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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 119 del 03 settembre 2021


Materia: Enti locali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1149 del 17 agosto 2021

Definizione dei comprensori sciistici e individuazione dei Comuni al loro interno, ai fini dell'applicazione dell'art. 2 "Misure di sostegno ai comuni ubicati all'interno dei comprensori sciistici" di cui al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69 recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19".

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento vengono definiti i comprensori sciistici, ai fini dell’applicazione dell’art. 2, comma 2, del D.L. 41/2021, coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”, e individuati i Comuni nei quali applicare le misure in favore delle imprese turistiche, come definite ai sensi dell'articolo 4 del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

Con il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”, ed in particolare con l’art. 2 “Misure di sostegno ai Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici”, è stato istituito, a fronte della mancata apertura al pubblico degli impianti a fune nella stagione sciistica invernale 2020/2021, un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021, destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici, le cui risorse sono ripartite secondo le seguenti modalità:

a) 430 milioni di euro erogati con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune con un contributo stabilito nella misura del 70 per cento dell'importo corrispondente alla media dei ricavi di biglietteria negli anni 2017-2019 come risultanti dai relativi bilanci di esercizio depositati, ridotta al 70 per cento per l'incidenza dei costi fissi sostenuti;

b) 40 milioni di euro erogati in favore dei maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole di sci presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti;

c) 230 milioni di euro assegnati alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, in base alla tabella di riparto di cui all'allegato A alla presente deliberazione, per essere erogati in favore delle imprese turistiche, come definite ai sensi dell'articolo 4 del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici.

Ai fini dell’attuazione di quanto sopra, il D.L. 41/2021 stabilisce che:

- per quanto riguarda la lettera a) le risorse sono erogate direttamente dal Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

- per quanto riguarda la lettera b) l’importo di 40 Milioni di Euro è distribuito alle singole Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in base al numero degli iscritti negli albi professionali regionali e provinciali alla data del 14 febbraio 2021; sempre per quanto riguarda la lettera b), le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi ai beneficiari;

- per quanto riguarda la lettera c), le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire i comprensori sciistici e i Comuni al loro interno ubicati, nonché a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi a titolo di ristoro.

Ciò premesso, appare necessario, ai fini dell’applicazione dell’art. 2 del D.L. 41/2021, dover provvedere con proprio atto, ai sensi del medesimo art. 2, comma 2, lettera c), a definire i comprensori sciistici ed i Comuni al loro interno ubicati.

A tale riguardo, con deliberazione della Giunta Regionale n. 217 del 26 febbraio 2013 è stato approvato il Piano Regionale Neve, strumento previsto dall’art. 7 della legge regionale n. 21 del 21/11/2008 “Disciplina degli impianti a fune adibiti al servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”, che costituisce lo strumento di pianificazione del sistema impiantistico funiviario e sciistico regionale.

Il Piano Neve definisce ed individua, tra le altre cose, i demani e sub-demani sciabili, gli impianti a fune, le aree sciabili attrezzate, i collegamenti e le piste, ricomprendendo, oltre alle norme tecniche di attuazione, le relazioni sullo sci alpino e nordico e lo stato di fatto relativo alle infrastrutture esistenti, individuando anche i Comuni del Veneto interessati dalla presenza impianti a fune e piste da sci.

Ora, considerata la finalità del provvedimento, che è quella di sostenere i soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici, per i quali la mancata apertura al pubblico nella stagione sciistica invernale 2020/2021 degli impianti e delle piste, a causa dell’emergenza sanitaria, ha causato effetti negativi o danni alle attività economiche connesse alla pratica sportiva degli sport invernali, si ritiene necessario adottare, ai fini dell’applicazione del D.L. 41/2021 e dell’erogazione delle misure di sostegno di cui all’art. 2 del D.L. stesso, una definizione dei comprensori sciistici che sia più funzionale possibile alle finalità della norma, come di seguito specificata: “aree attrezzate abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve comprendenti il territorio o la parte di uno o più Comuni del Veneto ove è situata la partenza, l’arrivo o il passaggio di almeno un impianto a fune e/o pista da sci da discesa”.

Tale definizione di comprensorio viene integrata, secondo valutazioni che tengono conto – sulla base di quanto espressamente stabilito dal D.L. 41/2021 - della ricaduta degli impatti economici negativi generati dalla chiusura degli impianti anche sui Comuni contigui, dalla seguente definizione: “Comuni contigui che completano l’offerta turistica, intendendosi i Comuni montani confinanti con uno dei Comuni come sopra definiti, funzionali all’offerta turistica del comprensorio sciistico di riferimento”.

