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Materia: Caccia e pesca
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1202 del 31 agosto 2021
Disposizioni esecutive concernenti il funzionamento delle Commissioni d'esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio presenti in ciascun capoluogo di Provincia e nella Città Metropolitana di Venezia, di cui all'art. 22 della Legge n. 157/1992 e all'art. 15 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e s.m.i.
Il presente provvedimento approva le disposizioni operative concernenti il funzionamento delle Commissioni d’esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio presenti in ciascun capoluogo di Provincia e nella Città Metropolitana di Venezia, di cui all’art. 22 della Legge n. 157/1992 e all’art. 15 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e s.m.i., nonché le modalità di presentazione delle domande per sostenere l’esame, l’ammontare della somma da versare da parte del candidato che presenta la domanda e la definizione dei rimborsi e della indennità riconosciute ai componenti delle Commissioni stesse.
L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
L’art. 22 della Legge n. 157/1992 e s.m.i. “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” detta disposizioni in ordine alle procedure per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio venatorio; in particolare il comma 4 demanda alle Regioni, tra l’altro, il compito di stabilire le modalità di svolgimento degli esami stessi.
L’art. 15 della Legge regionale n. 50/1993 e s.m.i. “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” dispone tra l’altro che:
In particolare il comma 4 del medesimo articolo 15, stabilisce le modalità di presentazione della domanda da parte del candidato che desidera sostenere l’esame. Nello specifico, il candidato deve necessariamente presentare la domanda alla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, nella quale lo stesso deve dichiarare, oltre le generalità, di essere residente in un comune del territorio provinciale di riferimento della rispettiva Commissione, di aver conseguito l'abilitazione al maneggio delle armi presso il tiro a segno nazionale per chi non ha svolto il servizio militare. Alla domanda, inoltre, devono essere allegati un certificato medico rilasciato dall'unità sanitaria locale o da un ufficiale medico militare attestante l'idoneità, nonché la ricevuta effettuata del versamento della somma fissata dalla Giunta regionale e aggiornata ogni due anni. Altresì, coloro che intendono esercitare la caccia in zona faunistica delle Alpi, ai sensi del comma 5, devono presentare domanda e sostenere l'esame con prova integrativa per la zona Alpi.
Ai componenti esterni della Commissione, inoltre, compete per ogni seduta, l’'indennità prevista all'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, così come analogamente stabilito per i componenti esterni delle commissioni regionali.
Al fine, quindi, di conseguire un ottimale e coordinato espletamento delle attività delle suddette Commissioni si rende necessario emanare disposizioni applicative, avuto riguardo:
Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento si dispone, ai sensi dell’articolo 22 della Legge n. 157/1992 e s.m.i., ai sensi dell’art. 15 della Legge regionale n. 50/1993 e s.m.i., l’approvazione delle summenzionate disposizioni esecutive, riportate nel prospetto quale Allegato A facente parte integrante del presente provvedimento.
Compete altresì al Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria la determinazione dell’importo delle obbligazioni di spesa nonché l’assunzione degli impegni contabili e le relative liquidazioni ai fini della corresponsione, ai componenti delle Commissioni esaminatrice, dei compensi e dei rimborsi spese spettanti, a valere sui fondi stanziati sul capitolo n. 003002 “Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese” nei limiti della relativa disponibilità.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l’art. 22 della L. n. 157/1992 e s.m.i.;
VISTO l’art. 15 della legge regionale n. 50/1993 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 «Disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali.»;
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 «Collegato alla legge di stabilità regionale 2017.»;
VISTA la legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 «Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25»;
VISTO l’art. 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12;
VISTA la legge regionale 29.12.2020, n. 41 “Bilancio di previsione 2021-2023”;
RICHIAMATE le Direttive per la gestione del Bilancio 2021 di cui all’Allegato A della DGR n. 30 del 19.01.2021;
RICHIAMATE le disposizioni in materia di attività extraimpiego ed omnicomprensività del trattamento economico dei dipendenti, di cui alla DGR n. 1256 del 03.07.2012;
RIASSUNTE le valutazioni di cui alla premessa, facente parte integrante del presente provvedimento;
VISTO l’art. 2, comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
(seguono allegati)
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