Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 110 del 13 agosto 2021


Materia: Caccia e pesca

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1069 del 03 agosto 2021

Piano regionale di controllo della Nutria (Myocastor coypus). Articolo 2, comma 1 della Legge regionale 26 maggio 2016, n.15. Deliberazione/CR n.58 del 15 giugno 2021.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si approva il Piano regionale di controllo della Nutria (Myocastor coypus) nel territorio regionale (2021-2025).

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

L’articolo 11, comma 12 della Legge 11 agosto 2014, n.116 ha modificato l'art.2, comma 2 della legge 157/92 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, escludendo le nutrie, al pari di talpe, ratti, topi propriamente detti e arvicole, dalla fauna selvatica oggetto di tutela.

Detta esclusione ha comportato:

- l’inapplicabilità, per la nutria, degli specifici piani di controllo previsti dall'art.19 della medesima legge 157/92, a norma del quale le ex Province hanno potuto predisporre piani di controllo numerico delle nutrie avvalendosi anche di operatori abilitati provvisti di porto di fucile ad uso caccia;

- l’inapplicabilità dell’art. 28 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n.50 (articolo istitutivo del fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni da fauna selvatica) e, di conseguenza, l’irrisarcibilità degli ingenti danni arrecati dalla nutria alle produzioni agricole;

- la “rivisitazione” della strategia regionale volta all’eradicazione e comunque al contenimento della nutria, e ciò anche sulla base dei chiarimenti della Circolare interministeriale prot. 21814 del 31/10/2014 del Ministero della Salute e del Ministero Politiche Agricole Alimentari Forestali, la quale, dando atto che le nutrie sono transitate dallo status di “fauna selvatica” (e quindi protetta) allo status di “specie nociva” alla stregua di animali infestanti e dannosi, confermava i due sostanziali effetti del richiamato intervento legislativo nazionale:

a) trasferimento ai Comuni della competenza sulla gestione delle nutrie (sino ad allora in capo alle Regioni e/o alle Province);

b) possibilità di utilizzo, nella gestione delle problematiche relative al sovrappopolamento delle nutrie, di tutti gli strumenti impiegati per le specie nocive oggetto di interventi di controllo a fini di eradicazione (analogamente a quanto si fa nelle derattizzazioni).

Tenuto conto che la presenza incontrollata della nutria rappresenta un grave pericolo per l'incolumità pubblica, in particolare con riferimento al rischio idraulico, al rischio per la circolazione stradale ed ai danni alle produzioni agricole, con DGR n.1100 del 18.08.2015 ad oggetto “Linee guida contenenti indicazioni per attività di controllo numerico delle nutrie” la Giunta Regionale, a supporto degli adempimenti in capo alle Amministrazioni comunali, ha disciplinato gli interventi di controllo delle popolazioni di nutria presenti in ambito regionale.  A tal fine è stato definito il quadro di riferimento per le metodologie di cattura mediante gabbia-trappola e successiva soppressione eutanasica, per la raccolta e lo smaltimento delle carcasse, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento CE n. 1069/2009 nonché tenuto conto della nota esplicativa del Ministero della Salute prot. n. 3991 del 09/02/2015 per i casi di abbattimento occasionale.

Le oggettive difficoltà operative incontrate dai Comuni nell’assolvimento della nuova incombenza, e i ricorsi amministrativi che hanno ostacolato l’applicazione delle ordinanze dei Sindaci, hanno determinato una situazione di disomogeneità nell’azione di contenimento della specie a livello regionale.

Anche in relazione alle suddette difficoltà è nuovamente intervenuto lo Stato, che con Legge n. 221 del 28/12/2015, pubblicata sulla G.U. n.13 del 18/1/2016 ed entrata in vigore il 2/2/2016, nel confermare  l’esclusione della nutria dalla fauna selvatica oggetto di tutela ai sensi della più volte richiamata Legge n.157/92, dispone che gli interventi per il controllo finalizzati all’eradicazione e comunque al controllo delle popolazioni di nutria vengano realizzati come disposto dall’art.19 della medesima Legge n. 157/1992. In base a tale disposizione l’attuazione dei piani di eradicazione/controllo numerico della nutria torna in capo alle Regioni in quanto titolari delle funzioni di controllo previste e disciplinate da detto articolo 19.

La Legge regionale 26 maggio 2016, n. 15 ha definito le Misure per il contenimento finalizzato alla eradicazione della nutria (Myocastor coypus), prevedendo la predisposizione di un Piano regionale triennale da parte della Giunta regionale.

Successivamente, la Legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 (BUR n. 63/2016), “disposizioni di riordino e semplificazione normativa in materia di politiche economiche, del turismo, della cultura, del lavoro, dell’agricoltura, della pesca, della caccia e dello sport”, all’articolo 70 ha disciplinato la realizzazione di piani regionali di controllo finalizzati alla gestione di gravi squilibri faunistici. A tal fine la norma prevede che la Giunta regionale emana indirizzi e disposizioni rivolte alle province e alla Città metropolitana di Venezia, nonché, per il tramite delle medesime, ai rispettivi Corpi o Servizi di polizia provinciale, i quali, per la realizzazione dei Piani regionali di controllo, possono operare, sulla base degli indirizzi emanati dalla Giunta regionale, sull’intero territorio regionale.

