della presentazione dell’istanza, anche nel caso di procedura di VIA (PAUR), si procede alla prevista verifica della completezza documentale. Se in questa procedura si evidenzia che l’unico motivo ostativo alla dichiarazione di procedibilità dell’istanza è costituito dalla quantità (volume) di materiale richiesto in estrazione che eccede i limiti stabiliti dal comma 5 dell’art. 8 per la sabbia e ghiaia, dal comma 5 dell’art. 11 per il detrito o dal comma 5 dell’art. 12 per i calcari per costruzioni, la domanda di autorizzazione con relativo progetto vanno inseriti, in ordine cronologico di presentazione a prescindere dalla procedura autorizzativa intrapresa, in un elenco unico che sarà pubblicato sul sito web della struttura regionale competente per le attività estrattive, costantemente aggiornato, unitamente alle informazioni previste dal comma 8 dell’art 8, dal comma 8 dell’art. 11 e dal comma 8 dell’art. 12 delle NTA del PRAC in funzione della tipologia di materiale di gruppo A interessato dagli interventi in progetto.

La struttura regionale per le attività estrattive comunica quindi alla ditta che ha presentato la domanda di autorizzazione l’improcedibilità temporanea del progetto, la sospensione dell’iter istruttorio e l’iscrizione della domanda nell’elenco unico.

Nel caso di procedura di VIA (PAUR) la struttura competente per la VIA, comunica alla Direzione regionale  competente per materia e alla ditta inoltre l’improcedibilità temporanea della domanda ai fini autorizzativi e e provvede all’archiviazione della stessa. Si precisa che tale archiviazione ha effetti nell’ambito della procedura di VIA (PAUR) ma, come previsto dai commi 10 degli artt. 8, 11 e 12 delle NTA del PRAC, non pregiudica l’applicazione della sospensione della domanda di autorizzazione di cava fino alla ricostituzione della disponibilità di nuovi volumi, contribuendo a formare l’elenco unico, per materiale, unitamente alle domande sospese nell’ambito della procedura ordinaria

Va da sé che qualora dalla verifica della completezza documentale emergessero anche ulteriori motivi ostativi alla dichiarazione di procedibilità dell’istanza si procederebbe al rigetto dell’istanza restando preclusa l’applicazione della sospensione delle richiamate disposizioni delle NTA del PRAC.

L’elenco unico di domande di autorizzazione di cava sospese, in ordine cronologico di presentazione delle stesse, che si viene così a formare per ogni ambito estrattivo provinciale e per ogni materiale di gruppo A, dovrà essere utilizzato dalla struttura regionale per le attività estrattive, nel caso di ricostituzione nel PRAC dei volumi autorizzabili, utilizzando i seguenti criteri e le seguenti modalità:

  1. nel caso in cui il volume di estrazione previsto dalla domanda rientri parzialmente nei limiti stabiliti dai commi 5 dell’art. 8 dell’art. 11 o dell’art. 12 in funzione della tipologia di materiale:
    1. la struttura regionale per le attività estrattive comunica alla ditta che ha presentato la domanda iscritta nell’elenco la parziale eccedenza rispetto al volume disponibile per l’ambito di riferimento;
    2. la ditta, entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al punto precedente, deve comunicare alla struttura regionale per le attività estrattive l’intenzione di adeguare il progetto ai limiti volumetrici disponibili. Trascorso inutilmente tale periodo l’istanza manterrà il suo ordine cronologico in elenco fino alla ricostituzione dei volumi autorizzabili sufficienti a realizzare il progetto come presentato e si procederà con la domanda successiva in elenco;
  2. nel caso in cui il volume di estrazione in progetto rientri nei volumi limiti stabiliti dai commi 5 dell’art. 8, dell’art. 11 o dell’art. 12 in funzione della tipologia di materiale:
    1. la struttura regionale per le attività estrattive comunica alle ditte titolari delle istanze in elenco, in ordine di presentazione delle stesse, l’intervenuta procedibilità del progetto, applicando, nel caso di procedibilità parziale, quanto stabilito al punto 1, invitando a presentare domanda di riattivazione del procedimento sospeso;
    2. la domanda di riattivazione deve essere presentata alla struttura regionale per le attività estrattive entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui alla lettera a. Trascorso inutilmente tale termine la domanda originaria di autorizzazione viene denegata e l’istanza con relativo progetto decadono comunque dall’elenco e la struttura regionale procede con le domande successive in elenco;
  3. per entrambe le fattispecie:
    1. le domande di autorizzazione i cui progetti sono esclusi dall’assoggettamento alla procedura di VIA, ai sensi dell’art. 19 del d. Lgs. n. 152/2006, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui alla lettera a. del punto 2 o della comunicazione di cui alla lettera a. del punto 1, possono essere presentate, previo eventuale aggiornamento della documentazione progettuale, in conformità a quanto disposto dalla L.R. n. 13/2018; qualora invece i progetti siano assoggettati a procedura di VIA, la relativa domanda, entro i medesimi termini, va presentata all’Autorità competente in materia di VIA nel rispetto di quanto previsto dall’art. 27 bis del D. Lgs. n. 152/2006;
    2. trascorso inutilmente il termine di cui alla lettera a. la domanda originaria viene denegata.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. 16 maro 2018, n. 13;

VISTO il D.lgs. 152/2006, in particolare la parte II, e la l.r. 4/2016;

VISTA la DCR n. n. 32 del 20.03.2018 e il PRAC approvato;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTO l'art. 2, comma 2, della L.R. 54/2012 e smi.

delibera

  1. di approvare le specificazioni operative in ordine all’applicazione del comma 10 dell’art. 8, del comma 10 dell’art. 11 e del comma 10 dell’art. 12 delle norme tecniche di attuazione del Piano Regionale dell’Attività di Cava (PRAC) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 32 del 20.03.2018, come riportate nella premessa del presente provvedimento;
  2. di stabilire che le presenti specificazioni operative si applicano a tutte le istanze di autorizzazione di cava presentate in vigenza del PRAC anche se precedenti al presente provvedimento;
  3. di rilasciare il presente provvedimento fatti salvi e impregiudicati gli eventuali diritti di terzi;
  4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa per il bilancio regionale;
  5. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo e della Costa e la Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, per gli ambiti di rispettiva competenza, all’esecuzione del presente atto;
  6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

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