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Materia: Edilizia abitativa
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1199 del 31 agosto 2021
Piano di vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) del Comune di Brugine (PD) ai sensi dell'art. 48 della L.R. n. 39/2017. Deliberazione di Giunta regionale del 20 luglio 2021, n. 71/CR.
Con il presente atto si autorizza il Comune di Brugine (PD) alla vendita di n. 10 alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell’art. 48 della L.R. n. 39/2017.
L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
L’articolo 48 della legge regionale n. 39 del 3 novembre 2017 recante “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica” disciplina l’alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (ERP) dei Comuni e delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ATER). Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera j della predetta norma, la Giunta regionale autorizza l’alienazione degli alloggi e delle relative pertinenze e definisce i criteri per il reinvestimento dei proventi nell’acquisizione o costruzione di nuovi alloggi di ERP, ovvero nel recupero e nella manutenzione straordinaria di quelli esistenti.
Gli alloggi alienabili sono quelli di cui all’art. 21, comma 1, della L.R. n. 39/2017:
In particolare, il richiamato art. 48 della L.R. n. 39/2017, ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, prevede che:
In attuazione del comma 7 dell’art. 48 della L.R. n. 39/2017, con il Regolamento n. 4 del 10 agosto 2018, al capo V, articolo 25, sono state definite le procedure per l’alienazione degli alloggi di ERP. In particolare, il comma 3 dell’art. 25 del Regolamento prevede che, nell’individuazione del patrimonio alienabile, gli Enti proprietari tengano conto dei seguenti criteri:
Come previsto al comma 4 dell’art. 25 del richiamato Regolamento regionale, non possono essere inclusi nel Piano di vendita alloggi che siano stati oggetto di finanziamenti regionali, statali o comunitari nell’ultimo quinquennio. Inoltre, gli alloggi situati in zone di particolare pregio urbanistico possono essere venduti in presenza di particolari situazioni adeguatamente motivate.
Sulla base di tali previsioni, il Comune di Brugine (PD) con deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 21/12/2020, trasmessa con nota prot. n. 1595 del 12/02/2021, acquisita al protocollo regionale n. 69628 del 15/02/2021, tenuto conto dei sopra richiamati criteri di cui al comma 2 dell’art. 25 del Regolamento n. 4/2018, ha approvato un Piano di vendita ai sensi dell’art. 48 della L.R. n. 39/2017, per l’alienazione di n. 10 alloggi e relative pertinenze, di cui n. 3 attualmente sfitti, pari al 100% del patrimonio comunale di ERP complessivo. La vendita è motivata dal fatto che gli alloggi, costruiti nel periodo dal 1959 al 1962 e tutti trasferiti gratuitamente al Comune dallo Stato ai sensi dell’art. 2 della legge n. 449/1997, sono vetusti e presentano uno stato manutentivo estremamente carente sotto l’aspetto strutturale e impiantistico, considerato che dopo l’anno 2000 non è stato effettuato alcun intervento di manutenzione straordinaria. Pertanto gli immobili necessitano di consistenti interventi per la messa in sicurezza, il risanamento e l’adeguamento alle norme igienico sanitarie i cui costi risultano eccessivamente rilevanti e non possono essere sostenuti nel breve periodo dal Comune.
Tenuto conto della normativa applicabile e dello stato attuale degli alloggi, il Comune ha calcolato un presunto introito complessivo di euro 267.393,40, con un prezzo medio di cessione stimato in euro 26.739,34 ad alloggio. L’Ente ha precisato che, trattandosi di alloggi tutti acquisiti gratuitamente dallo Stato ai sensi della L. n. 449/1997, il prezzo di vendita per gli assegnatari è stato determinato ai sensi della L. n. 560/1993 come previsto al comma 3 dell’art. 48 della L.R. n. 39/2017.
Per gli immobili ubicati in centro storico - Piazza Ungheria - è stata accertata l’insussistenza dell’interesse culturale di cui al D.lgs. n. 42/2004, come risulta dalla nota del Ministero per i Beni e le Attività Culturali prot. n. 17074 del 6/10/2020 pervenuta al Comune.
