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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 111 del 17 agosto 2021


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1060 del 03 agosto 2021

Determinazioni relative ai procedimenti di rilascio e rinnovo di accreditamento istituzionale riferiti a soggetti privati che erogano prestazioni socio-sanitarie e sanitarie per l'anno 2021. Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si approvano per l’anno 2021 termini e modalità di presentazione delle istanze per il rinnovo dell’accreditamento istituzionale delle strutture socio-sanitarie e sanitarie. Viene, inoltre, precisata la procedura prevista per il rilascio dell’accreditamento istituzionale esclusivamente per le strutture socio-sanitarie ai sensi della DGR n. 104 del 2 febbraio 2021.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002, la materia dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali, in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8 ter e quater del Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992.

Tale norma disciplina la presenza nel sistema sanitario regionale (SSR) di erogatori privati di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie che risultino, fra l’altro, funzionali agli indirizzi di programmazione regionale.

Oltre a ciò rappresenta anche lo strumento regionale di promozione dello sviluppo della qualità dell’assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo nel rispetto dei criteri di qualità dell’assistenza sanitaria e socio-sanitaria nonché di coerenza con la programmazione previsti dalla vigente normativa.

Con DGR n. 1363 del 16 settembre 2020 sono stati individuati i termini e le modalità per la gestione dei procedimenti di rilascio e di rinnovo dell’accreditamento istituzionale in fase di prima attuazione della Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002 dopo la novella legislativa di cui alla Legge Regionale n. 1 del 24 gennaio 2020, riferiti a soggetti privati che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie.

Con il citato provvedimento si è stabilito, altresì, che le istanze per il rilascio di accreditamento siano prese in considerazione nell’anno 2022 a valere dall’anno 2023.

La Giunta Regionale - esclusivamente con riguardo alle istanze afferenti all’ambito socio-sanitario -  ha preso atto della necessità di consentire un periodo transitorio di applicazione della DGR n. 1363/2020.

Con DGR n. 104 del 2 febbraio 2021, acquisito in merito il parere favorevole espresso il 14 gennaio 2021 dalla competente Commissione Consiliare, è stata disposta, infatti, l’ammissione per l’anno 2021 delle istanze relative a nuove unità di offerta, ad ampliamento della capacità ricettiva già accreditata con aumento di posti letto e alla variazione di livello assistenziale a valere dall’anno 2022.

Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento si propongono le seguenti linee operative.

Determinazioni per l’anno 2021 in merito ai procedimenti di rilascio e rinnovo di accreditamento istituzionale riferite a soggetti privati che erogano prestazioni socio-sanitarie

Per le istanze di rinnovo dell’accreditamento istituzionale in scadenza nell’anno 2021 e parimenti, per le istanze di rilascio dell’accreditamento istituzionale relativamente alle nuove unità di offerta socio-sanitarie, all’ampliamento della capacità ricettiva già accreditata con aumento di posti letto, alla variazione di livello assistenziale socio-sanitarie viene proposta la fissazione del termine di presentazione alla data del 30 settembre 2021.

Nelle more della piena assunzione da parte di Azienda Zero della funzione di verifica quale Organismo Tecnicamente Accreditante ai sensi della Legge Regionale n. 19 del 25 ottobre 2016 per le strutture che erogano prestazioni socio-sanitarie di competenza della Direzione Servizi Sociali, viene proposto che le Aziende U.l.s.s. proseguano nello svolgimento della relativa attività di verifica per tutto il 2021.

Determinazioni per l’anno 2021 in merito ai soli procedimenti di rinnovo di accreditamento istituzionale riferite a soggetti privati che erogano prestazioni sanitarie

Si propone che le istanze di rinnovo dell’accreditamento istituzionale in scadenza nell’anno 2021 siano presentate entro il termine del 30 settembre 2021.

Le istanze di rilascio dell’accreditamento presentate da erogatori di prestazioni sanitarie saranno prese in considerazione nell’anno 2022, a valere dall’anno 2023, fatte salve le determinazioni già assunte con DGR n. 1363/2020.

