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Materia: Trasporti e viabilità
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1123 del 17 agosto 2021
Riparto delle risorse per il rinnovo dei parchi automobilistici adibiti al trasporto pubblico locale destinate alla Regione del Veneto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 223 del 29/05/2020.
Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 223 del 29/05/2020 ha stanziato in favore della Regione del Veneto euro 26.166.476,55 per il rinnovo delle flotte autobus destinate al trasporto pubblico locale. Le risorse in questione trovano copertura nel bilancio dello Stato nelle annualità dal 2018 al 2033. Con il presente provvedimento vengono suddivise le risorse associate alle annualità dal 2018 al 2024, che ammontano ad euro 19.180.230,02, ripartendole tra gli enti affidanti i servizi di trasporto pubblico locale su gomma, con vincolo di destinazione alle aziende affidatarie dei servizi stessi.
Il Vicepresidente Elisa De Berti riferisce quanto segue.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) n. 223 del 29/05/2020 sono state ripartite, in ambito nazionale, risorse per euro 379.944.504,00, da destinare al rinnovo dei parchi autobus utilizzati per i servizi di trasporto pubblico locale e regionale di interesse delle Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale. In particolare, alla Regione del Veneto sono stati destinati fondi per Euro 26.166.476,55, riferiti alle annualità dal 2018 al 2033. Il citato DM n. 223/2020 prevede che le risorse siano utilizzate per trienni, eccetto il primo periodo, che costituisce un quadriennio (2018 – 2021).
Si riporta nella tabella di seguito il dettaglio delle risorse assegnate al Veneto per ciascun triennio (o quadriennio) e, per ogni periodo, si riportano i termini stabiliti con DM n. 223/2020 per l’utilizzo delle risorse:
Periodo
Risorse
Termine per l’emissione degli ordini stabilito con DM n. 223/2020
Termine per la richiesta di anticipo stabilito con DM n. 223/2020
2018-2021
11.688.481,74 €
28/02/2022
29/04/2022
2022-2024
7.491.748,28 €
31/10/2022
30/12/2022
2025-2027
2.590.633,87 €
31/10/2025
30/12/2025
2028-2030
2.166.126,70 €
31/10/2028
30/12/2028
2031-2033
2.229.485,96 €
31/10/2031
30/12/2031
L’articolazione temporale del programma approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora MIMS), suggerisce di procedere ad avviare un programma di investimenti che utilizzi direttamente sia le risorse del quadriennio 2018-2021 sia le risorse del triennio 2022-2024, per un ammontare complessivo di euro 19.180.230,02.
Il presente provvedimento definisce pertanto il riparto in ambito regionale delle risorse riferite al periodo 2018-2024 e avvia un programma di investimenti nel quale all'acquisto di nuovi autobus sarà associata la sostituzione di autobus in uso per il servizio.
Le rimanenti risorse, riferite al periodo 2025-2033, saranno invece oggetto di successivi provvedimenti regionali di riparto.
I contributi di cui al presente provvedimento saranno assegnati agli enti affidanti i servizi minimi di TPL, con vincolo di destinazione alle aziende affidatarie dei servizi stessi, subordinatamente alla valutazione dei progetti di investimento che le aziende stesse invieranno agli uffici regionali.
In caso di eventuali specifiche deleghe da parte degli enti affidanti, l'assegnazione sarà trasferita all'ente delegato, fermo restando il vincolo di destinazione all'azienda affidataria.
È opportuno precisare, quanto al vincolo di destinazione, che l'ente affidante, avendo stipulato il contratto di servizio con l'azienda affidataria, avrà la responsabilità di verificare che i contributi assegnati non costituiscano una sovracompensazione ai sensi della normativa sugli aiuti di stato. In caso di sovracompensazione, decadrà il vincolo di destinazione all'azienda affidataria e la somma che costituisce la sovracompensazione non potrà essere erogata.
In Allegato A al presente provvedimento, quale sua parte integrante e sostanziale, sono riportate le disposizioni che regolano il programma di investimenti in oggetto e che vengono sinteticamente riportate di seguito, seppur rimandando al citato Allegato A per tutte le disposizioni inerenti il programma di investimenti che si avvia con il presente atto:
Ai fini del riconoscimento dei contributi si stabilisce il seguente cronoprogramma:
Nella redazione dei progetti, le aziende terranno conto del riparto approvato con il presente provvedimento, riportato in Allegato B, quale sua parte integrante e sostanziale, predisposto sulla base degli esiti di una ricognizione effettuata sulla consistenza dei parchi veicolari adibiti a TPL.
