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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 113 del 20 agosto 2021


Materia: Formazione professionale e lavoro

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1103 del 09 agosto 2021

Approvazione di linee guida finalizzate all'attuazione dell'intervento di accompagnamento al lavoro delle persone con disabilità, previsto nel "Programma degli interventi in tema di collocamento mirato anno 2020-2021" (DGR n. 1125 del 6 agosto 2020).

Note per la trasparenza

Con la presente deliberazione si approvano le linee guida che l’ente strumentale Veneto Lavoro dovrà seguire nella predisposizione e regolamentazione dell’intervento previsto nel “Programma regionale degli interventi in tema di collocamento mirato anno 2020-2021”, finalizzato ad agevolare la stabilità degli inserimenti lavorativi e la permanenza dei rapporti di lavoro con il medesimo datore di lavoro delle persone con disabilità. L’intervento è finanziato con le risorse del Fondo Regionale per l’occupazione delle persone con disabilità.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

La Giunta regionale, su proposta della Commissione regionale per la gestione del Fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità, ha approvato con DGR n. 1125 del 6 agosto 2020 il Programma degli interventi in tema di collocamento mirato. L’azione 6.1 di tale programma prevede l’adozione di una misura sperimentale volta ad accompagnare le persone con disabilità nell’inserimento lavorativo, al fine di incrementare le possibilità di stabilità dei rapporti di lavoro instaurati.

Attraverso l’azione di accompagnamento si persegue l’integrazione nell’ambiente di lavoro della persona con disabilità, in modo che possa sentirsi accolta dai colleghi, nelle migliori condizioni per prestare la propria attività lavorativa e avere la percezione di essere produttiva per l’azienda.

Un’adeguata integrazione nell’ambiente di lavoro produce, a sua volta, l’inclusione sociale della persona, contribuendo a rafforzarne l’autostima, a valorizzarne il ruolo sociale ed a migliorare la sua autonomia personale anche dal punto di vista economico.

L’attività di incrocio tra domanda e offerta di lavoro, soprattutto per le persone con disabilità, non dovrebbe, infatti, limitarsi al momento dell’inserimento lavorativo, ma dovrebbe preoccuparsi anche di quanto avviene successivamente all’instaurazione del rapporto di lavoro. Un insuccesso dell’inserimento lavorativo si riverbera, infatti, su tutti soggetti coinvolti: sul datore di lavoro, che dovrà ricercare un altro soggetto, sul servizio del collocamento mirato che ha profuso energie che sono andate disperse e soprattutto sulla persona con disabilità che, più di altri lavoratori, rischia di demotivarsi e di ritirarsi dal mercato del lavoro, andando ad incrementare il numero degli iscritti alle liste della Legge n. 68/99 che non ricercano attivamente un’occupazione.

Per evitare tali esiti negativi, la Commissione di gestione del Fondo ha proposto alla Giunta regionale di realizzare un intervento con cui sperimentare delle azioni dirette a promuovere l’adattamento della persona nel suo ambiente di lavoro. Si tratta, in primo luogo, di verificare se l’ambiente di lavoro necessiti di essere modificato da un punto di vista “fisico” con l'introduzione di una strumentazione adeguata o con l'abbattimento delle barriere architettoniche (i cosiddetti “accomodamenti ragionevoli” che possono essere già finanziati con il Fondo Regionale per l’occupazione delle persone con disabilità); occorre in secondo luogo riscontrare se sia opportuno intervenire al fine di sensibilizzare e formare le persone che nel contesto lavorativo entrino in contatto con la persona con disabilità. Spesso, infatti, le difficoltà di inserimento consistono in meri pregiudizi che possono essere superati dal confronto e dalla conoscenza della “diversità”.

È un approccio che richiede un cambiamento di mentalità nell’ambiente di lavoro, che deve essere guidato da persone esperte nell'analisi dei fabbisogni, per evitare il riproporsi di cessazioni di rapporti di lavoro dovute a inserimenti non adeguati per il lavoratore e per l’azienda. In passato, si è costantemente affermato che la persona con disabilità andasse collocata in un posto di lavoro “mirato”, adatto alle proprie competenze e capacità. Con la presente azione si ritiene che uno sforzo di cambiamento vada richiesto anche all’ambiente di lavoro. Una persona esperta, esterna all’azienda, potrebbe essere il soggetto idoneo a suggerire le modifiche da inserire, da apportare al ciclo produttivo, per consentire alla persona con disabilità di essere pienamente produttiva.

Con l’azione qui proposta si intende, pertanto, promuovere la figura del disability job coach, che affianchi la persona assunta nei primi mesi di inserimento in azienda oppure la persona già occupata che - per motivi dovuti a cambio di mansioni o a cambiamenti dello stato di salute - si trovi nella situazione di dover cominciare, pur presso lo stesso datore di lavoro, una nuova professione.