Il rinnovo e il rilascio dell’accreditamento istituzionale potrà avvenire in presenza delle condizioni di cui al comma 1 dell’art. 16 della Legge Regionale n. 22/2002 e cioè:

a) possesso dell’autorizzazione all’esercizio, ove richiesta dalla vigente normativa;

b) coerenza della struttura o del soggetto accreditando alle scelte di programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale;

c) rispondenza della struttura o del soggetto accreditando ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all’articolo 18;

d) verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.

L’accreditamento istituzionale verrà rilasciato secondo le procedure previste dall’art. 19 della Legge Regionale n. 22/2002 nei tempi previsti dalla DGR n. 1363/2020.

Per quanto sopra esposto si propone di approvare l’avviso di cui all’Allegato A, dando comunque atto che il rilascio dell’accreditamento istituzionale non costituisce vincolo per le Aziende U.l.s.s. e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del Decreto Legislativo n. 502/1992, alla cui stipulazione i Direttori Generali potranno procedere solo nel quadro delle regole programmatorie e procedimentali già stabilite dalla Regione Veneto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Vista la Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali”;

Vista la Legge Regionale n. 19 del 25 ottobre 2016 “Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS”;

Vista la Legge Regionale n. 1 del 14 gennaio 2020 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti”;

Vista la DGR n. 1363 del 16 settembre 2020 “Procedimenti di rilascio e rinnovo dell'accreditamento istituzionale: determinazioni attuative della L.R. n. 22 del 16 agosto 2002 e previsioni per l'anno 2020 sui procedimenti riferiti a soggetti privati che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie. L.R. n. 22 del 16 agosto 2002”;

Vista la DGR n. 104 del 2 febbraio 2021 “Accreditamento istituzionale per le unità di offerta dei servizi socio sanitari area anziani, disabili e minori. DGR n. 132/CR del 29/12/2020”;

Visto l’art. 2, co. 2, lett. o) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

  1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente atto;
  1. di approvare l’avviso di cui all’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, contenente le modalità di presentazione delle istanze di rinnovo delle strutture socio-sanitarie e sanitarie nonché di presentazione delle istanze di rilascio di accreditamento per le strutture socio-sanitarie;
  1. di fissare, per l’effetto:
  • la data del 30 settembre 2021 quale termine per la presentazione delle istanze di rinnovo dell’accreditamento istituzionale delle strutture socio-sanitarie in scadenza nell’anno 2021;
  • la data del 30 settembre 2021 quale termine per la presentazione delle istanze di rinnovo dell’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie in scadenza nell’anno 2021;
  • la data del 30 settembre 2021 quale termine per la presentazione delle istanze di rilascio dell’accreditamento istituzionale relativamente alle nuove unità di offerta socio-sanitarie, all’ampliamento della capacità ricettiva socio-sanitaria già accreditata con aumento di posti letto, alla variazione di livello assistenziale socio-sanitario;
  1. di stabilire che le Aziende ULSS proseguano nello svolgimento della relativa attività di verifica per le strutture che erogano prestazioni socio-sanitarie di competenza della Direzione Servizi Sociali per tutto il 2021;

  2. di incaricare il Direttore della Direzione Servizi Sociali e l’Unità Organizzativa Legislazione sanitaria e accreditamento dell’attuazione ed esecuzione del presente atto per quanto di rispettiva competenza anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale delle determinazioni disposte con il presente provvedimento in ordine ai procedimenti di rilascio e rinnovo di accreditamento istituzionale riferiti a soggetti privati che erogano prestazioni socio-sanitarie e sanitarie per l’anno 2021 nonché dell’adozione di eventuali rettifiche di errori materiali;
  1. di trasmettere il presente provvedimento alle Aziende U.l.s.s. e ad Azienda Zero al fine di consentirne la massima diffusione;
  1. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  1. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  1. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1060_21_AllegatoA_455059.pdf

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