Pertanto, sulla base delle definizioni sopra riportate, si individuano, nell’allegato A alla presente deliberazione, ai fini dell’adozione delle misure previste dall’art. 2 del D.L. 41/2021:

  1. I Comuni interessati dalla presenza di impianti a fune e piste da sci, in attività nella stagione sciistica 2020-2021, sulla base delle segnalazioni fornite alla competente struttura regionale da parte dalle Province;

  1. I Comuni contigui - classificati come Comuni montani ai sensi della L.R. 25/2014 – per i quali sia stato rilevato un indice di turisticità (calcolato come rapporto fra numero di presenze registrate nel periodo novembre 2018-aprile 2019/ numero di abitanti alla data del 1° gennaio 2019) superiore a 1.

Per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti verrà considerata solo la parte del territorio comunale superiore a 600 metri s.l.m.

In fase di definizione, con successivo provvedimento, dei criteri e delle modalità di assegnazione dei contributi a titolo di ristoro, di cui all’art. 2, comma 2, lettera c) del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”, potranno essere adottate ulteriori precisazioni ed indicazioni, anche per la delimitazione di porzioni dei Comuni compresi nell’ Allegato A, nonché per l’eventuale inclusione di ulteriori Comuni contigui, motivata dalla stretta connessione tra i soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico ed i danni e/o le limitazioni economiche subite per effetto della mancata apertura al pubblico nella stagione sciistica invernale 2020/2021 degli impianti e delle piste da sci, a causa dell’emergenza sanitaria.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”;

VISTO, in particolare, l’art. 2 “Misure di sostegno ai comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici” del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41;

RITENUTO necessario quindi, ai fini dell’applicazione dell’art. 2 del D.L. 41/2021, dover provvedere con proprio atto, ai sensi del medesimo art. 2, comma 2, lettera c), a definire i comprensori sciistici ed i Comuni al loro interno ubicati;

VISTA la legge regionale n. 21 del 21/11/2008 “Disciplina degli impianti a fune adibiti al servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 217 del 26 febbraio 2013 con la quale è stato approvato il Piano Regionale Neve, strumento previsto dall’art. 7 della L.R. 21/2008;

VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  1. di adottare, per le motivazioni espresse in premessa, ai fini dell’applicazione dell’art. 2, comma 2, del D.L. 41/2021, coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”, la seguente definizione di comprensori sciistici: “aree attrezzate abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve comprendente il territorio o la parte di uno o più comuni del Veneto ove è situata la partenza, l’arrivo o il passaggio di almeno un impianto a fune e/o pista da sci da discesa nonché comuni contigui che completano l’offerta turistica, intendendosi i comuni montani confinanti con uno dei comuni come sopra definiti, funzionali all’offerta turistica del comprensorio sciistico di riferimento”;
  1. di individuare nell’allegato A) alla presente deliberazione, sulla base delle definizioni sopra riportate, ai fini dell’adozione delle misure previste dall’art. 2 del D.L. 41/2021:

    a ) I comuni interessati dalla presenza di impianti a fune e piste da sci, in attività nella stagione sciistica 2020-2021;

    b)  I comuni contigui - classificati come comuni montani ai sensi della L.R. 25/2014 – per i quali sia stato     rilevato un indice di turisticità (calcolato come rapporto fra numero di presenze registrate nel periodo novembre 2018-aprile 2019/ numero di abitanti alla data del 1° gennaio 2019)  superiore a 1.
  1. di stabilire che per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti verrà considerata solo la parte del territorio comunale superiore a 600 metri s.l.m.;
  1. di prevedere che, in fase di definizione, con successivo provvedimento, dei criteri e delle modalità di assegnazione dei contributi a titolo di ristoro, di cui all’art. 2, comma 2, lettera c) del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”, potranno essere adottate ulteriori precisazioni ed indicazioni, anche per la delimitazione di porzioni dei Comuni compresi nell’ Allegato A), nonché per l’eventuale inclusione di ulteriori comuni contigui, motivata dalla stretta connessione tra i soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico ed i danni e/o le limitazioni economiche subite per effetto della mancata apertura al pubblico nella stagione sciistica invernale 2020/2021 degli impianti e delle piste da sci, a causa dell’emergenza sanitaria;
  1. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
  1. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 26 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  1. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1149_21_AllegatoA_455769.pdf

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