Ai fini del riparto delle risorse, come riportato nell’Allegato B al presente provvedimento, con nota prot. n. 19236 del 15/01/2021 l'U.O. Mobilità e Trasporti ha avviato una ricognizione sulla consistenza dei parchi veicolari adibiti a TPL. Tale indagine ha avuto anche l’obiettivo di stimare la composizione del parco regionale una volta che saranno ultimati i programmi di investimento ad oggi in corso, essendo questi particolarmente rilevanti.
Dalla ricognizione è emerso che:
Il parco urbano già oggi è più giovane di quello extraurbano e si nota dai numeri sopra indicati che, seppur in misura minore, tale situazione si protrarrà: saranno urbani il 18,1% dei veicoli Euro II, Euro III ed Euro IV, mentre saranno urbani il 46,6% dei veicoli Euro V, Euro VI o privi di emissioni (queste percentuali vanno evidentemente confrontate con la dimensione relativa del parco urbano, ovvero il 34,2%).
In termini di servizi minimi, invece, l’ambito urbano conta per il 31,2% della produzione chilometrica dell’anno 2020, mentre l’ambito extraurbano conta per il restante 68,8%.
Al fine di favorire, per le ragioni sopra espresse, il rinnovo del parco autobus extraurbano, si ritiene di destinare il 75% delle risorse alla sostituzione di autobus extraurbani e il rimanente 25% alla sostituzione di autobus urbani.
Le risorse destinate a ciascun ambito vengono così ripartite:
A seguito dell’istruttoria sui progetti di investimento presentati entro il termine sopra specificato, si procederà:
Al fine di procedere all’assegnazione del contributo, sarà strettamente necessario che l’azienda comunichi alla Regione il codice unico di progetto (CUP) associato all’investimento, in modo tale da consentire il rispetto delle disposizioni della delibera CIPE n. 63/2020.
A seguito dell'istruttoria sui contratti di fornitura resi noti dalle aziende entro il termine sopra precisato del 28/02/2022, i contributi assegnati saranno:
I contributi saranno liquidati dalla Regione agli enti assegnatari come segue:
L'importo dell'anticipo sarà calcolato valutando il contributo corrispondente alla spesa ammissibile dichiarata in base ai contratti stipulati, come meglio precisato in Allegato A al presente provvedimento.
Nel medesimo Allegato A al presente provvedimento sono descritti i casi in cui il contributo assegnato può essere revocato e le condizioni alle quali possono essere eventualmente concesse proroghe sul cronoprogramma sopra individuato.
Si stabiliscono le intensità di contributo riportate nella seguente tabella, diversificate a seconda della tipologia di alimentazione dei veicoli acquistati e della classe di omologazione di cui al DM 20/06/2003:
Voce di spesa
Autobus di classe I o A
Autobus di classe II, III o B
Autobus a gasolio
60%
70%
Autobus ibrido a gasolio
65%
75%
Autobus a metano
85%
Autobus ibrido a metano
90%
Autobus elettrico
Autobus ad idrogeno
I dispositivi di bordo che costituiscono spesa ammissibile ai sensi dell’Allegato A al presente provvedimento sono finanziati con intensità di contributo pari a quella del veicolo sul quale sono installati.
Sulle fiancate esterne di ciascun autobus finanziato, ai due lati dello stesso, dovrà essere raffigurato un particolare pannello pubblicitario, le cui specifiche saranno comunicate dagli uffici regionali. Tale pannello riporterà il logo dello Stato Italiano, il logo della Regione del Veneto e una dicitura circa l’origine del finanziamento.
La Regione del Veneto stipulerà appositi accordi di programma con gli enti affidanti o con gli eventuali enti locali da questi delegati alla gestione del finanziamento (nel seguito si userà indifferentemente l'espressione "enti assegnatari"), allo scopo di disciplinare tempi e modalità di attuazione degli interventi e di erogazione delle risorse, in applicazione di quanto previsto dagli artt. 17 e 18 della L.R. n. 25/1998. In Allegato C alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale, è riportato lo schema di accordo di programma.
Si propone infine di incaricare il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, alla sottoscrizione dello stesso accordo di programma, Allegato C al presente provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. n. 25/1998;
VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (ora MIMS) n. 223 del 29/05/2020;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. a) della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
(seguono allegati)
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