L’affiancamento si sostanzia in un processo in cui un operatore - nel caso specifico il disability job coach -, a fronte di una domanda espressa o inespressa ma comunque sulla base di un mandato istituzionale, progetta uno o più interventi rivolti a una persona con disabilità, mantenendo con essa un rapporto continuativo al fine della revisione dell’intervento stesso nel corso del tempo. Il disability job coach è chiamato a valorizzare i punti di forza della persona con disabilità, analizzare le criticità del suo lavoro, produrre il superamento delle stesse per conseguire il benessere della persona nel luogo di lavoro. È chiamato, inoltre, a indirizzare le capacità delle persone in carico, in modo tale che soddisfino le esigenze di professionalità e di produttività delle aziende che hanno assunto il lavoratore. Il disability job coach avrà, pertanto, il compito di esaltare le potenzialità della persona disabile attraverso un processo di crescita strutturato.

Tale figura professionale deve interfacciarsi con il contesto aziendale, in quanto le azioni messe in campo vanno ad influire direttamente sull'ambiente lavorativo: le esigenze e i bisogni del coachee, infatti, non possono prescindere dal contesto in cui questi è calato. Appare quindi fondamentale che, per raggiungere l'obiettivo finale - ovvero l'integrazione e il benessere del coachee -, il disability job coach debba essere in grado di creare un buon rapporto tra tutte le figure coinvolte nella triangolazione azienda - disability job coach – coachee, costruendo relazioni di supporto che possano essere consolidate nel tempo. 

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone di incaricare l’Ente strumentale Veneto Lavoro di avviare un intervento presso gli enti accreditati ai servizi per il lavoro, nell’ambito del quale tali enti mettano a disposizione almeno una figura di disability job coach e pongano in essere il processo di affiancamento. Veneto Lavoro dovrà perciò - previa sottoscrizione di apposita convenzione che regoli i seguenti adempimenti e la successiva rendicontazione degli stessi - predisporre un avviso pubblico ed emanare una direttiva, avente i contenuti di cui all’Allegato A al presente provvedimento, “Linee guida per la realizzazione di interventi di accompagnamento al lavoro delle persone con disabilità”. L’Ente strumentale dovrà inoltre predisporre i necessari formulari, approvare i progetti idonei, gestire l’intervento, approvare i rendiconti e liquidare le risorse agli enti realizzatori del programma.

Considerate le finalità sperimentali dell’intervento, l’ente Veneto Lavoro dovrà rapportarsi, con cadenza almeno trimestrale, con la Commissione di gestione del Fondo, relazionando in merito allo stato di avanzamento, alle modalità di realizzazione dell’intervento e agli esiti dei singoli interventi di accompagnamento, evidenziando i percorsi svolti dagli esperti e dalle aziende.

Il Programma approvato con DGR n. 1125/2020 riservava 500.000,00 euro per la realizzazione del presente intervento di accompagnamento, che trova copertura finanziaria nell’impegno di spesa assunto a favore dell’ente Veneto Lavoro con il DDR n. 981 del 23 dicembre 2020, in attuazione di quanto previsto dalla DGR n. 1785 del 22 dicembre 2020. Con tale decreto sono state trasferite all’ente strumentale le risorse previste nel Programma e occorrenti per la realizzazione della azione di accompagnamento al lavoro delle persone con disabilità.

Le linee guida in approvazione sono state presentate alla Commissione regionale per la gestione del Fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità, che ha rilasciato parere favorevole all’unanimità nella riunione del 6 maggio 2021.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Vista la Legge 13 marzo 1999 n. 68;

Vista la Legge regionale 3 agosto 2001 n. 16;

Vista la Legge regionale 13 marzo 2009 n. 3;

Vista la delibera di Giunta regionale 1125 del 6 agosto 2020;

Vista la delibera di Giunta regionale 1785 del 22 dicembre 2020;

Visto il DDR n. 981/2020;

Visto l’art. 52 della Legge 24 dicembre 2012 n. 234 e s.m.i.

Visto l’art. 2, comma 2, della L. R. n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.;

delibera

  1. di dare atto che le premesse al presente dispositivo sono parte integrante del provvedimento;
  2. di approvare l’Allegato A “Linee guida per la realizzazione di interventi di accompagnamento al lavoro delle persone con disabilità”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  3. di incaricare l’Ente strumentale Veneto Lavoro di predisporre un avviso pubblico e di emanare una direttiva avente i contenuti di cui all’Allegato A al presente provvedimento, nonché di predisporre i necessari formulari, approvare i progetti idonei, gestire l’intervento, approvare i rendiconti, liquidare le risorse agli enti realizzatori del programma e rapportarsi, con cadenza almeno trimestrale, con la Commissione di gestione del Fondo, relazionando in merito allo stato di avanzamento, alle modalità di realizzazione dell’intervento e agli esiti dei singoli interventi di accompagnamento;
  4. di attestare che le risorse occorrenti per attuare le misure descritte in premessa e all’Allegato A alla presente deliberazione sono a carico del Fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità   e che gli interventi previsti trovano copertura finanziaria nell’impegno di spesa assunto a favore dell’ente Veneto Lavoro con il DDR n. 981 del 23 dicembre 2020, in attuazione di quanto previsto dalla DGR n. 1785 del 22 dicembre 2020;
  5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  6. di incaricare il Direttore della Direzione Lavoro dell’esecuzione del presente provvedimento, in particolare dell’approvazione dello schema di convenzione con Veneto Lavoro, da redigere in conformità alle indicazioni contenute in premessa, e della sottoscrizione della convenzione stessa;
  7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;
  8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

Dgr_1103_21_AllegatoA_455468.pdf

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