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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 113 del 20 agosto 2021


Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1121 del 17 agosto 2021

Approvazione dello schema di Convenzione in tema di raccolta e smaltimento dei rifiuti depositati lungo il Canalbianco - linea navigabile Mantova-Venezia.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si approva uno schema di Convenzione al fine di disciplinare le competenze degli Enti sottoscrittori nell’ambito della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti galleggianti che si accumulano lungo il corso del Canalbianco, in particolare presso gli impianti di sostegno di Legnago (VR) e di Adria (RO). La Convenzione prevede anche la ripartizione millesimale delle spese di smaltimento dei rifiuti tra i Comuni interessati.

Il Vicepresidente Elisa De Berti riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto, con legge regionale 14.11.2018, n. 40 ha individuato la società Infrastrutture Venete S.r.l. quale strumento operativo della Regione per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali legate, tra l’altro, alla gestione delle infrastrutture della navigazione interna in ambito regionale.

La citata Società è pertanto il soggetto gestore per conto della Regione del Veneto della rete di navigazione interna e dei relativi impianti ed apparati. Attualmente, sono in gestione della Società oltre 30 conche di navigazione sulla rete navigabile interna che si sviluppa per circa 350 km, destinata sia alla navigazione commerciale su chiatte sia alla navigazione diportistica, prevalentemente connessa al turismo dell'area costiera veneta.

Con particolare riferimento alle conche di navigazione di Torretta in Comune di Legnago (VR) e di Baricetta in Comune di Adria (RO), entrambe situate lungo il corso del Canalbianco, nell’ambito delle funzioni ad essa attribuite, la Società ha dovuto in più occasioni intervenire al fine di rimuovere dalle conche di sostegno i rifiuti trasportati delle acque, che periodicamente si accumulano.

Nel corso del 2019 tale problematica ha assunto particolare evidenza e sono stati avviati i necessari approfondimenti giuridici e tecnici, nonché promossi specifici incontri con le Amministrazioni comunali del territorio interessato al fine di risolvere tale situazione, derivante dall’accumulo di rifiuti galleggianti presso tali gli impianti di sostegno.

Sotto l’aspetto giuridico, relativo alle specifiche attribuzioni in capo ai Comuni, la Giunta regionale con D.G.R. n. 793 del 31 marzo 2009 ha fornito alcune indicazioni merito alle competenze amministrative dei Comuni, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti rinvenuti nelle rispettive aree di pertinenza, risolvendo le incertezze sorte a proposito dell’individuazione dell’Amministrazione istituzionalmente competente alla rimozione, al trasporto e allo stoccaggio di rifiuti abbandonati lungo i corsi d’acqua e lungo le rive dei corsi d’acqua.

In materia di rifiuti, infatti, la citata delibera regionale n. 793/2009 ha evidenziato come il Decreto legislativo n. 152 del 03 aprile 2006 recante “Norme in materia ambientale” - meglio conosciuto come Testo Unico Ambientale - sancisce nella classificazione contenuta all’interno dell’articolo 183 lettera b-ter), che sono rifiuti urbani, tra gli altri, “i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua”.

Dal combinato disposto dei primi due commi di cui all’articolo 198 del medesimo Testo Unico emerge inoltre che “I Comuni concorrono, nell’ambito delle attività svolte a livello degli ambiti ottimali di cui all’articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani” [...] e che a ciò provvedono con appositi regolamenti “che stabiliscono in particolare a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani; b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani [...]”.

La medesima delibera regionale ha inoltre evidenziato che, dal punto 3 del prospetto allegato A “l’intervento di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero a cura dei Comuni è da considerarsi esteso ai casi di rifiuti galleggianti sulle acque superficiali, o in esse trasportati, che non siano di impedimento al regime idraulico del corso d’acqua interessato. Tanto, in considerazione del fatto che lo specchio acqueo è, a tutti gli effetti, un’area pubblica che insiste nel territorio comunale e, pertanto, alla fattispecie in esame si applica la medesima disciplina valevole in caso di rifiuti abbandonati sulle rive”.

Sotto l’aspetto tecnico, legato cioè alla “produzione” del rifiuto ed al conseguente bacino territoriale sul quale poter ripartire pro-quota la spesa derivante dallo smaltimento è emerso che gli stessi rifiuti provengono sia dai Comuni rivieraschi al Canalbianco, sia dai Comuni appartenenti ai bacini idrografici della rete di affluenti del Canale qualora questi, all’altezza dell’immissione nel Canalbianco, non siano dotati di sgrigliatori che impediscano ai rifiuti di giungere nel Canale.

Per tale ragione è stato stabilito, già nel corso di una riunione convocata presso il Comune di Legnago in data 09 luglio 2019 dall’Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po - Autorità vigilata dal Ministero dell’Ambiente, ed Autorità sovraregionale competente per il Fissero-Tartaro-Canalbianco - che i Comuni di Legnago e di Adria, non possono e non devono accollarsi da soli le spese di raccolta e avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti in argomento.

