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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 119 del 03 settembre 2021


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1173 del 24 agosto 2021

Riordino delle disposizioni relative al Progetto "Piccole Produzioni Locali - PPL Venete".

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento viene riordinata la disciplina regionale relativa al progetto "Piccole Produzioni Locali" a supporto della produzione e della vendita da parte degli imprenditori agricoli e ittici. La nuova disciplina sostituisce quanto in precedenza adottato.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Il progetto della Regione del Veneto sulle Piccole Produzioni Locali è iniziato nel 2007 con un percorso sperimentale a supporto della produzione e della vendita, da parte degli imprenditori agricoli e ittici, di piccoli quantitativi di prodotti alimentari, primari e trasformati, ottenuti a partire da produzioni aziendali. Tali prodotti sono riconoscibili dalle indicazioni presenti in etichetta che riportano il logo del progetto e la dicitura "PPL venete". Nell'ambito del progetto sperimentale, la Regione del Veneto, in collaborazione con le Aziende ULSS, l'Istituto Zooprofilattico delle Venezie (IZSVe) e le associazioni di categoria del settore primario, ha indirizzato gli operatori all'applicazione di forme di autocontrollo semplificato, supportato da documenti e manuali di buone pratiche all'uopo predisposti e dalla specifica formazione per gli operatori che aderiscono al progetto.

Con la D.G.R. n. 2016/2007 erano stati stabiliti i principi della disciplina e, dopo una serie di aggiornamenti avvenuti nel corso degli anni (D.G.R. n. 1892/2008, D.G.R. n. 2280/2010, D.G.R. n. 1526/2012, D.G.R. n. 1070/2015, D.G.R. n. 2162/2017), con la DGR n. 1248/2020 è stata riorganizzata la disciplina in maniera sistematica, è stato ampliato il paniere dei prodotti, è stata data una maggiore rilevanza al sito web dedicato ed è stato rimodulato il percorso formativo previsto per gli operatori prevedendo un maggiore approfondimento degli aspetti pratici correlati alla tipologia di alimento prodotto.

In particolare l'Allegato A alla D.G.R. n. 1248/2020 prevede un percorso formativo articolato in due moduli: un modulo generale, “Modulo A”, comune a tutte le tipologie di produzione, che deve essere frequentato da tutti gli operatori per una durata complessiva di 10 ore e sei tipologie di “Modulo B” (comprendente una parte teorica e una parte pratica) specifiche per tipologia di prodotto di durata variabile da 3 a 5 ore che devono essere frequentate obbligatoriamente solo dagli operatori interessati alla produzione trattata nel rispettivo modulo.

Le associazioni di categoria che hanno sinora organizzato i corsi di formazione nell'ambito delle azioni finanziate previste dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Veneto hanno rappresentato alle strutture regionali interessate la difficoltà di rispettare i criteri del bando regionale per l'organizzazione dei corsi di formazione così come previsti dall'Allegato A alla D.G.R. n. 1248/2020 con particolare riferimento alla durata del Modulo A (10 ore rispetto alle 15 previste dal PSR per i corsi finanziabili) e al numero di possibili partecipanti  (almeno 12) che pregiudicano la possibilità di organizzare corsi di formazione finanziati attraverso il PSR ed alla eccessiva specificità dei diversi Moduli B, che in diversi casi non raccoglierebbero un numero sufficiente di operatori interessati alla frequenza.

A seguito degli  approfondimenti effettuati da un lato con la Direzione Agroalimentare dell'Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport, sui criteri previsti dal PSR relativo al Tipo di Intervento per la finanziabilità dei corsi con particolare attenzione al numero minimo di partecipanti, al numero di ore di frequenza e all'attestazione della frequenza e dall'altro lato con le associazioni di categoria che hanno manifestato interesse all'organizzazione dei corsi di formazione in parola (CIPAT Veneto, CIA Veneto, Imprese Verdi prov.li, Coldiretti Veneto, ERAPRA, Confagricoltura Veneto) ed hanno portato l'esperienza dei corsi effettuati negli ultimi anni, è stata valutata l'opportunità di rimodulare ulteriormente la struttura del percorso formativo.  La rimodulazione consiste, per quanto concerne il Modulo A, nella riduzione di un'ora di lezione (da 10 ore a 9 ore) con la trattazione delle materie accorpate per affinità in tre blocchi di 3 ore ciascuno, come di seguito illustrato:

