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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 122 del 10 settembre 2021


Materia: Caccia e pesca

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1202 del 31 agosto 2021

Disposizioni esecutive concernenti il funzionamento delle Commissioni d'esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio presenti in ciascun capoluogo di Provincia e nella Città Metropolitana di Venezia, di cui all'art. 22 della Legge n. 157/1992 e all'art. 15 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e s.m.i.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento approva le disposizioni operative concernenti il funzionamento delle Commissioni d’esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio presenti in ciascun capoluogo di Provincia e nella Città Metropolitana di Venezia, di cui all’art. 22 della Legge  n. 157/1992 e all’art. 15 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e s.m.i., nonché le modalità di  presentazione delle domande per sostenere l’esame, l’ammontare della somma da versare da parte del candidato che presenta la domanda e la definizione dei rimborsi e della indennità riconosciute ai componenti delle Commissioni stesse.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

L’art. 22 della Legge n. 157/1992 e s.m.i. “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” detta disposizioni in ordine alle procedure per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio venatorio; in particolare il comma 4 demanda alle Regioni, tra l’altro, il compito di stabilire le modalità di svolgimento degli esami stessi.

L’art. 15 della Legge regionale n. 50/1993 e s.m.i. “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” dispone tra l’altro che:

  • per lo svolgimento degli esami di abilitazione, è istituita, in ogni capoluogo di Provincia, una commissione alla cui nomina provvede la Giunta regionale;
  • la commissione è composta da:
  1. un dirigente regionale, esperto in legislazione venatoria, con funzioni di Presidente;
  2. cinque esperti nelle materie d'esame di cui almeno uno laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi;
  3. per ogni componente effettivo è nominato anche un supplente;
  • le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Struttura regionale territorialmente competente in materia faunistico-venatoria, di volta in volta nominato con lettera di incarico a firma del Direttore della Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria.

In particolare il comma 4 del medesimo articolo 15, stabilisce le modalità di presentazione della domanda da parte del candidato che desidera sostenere l’esame. Nello specifico, il candidato deve necessariamente presentare la domanda alla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, nella quale lo stesso deve dichiarare, oltre le generalità, di essere residente in un comune del territorio provinciale di riferimento della rispettiva Commissione, di aver conseguito l'abilitazione al maneggio delle armi presso il tiro a segno nazionale per chi non ha svolto il servizio militare. Alla domanda, inoltre, devono essere allegati un certificato medico rilasciato dall'unità sanitaria locale o da un ufficiale medico militare attestante l'idoneità, nonché la ricevuta effettuata del versamento della somma fissata dalla Giunta regionale e aggiornata ogni due anni. Altresì, coloro che intendono esercitare la caccia in zona faunistica delle Alpi, ai sensi del comma 5, devono presentare domanda e sostenere l'esame con prova integrativa per la zona Alpi.

Ai componenti esterni della Commissione, inoltre, compete per ogni seduta, l’'indennità prevista all'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, così come analogamente stabilito per i componenti esterni delle commissioni regionali.       

Al fine, quindi, di conseguire un ottimale e coordinato espletamento delle attività delle suddette Commissioni si rende necessario emanare disposizioni applicative, avuto riguardo:

  • alla definizione della somma da versare da parte del candidato che fa richiesta di iscrizione agli esami prevedendo una delle seguenti opzioni: abilitazione all’esercizio venatorio, solo esame integrativo per l’esercizio venatorio in Zona Alpi o esame integrativo per l’esercizio venatorio in Zona Alpi contestuale all’abilitazione all’esercizio venatorio;
  • ai requisiti richiesti per l’ammissione all’esame del candidato;
  • alle modalità di presentazione della domanda di ammissione all’esame;
  • all’operatività delle Commissioni stesse;
  • allo svolgimento degli esami di abilitazione;
  • al coinvolgimento della competente Struttura regionale di riferimento per l’espletamento della funzione di segreteria delle suddette Commissioni;
  • alla definizione dei compensi e dei rimborsi spese per i componenti delle Commissioni.

Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento si dispone, ai sensi dell’articolo 22 della Legge n. 157/1992 e s.m.i., ai sensi dell’art. 15 della Legge regionale n. 50/1993 e s.m.i., l’approvazione delle summenzionate disposizioni esecutive, riportate nel prospetto quale Allegato A facente parte integrante del presente provvedimento.

Compete altresì al Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria la determinazione dell’importo delle obbligazioni di spesa nonché l’assunzione degli impegni contabili e le relative liquidazioni ai fini della corresponsione, ai componenti delle Commissioni esaminatrice, dei compensi e dei rimborsi spese spettanti, a valere sui fondi stanziati sul capitolo n. 003002 “Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese” nei limiti della relativa disponibilità.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’art. 22 della L.  n. 157/1992 e s.m.i.;

VISTO l’art. 15 della legge regionale n. 50/1993 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 «Disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali.»;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 «Collegato alla legge di stabilità regionale 2017.»;

VISTA la legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 «Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25»;

VISTO l’art. 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12;

VISTA la legge regionale 29.12.2020, n. 41 “Bilancio di previsione 2021-2023”;

RICHIAMATE le Direttive per la gestione del Bilancio 2021 di cui all’Allegato A della DGR n. 30 del 19.01.2021;

RICHIAMATE le disposizioni in materia di attività extraimpiego ed omnicomprensività del trattamento economico dei dipendenti, di cui alla DGR n. 1256 del 03.07.2012;

RIASSUNTE le valutazioni di cui alla premessa, facente parte integrante del presente provvedimento;

VISTO l’art. 2, comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

  1. di approvare le premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare le disposizioni esecutive concernenti il funzionamento delle Commissioni d’esame di cui all’articolo 22 della Legge n. 157/1992 e s.m.i e all’articolo 15 della Legge regionale n. 50/1993 e s.m.i., facenti parte del presente provvedimento quale Allegato A;
  3. di definire l'indennità giornaliera prevista all'articolo 187 della Legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, spettante ai Commissari esterni a € 75,00, al lordo di ogni onere fiscale se dovuto, più eventuali rimborsi spese per il viaggio;
  4. di definire in € 60,00 la somma da versare da parte del candidato che presenta la domanda per sostenere l’esame, scegliendo una delle seguenti opzioni: abilitazione all’esercizio venatorio, solo esame integrativo per l’esercizio venatorio in Zona Alpi o esame integrativo per l’esercizio venatorio in Zona Alpi contestuale all’abilitazione all’esercizio venatorio;
  5. di dare atto che compete al Direttore della Direzione Agroambiente Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, la determinazione dell’importo delle obbligazioni di spesa nonché l’assunzione degli impegni contabili e le relative liquidazioni ai fini della corresponsione, ai componenti della competente Commissione esaminatrice, dei compensi e dei rimborsi spese spettanti, a valere sui fondi stanziati sul capitolo n. 003002 “Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese” nei limiti della relativa disponibilità;
  6. di dare atto che la somma di € 60,00 relativa al pagamento della quota istruttoria da parte del candidato a seguito della domanda di iscrizione per sostenere l’esame sarà imputata sul capitolo di entrata n. 101596 avente come oggetto “Proventi derivanti dal versamento delle quote relative agli esami di abilitazione all’esercizio venatorio (art. 15, L.R. 09/12/1993, n. 50)”;
  7. di trasmettere copia del presente provvedimento alle Strutture regionali territorialmente competenti per il tramite della U.O. Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria e che, a loro volta, provvederanno a inoltrarlo ai signori componenti le Commissioni d’esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio presenti in ciascun capoluogo di Provincia e nella Città Metropolitana di Venezia;
  8. di dare atto che l'esecuzione del presente provvedimento potrà essere soggetto a specifiche limitazioni previste da provvedimenti di emanazione statale e regionale in ordine al contenimento, contrasto e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
  9. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell’esecuzione del presente atto;
  10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

(seguono allegati)

Dgr_1202_21_AllegatoA_456878.pdf

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