Con successive note integrative prot. n. 5231 del 30/04/2021 e prot. n. 8165 del 30/06/2021, acquisite rispettivamente al prot. regionale n. 198933 e n. 294478, l’Ente ha precisato che i proventi ricavati dalle alienazioni verranno prioritariamente utilizzati per la manutenzione straordinaria e la ristrutturazione degli alloggi per i quali non sarà possibile portare a termine la procedura di vendita e che resteranno in proprietà del Comune. Diversamente, l’Amministrazione procederà all’acquisto o alla costruzione di nuovi alloggi da destinare all’ERP.
Il Piano di vendita comprende gli alloggi individuati nell’elenco Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
La competente struttura regionale ha effettuato le necessarie verifiche istruttorie sulla documentazione prodotta dal Comune di Brugine.
Le condizioni richieste per l’autorizzazione alla vendita sono stabilite dall’art. 25 del Regolamento regionale n. 4/2018. La proposta di piano di vendita presentata dal Comune di Brugine risulta coerente con la normativa e la programmazione regionale in materia, pertanto può essere accolta.
La Giunta Regionale con provvedimento del 20 luglio 2021, n. 71/CR ha deliberato di sottoporre alla Competente Commissione del Consiglio Regionale, per il parere di competenza, la proposta di alienazione di alloggi di ERP presentata dal Comune di Brugine.
Il Consiglio regionale con nota prot. n. 12648 del 05/08/2021, trasmessa alla Giunta regionale e acquisita in pari data al prot. n. 350922, avente ad oggetto "Parere alla Giunta regionale n. 79", ha comunicato che la Seconda Commissione consiliare, nella seduta del 04/08/2021, ha espresso parere favorevole al piano di vendita del Comune di Brugine.
Per procedere all’alienazione degli alloggi liberi, da effettuarsi ai sensi dell’art. 48, comma 6 della L.R. n. 39/2017, nel bando di gara dell’asta pubblica dovrà essere specificato che, nel primo esperimento d’asta, la partecipazione è riservata alle persone fisiche che intendono acquistare la prima casa.
Come stabilito dall’art. 25, comma 2, del Regolamento regionale n. 4/2018, la durata del Piano di vendita è di cinque anni, che decorrono dal momento nel quale esso assume efficacia.
Ai sensi dell’art. 25, comma 5 del Regolamento n. 4/2018, il Piano di vendita in corso di validità potrà essere modificato, in aumento o in diminuzione, in presenza di comprovate modifiche degli obiettivi di programmazione, senza variarne la scadenza.
Ai sensi dell’art. 25, comma 9 del Regolamento n. 4/2018, il Comune è tenuto ad inviare alla Struttura regionale competente, entro il 30 giugno di ciascun anno di attuazione del Piano di vendita, il monitoraggio dello stato di attuazione delle vendite.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”;
VISTO il Regolamento regionale 10 agosto 2018, n. 4 “Regolamento Regionale in materia di edilizia residenziale pubblica. Articolo 49, comma 2, legge regionale 3 novembre 2017, n. 39”;
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale di Brugine n. 67 del 21/12/2020, avente ad oggetto “Approvazione piano vendita alloggi E.R.P.”, trasmessa con nota prot. n. 1595 del 12/02/2021, acquisita al prot. regionale n. 69628 del 15/02/2021;
VISTE le successive note comunali integrative: prot. n. 5231 del 30/04/2021, acquisita in pari data al prot. n. 198933 e prot. n. 8165 del 30/06/2021, acquisita in pari data al prot. regionale 294478;
VISTO l’art. 2, comma 2, lett. o), della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la propria deliberazione 20 luglio 2021, n. 71/CR;
VISTO il parere della Seconda Commissione Consiliare n. 79, rilasciato in data 04/08/2021, trasmesso con nota prot. n. 12648 del 05/08/2021, acquisita in pari data dalla Giunta Regionale al prot. n. 350922;
delibera
(seguono allegati)
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