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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 119 del 03 settembre 2021


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1131 del 17 agosto 2021

Legge 25 febbraio 1992, n. 210 "Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati". Provvedimenti.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si determinano le modalità di rimborso a Azienda Zero delle somme anticipate nel corso del 2021 per il pagamento degli indennizzi di cui alla Legge n. 210/1992.

L'Assessore Manuela Lanzarin, di concerto con l'Assessore Francesco Calzavara, riferisce quanto segue.

Con Legge n. 210/1992 lo Stato ha riconosciuto un indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, attribuendo il relativo onere economico al Ministero della Salute, come sancito dall'art. 8 della stessa normativa.

Il finanziamento della funzione di concessione degli indennizzi di cui alla legge succitata è, pertanto, di competenza statale secondo quanto disposto dalla legge stessa (artt. 1 e 8) e dal D.lgs. n. 112/1998 (artt. 7 e 123), nonché atti applicativi conseguenti. Si precisa che, in base alle vigenti disposizioni, l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia è attribuito alle Regioni, da svolgersi sulla base delle risorse finanziarie ad esse assegnate. A decorrere dal 1°gennaio 2020, Azienda Zero gestisce le attività amministrative - contabili necessarie per la corresponsione degli indennizzi in materia di Legge n. 210/1992, come previsto dalla DGR n. 1917/2017.

Con i precedenti provvedimenti regionali, da ultimo le delibere n. 1886/2019 e n. 1707/2020 qui richiamate,  si sono già rappresentate le complesse vicende atte a individuare, nel corso degli anni, le risorse finanziarie utilizzate per la corresponsione degli indennizzi in esame, stante la carenza e la discontinuità dei finanziamenti e trasferimenti statali.

Infatti solo con Legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), lo Stato ha disposto l’attribuzione di un contributo alle Regioni per gli oneri finanziari derivati dall’erogazione degli indennizzi nel periodo 1° gennaio 2012 - 31 dicembre 2014, e per gli oneri derivanti dal pagamento degli arretrati della rivalutazione dell’indennità integrativa speciale (IIS) di cui al citato indennizzo, fino al 31.12.2011.

Il Ministero per i successivi anni non ha individuato ulteriori risorse finanziarie, almeno fino alla Legge n. 178/2020, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", che all'articolo 1, comma 821 ha previsto l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo di 50 milioni di euro per l’anno 2021, al fine di concorrere agli oneri sostenuti dalle regioni per l'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla Legge n. 210/1992.

Visti i mancati trasferimenti da parte dello Stato, per motivi di solidarietà assistenziale, ai sensi dell’art. 2 della Costituzione, nel primo semestre 2015 e fino al 2019 la Regione ha dovuto anticipare le somme necessarie per la corresponsione degli indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati utilizzando il FSR, così come disposto dalle delibere n. 2078/2015, n. 1634/2016, n. 2051/2017, DGR n. 1780/2018 e DGR n. 1886/2019. Ciò anche alla luce della Legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) che, all’art. 1 comma 586, ha così previsto: ‘Gli indennizzi dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni, in base alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, riconosciuti dopo il 1º maggio 2001, demandati alle regioni, in attesa del trasferimento dallo Stato delle somme dovute, vengono anticipati da ogni regione agli aventi diritto’.

Nella tabella sottostante si rappresenta la situazione finanziaria al 31.12.2019 relativa all’erogazione degli indennizzi di cui alla Legge 25 febbraio 1992 n. 210 con prelievo dal Fondo Sanitario Regionale (FSR) con riferimento ai periodi indicati:

Periodo

Somme anticipate
dalla Regione tramite FSR

2015-2017

44.538.488,80

2018-2019

27.460.740,34

TOTALE

71.999.229,14


Giova ricordare che il ricorso a risorse del FSR, pur se finalizzato alla copertura di una situazione temporanea e in attesa dell’esaustivo trasferimento delle somme relative alla Legge n. 210/1992 da parte dello Stato, è ispirato a fini puramente solidaristici di tutela dei beni costituzionalmente protetti e deve considerarsi misura straordinaria. Tale soluzione non ha, comunque, costituito rinuncia o accettazione tacita al recupero nei confronti del Ministero competente delle somme dovute dallo Stato ai sensi della Legge n. 210/1992.

L’imputazione delle succitate anticipazioni a carico del Fondo è stata più volte oggetto di censura da parte del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali ex articolo 1, comma 174, della Legge n. 311/2004, che ha evidenziato ‘l’utilizzo di risorse sanitarie in luogo di risorse proprie del bilancio regionale per anticipare il pagamento degli indennizzi ex L.210/92’.

Nell’ottica di superare le osservazioni sollevate dal Tavolo tecnico ministeriale, già nell’esercizio 2020 la Regione ha provveduto a rimborsare Azienda Zero con risorse regionali, secondo le modalità di cui alla DGR n. 1707/2020, per un importo complessivo pari a € 12.901.854,71.

Si rappresenta, poi, che con nota regionale del 8.2.2021 prot. n. 56702, Azienda Zero - quale ente subentrato all’Azienda Ulss 6 nella funzione di liquidazioni degli indennizzi a favore degli aventi diritto - è stata autorizzata ad anticipare le risorse finanziarie necessarie per il pagamento degli stessi nel corso del 2021, in attesa del trasferimento delle somme dovute dallo Stato, per un importo massimo stimato pari a circa € 15.000.000,00.

Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento si propone di provvedere a quanto necessario per rimborsare le erogazioni di indennizzi anticipate da Azienda Zero nel corso del corrente esercizio, a valere sui seguenti capitoli del bilancio di previsione del corrente esercizio non perimetrate sanità:

  • capitolo di entrata 101310 “Assegnazione statale a favore delle persone danneggiate da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (art. 1, c. 586, l. 28/12/2015, n.208)”, in gestione ordinaria regionale, con uno stanziamento di euro 15.000.000,00, attribuito alla competenza gestionale dell’Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT ed Enti Locali;
  • capitolo di spesa 103847 “Indennizzo a favore delle persone danneggiate da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati - trasferimenti correnti (art. 1, c. 586, l. 28/12/2015, n.208)”, in gestione ordinaria regionale, con uno stanziamento di euro 15.000.000,00, attribuito alla competenza gestionale della Direzione Programmazione Sanitaria.

Azienda Zero, entro il 5 dicembre 2021, provvede a rendicontare alla Regione l’ammontare delle somme già erogate e da erogarsi nel mese di dicembre, a titolo di anticipazione nel corso del corrente anno degli indennizzi de quibus. Su tale base il Direttore dell’Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT ed Enti Locali provvede ad accertare le relative somme che lo Stato dovrà assegnare e versare alla Regione. Successivamente il Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria provvede, entro l’esercizio, a impegnare le somme anticipate da Azienda Zero e liquidare gli importi dovuti previo rendiconto.

Si propone conseguentemente di incaricare il Direttore dell’Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT ed Enti Locali e il Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria, per le parti di rispettiva competenza, dell’attuazione di quanto disposto con il presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge 25 febbraio 1992, n. 210 ad oggetto “Indennizzo a favore delle persone danneggiate da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati”;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della L.R. 31.12.2012, n. 54 ad oggetto “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 ‘Statuto del Veneto’ ”;

VISTA la LR. 25.10.2016, n. 19 ad oggetto “Istituzione dell’ente di governance della sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero”. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS.”;

VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 ad oggetto “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”;

VISTA la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 ad oggetto “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”;

VISTA la Legge  30 dicembre 2020 ad oggetto la Legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.

VISTA la L.R. 29.12.2020, n. 39 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2021”;

VISTA la L.R. 29.12.2020, n. 40 “Legge di stabilità regionale 2021”;

VISTA la L.R. 29.12.2020, n. 41 “Bilancio di previsione 2021-2023”;

VISTA la DGR 29.12.2020, n. 1839 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2021-2023”;

VISTA la DGR 19.1.2021, n. 30 del “Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2021-2023”;

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione 08.01.2021, n. 1 “Bilancio finanziario

gestionale 2021-2023”.

VISTA la DGR del 17.05.2001, n. 1140 ad oggetto “Legge regionale n. 11 del 13 aprile 2001, articolo 123. Individuazione dell’Azienda U.L.S.S. delegata all’esercizio della funzione di cui alla Legge 25 febbraio 1992, n. 10. Determinazione dei criteri per l’esercizio di competenza.”;

VISTA la DGR del 30.12.2015, n. 2078 ad oggetto “Legge 210/1992 "Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati". Provvedimenti.”;

VISTA la DGR del 21.10.2016, n. 1634 ad oggetto “Legge 210/1992 "Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati". Provvedimenti.”;

VISTA la DGR del 27.11.2017, n. 1917 ad oggetto “Finanziamento per l'anno 2017 a favore dell'Azienda ULSS 6 - Euganea per l'esercizio della funzione di cui alla Legge 25 febbraio 1992, n. 210.”;

VISTA la DGR del 12.17.2017, n. 2051 ad oggetto “Legge 210/1992 "Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati". Provvedimenti conseguenti”;

VISTE le DGR del 27.11.2018, n. 1780 ad oggetto “Legge 210/1992 "Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati". Provvedimenti.;

VISTA la DGR del 17.12.2019, n. 1886 ad oggetto “Legge 210/1992 "Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati". Provvedimenti.”;

VISTA la DGR del 9.12.2020, n. 1707 ad oggetto “Legge 210/1992 "Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati". Provvedimenti.”;

VISTA la nota del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale del 8.2.2021 prot. n. 56702;

delibera

  1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di dare atto che Azienda Zero, quale ente incaricato della funzione di corresponsione agli aventi diritto degli indennizzi per complicanze di tipo irreversibile subite a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati ex lege n. 210/1992, è stata autorizzata ad anticipare le risorse finanziarie necessarie per il pagamento degli stessi nel corso del 2021, per un importo massimo stimato pari a euro 15.000.000,00;
  3. di incaricare il Direttore dell’Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT ed Enti Locali con propri atti, alla copertura finanziaria di quanto in oggetto, ed in particolare ad accertare sul capitolo di entrata 101310 “Assegnazione statale a favore delle persone danneggiate da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (art. 1, c. 586, l. 28/12/2015, n.208)”, in gestione ordinaria, del bilancio di previsione dell’esercizio corrente, le somme che lo Stato dovrà trasferire alla Regione del Veneto a titolo di corresponsione degli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie e non obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, ai sensi della Legge n. 210/1992;
  4. di incaricare il Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria, con successivi provvedimenti, al rimborso ad Azienda Zero delle somme dalla stessa erogate in anticipazione di cui al punto 2, provvedendo all’impegno e alla liquidazione per un importo massimo complessivo di euro 15.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa 103847 “Indennizzo a favore delle persone danneggiate da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati - trasferimenti correnti (art. 1, c. 586, l. 28/12/2015, n. 208)”, in gestione ordinaria, del bilancio di previsione dell’esercizio corrente;
  5. di disporre che il Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria provvederà alla liquidazione di cui al punto precedente a favore di Azienda Zero a seguito del ricevimento della rendicontazione elaborata dall’Azienda stessa e trasmessa entro il termine indicato in premessa;
  6. di incaricare il Direttore dell’Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT ed Enti Locali e il Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria, dell’esecuzione del presente atto, per le parti di rispettiva competenza;
  7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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