D’altra parte, la Legge regionale n. 30 del 30 dicembre 2016 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" e la Legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25.". Definizione del modello organizzativo", hanno provveduto a delineare indirizzi e modalità organizzative per l'esercizio delle funzioni non fondamentali - in materia di programmazione e gestione faunistico-venatoria ed ittica ed in materia di agricoltura - delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione del Veneto.

In particolare, con la DGR n. 1079 del 30 luglio 2019 si è prevista l'istituzione di una Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino e Alpino avente a riferimento il territorio delle province di Belluno, Treviso, Verona e Vicenza e di una Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Litoraneo avente a riferimento il territorio delle province di Padova, Rovigo e Venezia.

A seguito della riorganizzazione avvenuta con DGR n. 715 del 08 giugno 2021, l’Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria ha accorpato le due precedenti Unità organizzative previste dalla sopracitata DGR n. 1079 del 30 luglio 2019.

Al fine di consentire le attività di controllo e vigilanza correlate alle funzioni non fondamentali riallocate in capo alla Regione e relative alla tutela e salvaguardia della fauna selvatica e all'attività di prelievo venatorio di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio", la sopracitata Legge regionale n. 30/2016 ha altresì previsto l’istituzione del Servizio Regionale di Vigilanza.

Con successiva Delibera di Giunta regionale n. 357 del 26 marzo 2019 l'attivazione del Servizio Regionale di Vigilanza, sopra richiamato, è stata temporaneamente sospesa, in attesa di un puntuale intervento - di rango nazionale - di modifica del vigente quadro normativo, che consenta di poter riconoscere anche a dipendenti appartenenti ai ruoli regionali le funzioni di Polizia giudiziaria e di Pubblica sicurezza. Ancora, la stessa DGR, ha dato atto che, nel rispetto dei principi di continuità dell’azione amministrativa e nell’ambito della fase transitoria di cui trattasi, le funzioni di controllo e vigilanza, e quindi le funzioni di competenza del Servizio Regionale di Vigilanza, continuassero ad essere svolte dalle province e dalla Città metropolitana di Venezia, con oneri posti integralmente a carico del Bilancio della Regione del Veneto.

A tal riguardo è stata approvata la DGR 30 luglio 2019, n. 1080 «Attività di vigilanza e controllo in materia di caccia (legge regionale n. 50/1993) e di pesca (legge regionale n. 19/1998) nell’ambito del regime transitorio di cui alle leggi regionali n. 19/2015, n. 30/2016 e n. 30/2018. Approvazione dello schema di Convenzione tra le Province del Veneto, la Città metropolitana di Venezia e la Regione del Veneto.», successivamente modificata e integrata dalla DGR 697/2020 «Attività di vigilanza e controllo in materia di caccia (legge regionale n. 50/1993) e di pesca (legge regionale n. 19/1998) nell'ambito del regime transitorio di cui alle leggi regionali n. 19/2015, n. 30/2016 e n. 30/2018. Adeguamento dello schema di Convenzione adottato con DGR n. 1080/2019 alle modifiche gestionali del regime convenzionale adottate con DGR n. 1864/2019».

A seguito della sottoscrizione delle Convenzioni tra la Regione del Veneto, rappresentata dal Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria e le Province/Città Metropolitana, i Corpi di Polizia Provinciale/Locale assicurano, nelle more dell’attivazione del Servizio Regionale di Vigilanza e in riferimento al caso specifico dei piani di controllo, lo svolgimento delle attività di:

“-controllo delle specie di fauna selvatica ai fini della prevenzione dei danni alle produzioni agricole, al patrimonio zootecnico, e più in generale alla zoocenosi;”

“-supporto operativo per l’attuazione dei piani di abbattimento mediante diretto intervento oltre che di coordinamento/controllo del personale incaricato ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché dei piani di abbattimento in deroga;”

“- supporto operativo per l’effettuazione di interventi di controllo della fauna selvatica nelle aree naturali protette con il coordinamento degli enti di gestione delle medesime aree;”

“- attività di gestione faunistica delle specie aliene”.

Con DGR n. 58/CR del 15.6.2021 è stato trasmesso, alla Terza Commissione consiliare per il parere di competenza ai sensi dell’articolo 2, comma 1 L.R. n. 15/2016, il Piano regionale di controllo della Nutria (Myocastor coypus). Articolo 2, comma 1 della Legge regionale 26 maggio 2016, n.15. Con parere n. 70 del 30 giugno 2021, la Terza Commissione consiliare ha espresso a maggioranza parere favorevole al testo presentato.

Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento si procede all’adozione, in recepimento dell’art. 2, comma 1 della L.R. n. 15/2016, del “Piano regionale di controllo della Nutria (Myocastor coypus)” di cui all’Allegato A al presente provvedimento, dando atto:

  • che il Piano costituisce atto di indirizzo a supporto delle Strutture regionali competenti in materia faunistico-venatoria e ai Corpi o Servizi di Polizia provinciale, operanti nell’ambito del regime transitorio di cui alle leggi regionali n. 19/2015, n. 30/2016 e n. 30/2018 secondo le Convenzioni stipulate tra la Regione del Veneto, rappresentata dal Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria e le Province/Città Metropolitana, ovvero al Servizio regionale di vigilanza qualora attivato, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale n. 30/2016, nel periodo di vigenza del Piano. A tali Enti compete il controllo della nutria in applicazione del combinato disposto di cui agli articoli 19 c.2 della Legge n. 157/1992, dell’articolo 2 c.2 della L.R. n. 15/2016 e dell’articolo 70 della L. R. n. 18/2016
  • che il Piano costituisce cornice di riferimento per tutti gli “attori” a vario titolo coinvolti nelle attività di contenimento e controllo della nutria, cornice sulla base della quale attivare ogni possibile sinergia volta al conseguimento dell’impegnativo obiettivo perseguito dal Piano in adozione;
  • che, ai sensi e per i fini di cui all’art.19 della L. n.157/1992, è stato acquisito il parere dell’ISPRA le cui prescrizioni sono state puntualmente recepite all’interno del Piano oggetto di adozione.

Tenendo conto dei tempi necessari per la realizzazione delle attività preliminari all’attuazione del Piano conseguenti al presente provvedimento, si ritiene opportuno fissare al 31 dicembre 2025 il termine di durata del Piano regionale di controllo della nutria.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n.157;

VISTA la L.R.n.50/1993;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1069/2009;

VISTO il Regolamento (CE) n. 142/2011;

VISTO il Regolamento (CE) 1143/2014;

VISTA la Legge 11 agosto 2014, n.116;

RICHIAMATA la Circolare interministeriale prot. 21814 del 31/10/2014 del Ministero della Salute e del Ministero Politiche Agricole Alimentari Forestali;

RICHIAMATA la DGR n.1100 del 18.08.2015 ad oggetto “Linee guida contenenti indicazioni per attività di controllo numerico delle nutrie”;

PRESO ATTO di quanto disposto dall’art.7, c.5 lett. a) della Legge 28 dicembre 2015, n.221;

VISTA la L.R n. 54/2012;

VISTA la L.R.n.19/2015;

VISTA la L.R. n.15/2016;

VISTA la L.R. n.30/2016;

VISTA la L. R. n. 18/2016;

VISTA la L.R. n. 30/2018;

CONSIDERATA la DGR n. 1079 del 30 luglio 2019;

CONSIDERATE le DDGGRR n. 357/2019, n. 1080/2019 e n. 697/2020;

VISTA la DGR n. 715 del 08 giugno 2021;

PRESO ATTO del parere formulato dall’ISPRA con nota prot. n. 76654 del 18.02.2021;

VISTA la propria deliberazione/CR n. 58 del 15.6.2021;

VISTO il parere favorevole n. 70 del 30.6.2021 della Terza Commissione Consiliare rilasciato, ai sensi dell’articolo 2, comma 1 della L. R. n. 15/2016, con nota prot. n. 0010845 dell’1.7.2021;

delibera

  1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di adottare, in applicazione dell’art. 2, comma 1 della Legge regionale 26 maggio 2016, n.15, l’Allegato A “Piano regionale di controllo della nutria” che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
  3. di dare atto:
  • che il Piano di cui al precedente punto 2 costituisce atto di indirizzo a supporto delle Strutture regionali competenti in materia faunistico-venatoria e ai Corpi o Servizi di Polizia provinciale, operanti nell’ambito del regime transitorio di cui alle leggi regionali n. 19/2015, n. 30/2016 e n. 30/2018 secondo le Convenzioni stipulate tra la Regione del Veneto, rappresentata dal Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria e le Province/Città Metropolitana, ovvero al Servizio regionale di vigilanza qualora attivato, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale n. 30/2016, nel periodo di vigenza del Piano. A tali Enti compete il controllo della nutria in applicazione del combinato disposto di cui agli articoli 19 c.2 della Legge n. 157/1992, dell’articolo 2 c.2 della L.R. 15/2016 e dell’articolo 70 della L. R. n.18/2016;
  • che il Piano di cui al precedente punto 2 costituisce cornice di riferimento per tutti gli “attori” a vario titolo coinvolti nelle attività di contenimento e controllo della nutria, cornice sulla base della quale attivare ogni possibile sinergia volta al conseguimento dell’impegnativo obiettivo perseguito dal Piano in adozione;
  • che è stato acquisito il parere dell’ISPRA ai sensi e per i fini di cui all’art.19 della L.157/1992, le cui prescrizioni sono state puntualmente recepite all’interno del Piano oggetto di adozione.;
  1. di fissare al 31 dicembre 2025 il termine di durata del Piano regionale di controllo della nutria;
  2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  3. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell’esecuzione del presente atto;
  4. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1069_21_AllegatoA_455065.pdf

Torna indietro