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Materia: Edilizia scolastica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1098 del 09 agosto 2021
Interventi regionali in materia di edilizia scolastica pubblica - Proroga dei termini di rendicontazione (L.R. n. 59/1999, art. 52 della L.R. n. 3/2003 e L.R. n. 27/2003).
Il provvedimento modifica, sulla base di motivata istanza presentata dai relativi beneficiari, i termini di rendicontazione posti alla base dei finanziamenti assegnati ad alcuni enti per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica ai sensi della L.R. n. 59/1999, dell'art. 52 della L.R. 3/2003 e della L.R. 27/2003.
L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
La Giunta regionale, sulla base di specifiche disposizioni normative, dispone annualmente il finanziamento di interventi in materia di edilizia scolastica riguardanti molteplici tipologie di opere.
In particolare, sono stati approvati i seguenti piani di riparto:
Con il presente provvedimento si intende ora dare riscontro alle istanze pervenute da parte di alcuni enti beneficiari di contributi assegnati con le sopra riportate deliberazioni della Giunta Regionale volte ad ottenere, per le motivazioni riportate nel sotto indicato allegato, una serie di modifiche ai termini di rendicontazione posti alla base dei finanziamenti assegnati:
- Allegato A “Interventi regionali in materia di edilizia scolastica pubblica - Proroga dei termini di rendicontazione degli interventi finanziati con D.G.R. n. 2565 del 23/12/2014, n. 1009 del 27/06/2017, n. 383 del 26/03/2018, n. 1465 del 8/10/2019, n. 2494 del 4/08/2009 e n. 1039 del 12/07/2019”.
Detto provvedimento si rende necessario in quanto le proposte sopra elencate modificano i termini di rendicontazione stabiliti dai precedenti provvedimenti della Giunta regionale per l’assegnazione dei finanziamenti in argomento.
Verificato che le modifiche elencate nell'Allegato A al presente provvedimento sono tali da non pregiudicare le finalità per le quali il contributo è stato originariamente concesso e tenuto conto del permanere delle condizioni e priorità che avevano caratterizzato l’individuazione degli interventi ammessi al beneficio regionale, si ritiene che le istanze dei beneficiari possano essere accolte.
Per quanto non diversamente previsto dal presente provvedimento, si richiamano le disposizioni di cui ai relativi provvedimenti di assegnazione del contributo con particolare riferimento, qualora prevista, alla convenzione regolante i rapporti tra la Regione e l’Ente beneficiario.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D. Lgs. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. n. 59/1999;
VISTA la L.R. 39/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. n. 3/2003, art. 52;
VISTA la L.R. n. 27/2003 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTE le D.G.R. n. 2494/2009, n. 2565/2014, n. 1009/2017, n. 383/2018, n. 1039/2019, n. 1465/2019;
VISTO l’art. 2 co. 2 lett f) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
(seguono allegati)
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