L’esito dell’incontro ha visto i soggetti convenuti tutti concordi nella necessità di giungere alla redazione e sottoscrizione di una Convenzione che individui la suddivisione delle spese per le operazioni di pulizia, con importi calcolati applicando dei coefficienti di ripartizione, ed ha visto affidata alla Regione del Veneto il coordinamento della problematica per giungere alla Convenzione ed alla determinazione dei coefficienti.

In sostanza lo schema di Convenzione predisposto, così come riportato nell’Allegato A , prevede che Infrastrutture Venete S.r.l. continui a sostenere le spese di raccolta e deposito dei rifiuti a bordo canale facendovi fronte con i fondi necessari alla manutenzione ordinaria e straordinaria che già annualmente la Regione del Veneto le trasferisce, lasciando ai Comuni “capofila” di Adria (RO) e Legnago (VR) le spese di trasporto e avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti. Ciò per un massimo di due raccolte/anno per ciascuna delle conche, superate le quali saranno i Comuni ad assumersi anche tali oneri di raccolta e deposito dei rifiuti, ripartendoli tra di loro. Gli altri Comuni interessati dalla Convenzione procederanno invece a ristorare pro-quota le risorse spese dai Comuni “capofila”.

Al fine di poter stabilire la ripartizione della spesa tra i Comuni interessati è stata chiesta la collaborazione dei Consorzi di Bonifica al fine di elaborare i dati tramite il software G.I.S. (Geographic Information System) data la loro conoscenza dei territori interessati. Tali dati sono stati estratti e trasmessi alla Regione dai due Consorzi interessati per competenza territoriale, il Consorzio di Bonifica veronese ed i Consorzio di Bonifica Adige-Po.

Conseguentemente, è stata definita una metodologia, così come riportata nell’Allegato A1 alla presente deliberazione, al fine di giungere alla ripartizione millesimale tra i Comuni così come riportata nell’Allegato A2 alla presente deliberazione presentata e trasmessa a tutti i sottoscrittori nel corso di più incontri tenutisi nel luglio 2021.

Per quanto sopra esposto si rende ora necessario, al fine di giungere alla firma della Convenzione tra i soggetti interessati ai sensi dell’articolo 15 della Legge 241 del 07 agosto 1990, proporre alla Giunta di approvare lo schema di Convenzione, così come riportato nell’Allegato A con i relativi Allegato A1 ed Allegato A2, parti integranti della presente deliberazione.

Il ruolo previsto a carico della Regione del Veneto nella Convenzione non comporta alcuna nuova spesa a carico del bilancio regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge n. 241 del 07 agosto 1990;

VISTO il Decreto legislativo n. 152 del 03 aprile 2006 e s.m.i.;

VISTA la Legge regionale n. 7 del 22 febbraio 1999;

VISTA la Legge regionale n. 3 del 21 gennaio 2000;

VISTA la Legge regionale 14 novembre 2018, n. 40;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 793 del 31 marzo 2009;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 336 del 23 marzo 2021;

VISTO l’articolo 2, comma 2, lettera o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare lo schema di Convenzione di cui all’Allegato A, ed i relativi allegati Allegato A1 ed Allegato A2, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, che sarà sottoscritto tra la Regione del Veneto e gli altri soggetti coinvolti per disciplinare le rispettive competenze e la ripartizione parametrica delle spese tra i vari Comuni interessati nell’ambito della raccolta e smaltimento dei rifiuti galleggianti che si accumulano nel Canalbianco;
  3. di incaricare il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, alla sottoscrizione dello schema di Convenzione di cui al precedente punto 2 autorizzandolo ad apportare modifiche non sostanziali nell'interesse dell'amministrazione regionale per il perseguimento degli obiettivi e delle finalità della suddetta Convenzione;
  4. di incaricare la Direzione Infrastrutture e Trasporti dell'esecuzione del presente provvedimento;
  5. di demandare l’esecuzione degli atti successivi all’approvazione dello schema di Convenzione alla U.O. Logistica, Navigazione, Ispettorati di Porto e Pianificazione della Direzione Infrastrutture e Trasporti;
  6. di aggiornare la metodica di calcolo per la “Certificazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani ai sensi dell’art. 39 della L.R. n. 3/2000” di cui alla D.G.R. n. 336/2021 escludendo dal calcolo della Percentuale Raccolta Differenziata (%RD) “i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua” (art. 183 b-ter), punto 4, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.);
  7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23 del D.lgs. 14 marzo 2013, n.33;
  9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Dgr_1121_21_AllegatoA0_455589.pdf
Dgr_1121_21_AllegatoA1_455589.pdf
Dgr_1121_21_AllegatoA2_455589.pdf

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