  • le norme e le opportunità di cui alla disciplina regionale sulle PPL venete, la responsabilità dell’OSA in merito alla sicurezza alimentare, all’ambito di vendita, comprese le informazioni igienico sanitarie relative all’e-commerce (3 ore);
  • igiene generale degli alimenti; microbiologia alimentare: i criteri di igiene e i criteri di sicurezza; tecnologia alimentare: la descrizione dei processi produttivi (3 ore);
  • piani di campionamento, le modalità di campionamento, le analisi di laboratorio, la valutazione degli esiti analitici nell’area riservata del sito www.pplveneto.it, etichettatura e tracciabilità (3 ore).

Per quanto concerne il Modulo B, la rimodulazione consiste nell'accorpamento di più Schede Tecniche in due Moduli B: rispettivamente B1 e B2, della durata di 9 ore ciascuno come di seguito dettagliato.

Il Modulo B1, destinato alla formazione degli operatori che producono alimenti di cui alle Schede Tecniche A1, A2, A3, A7, A8 e A9 (alimenti di origine animale) prevede la trattazione dei seguenti argomenti:

  • buone prassi d’igiene nell’allevamento, compreso il benessere animale (3 ore);
  • buone prassi d’igiene nella lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti “PPL venete” di origine animale (6 ore).

Il Modulo B2, destinato alla formazione degli operatori che producono alimenti di cui alle Schede Tecniche A4, A5, A6, A10, A11, A12 (alimenti vegetali/non di origine animale) prevede la trattazione dei seguenti argomenti:

  • buone prassi di coltivazione e raccolta (3 ore);
  • lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti “PPL venete” di origine vegetale, compresi i funghi coltivati (6 ore).

Relativamente alla modalità di erogazione del corso, sono state previste diverse possibilità di svolgimento delle lezioni ed è stata considerata anche la possibilità della Formazione a distanza (FAD) sia in modalità sincrona che asincrona.

Rispetto ai docenti dei corsi di formazione si ritiene opportuno includere il personale esperto in una specifica materia ancorchè privo del requisito del titolo di studio previsto purchè iscritto in elenchi o registri regionali o nazionali o ritenuto esperto dal referente per le PPL dell'autorità competente regionale o locale.

In aggiunta, al fine di rendere più flessibile la validazione dei percorsi formativi/informativi/di aggiornamento, anche nei casi in cui alcuni operatori abbiano seguito una specifica formazione teorica e/o pratica o abbiano partecipato ad attività di informazione/aggiornamento nelle materie oggetto di trattazione nel Modulo A e/o nel Modulo B, si propone di porre in capo al referente per le PPL la valutazione di tali percorsi ai fini dell'equivalenza e le modalità per svolgere, in determminati casi, la formazione pratica. 

In relazione all'attestazione della frequenza del corso, si propone di prevedere che l'attestato possa essere rilasciato solo se l'operatore ha frequentato almento l'80% delle ore previste sia nel Modulo A sia nel Modulo B.

Le attività di formazione svolte in conformità alle precedenti disposizioni sono considerate valide, salvo specifiche valutazioni effettuate dal referente regionale o aziendale per le PPL a priori o nel corso di attività di controllo che possono indicare la necessità di ulteriore formazione.

L'Allegato A al presente provvedimento contiene la nuova disciplina in materia di Piccole Produzioni Locali  e sostituisce le precedenti disposizioni regionali.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la DGR n. 1248/2020;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO l'art. 2 co. 2 della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

  1. di prendere atto delle premesse del presente provvedimento;
  2. di approvare l'Allegato A "Progetto Piccole Produzioni Locali - PPL VENETE 2020-2025" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e sostituisce la precedente disciplina in materia;
  3. di stabilire che sono ritenute valide le attività di formazione già svolte o programmate in conformità alle disposizioni precedenti la pubblicazione sul BUR del presente atto;

  4. di incaricare il Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria dell'esecuzione del presente provvedimento e dell'adozione di tutti gli atti successivi che si rendessero necessari a seguito di nuove disposizioni non discrezionali o di nuove misure di semplificazione per le imprese e le amministrazioni interessate, limitatamente agli aspetti applicativi, non sostanziali;

  5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale corrente;

  6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1173_21_AllegatoA_456429.pdf

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