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Materia: Caccia e pesca
Deliberazione della Giunta Regionale n. 970 del 13 luglio 2021
Piano di controllo dei Corvidi (Corvus cornix e Pica pica) nel territorio regionale (2021-2025). Legge n. 157/1992, articolo 19 e L.R. n. 50/1993, articolo 17.
Con il presente provvedimento si approva il Piano di controllo dei Corvidi, con riferimento alle specie Cornacchia grigia (Corvus cornix) e Gazza (Pica pica) nel territorio regionale (2021-2025).
L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
I Corvidi, con particolare riferimento alla cornacchia grigia (Corvus cornix) e alla gazza (Pica pica) hanno acquisito nel tempo una sempre maggiore rilevanza quanto ad impatto economico sulle produzioni agricole, a causa del loro incremento numerico e anche a seguito della loro maggiore diffusione nelle aree pianeggianti, nelle quali prima erano sicuramente meno abbondanti.
Il riferimento per la gestione dei conflitti ascrivibili alla fauna selvatica, tra cui anche i Corvidi, con riferimento alla cornacchia grigia e alla gazza, viene individuato nell’articolo 19 della citata legge n. 157/1992 e nell’articolo 17 della legge regionale n. 50/1993, che definiscono i motivi che possono portare all’autorizzazione di “piani di controllo” di specie selvatiche, anche nelle zone vietate alla caccia, motivi che devono rientrare tra quelli di seguito elencati:
Dette leggi stabiliscono inoltre che i piani di controllo debbano essere:
Valutata l’inefficacia dei metodi ecologici la Regione può autorizzare un piano di abbattimento delle specie interessate che deve essere attuato:
Il controllo faunistico di cui all’articolo 19 della legge n. 157/1992 rappresenta uno strumento volto a limitare situazioni circostanziate di grave danno alle attività e non deve essere inteso come un metodo generalizzato di contenimento numerico delle popolazioni selvatiche. In quest’ottica ed al fine di sortire i migliori risultati, è necessario individuare per tempo le realtà produttive dove si palesano gravi danni, sulle quali concentrare le azioni consentite.
Alla riforma di Province e Città Metropolitane a seguito della legge n. 56/2014 (c.d. “legge Delrio”) e la contestuale individuazione, tra le cosiddette “funzioni non fondamentali”, della caccia e, in generale, dell’attività di tutela e gestione della fauna, hanno fatto seguito in Veneto la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”, Capo I “Riordino delle funzioni non fondamentali delle Province e della Città metropolitana di Venezia” e la legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 “Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25” “Definizione del modello organizzativo”, che hanno provveduto a delineare indirizzi e modalità organizzative per l’esercizio delle funzioni non fondamentali delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione. In particolare con la DGR n. 1079 del 30 luglio 2019 è stata prevista l’istituzione di una Unità organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino e Alpino avente a riferimento il territorio delle province di Belluno, Treviso, Verona e Vicenza e di una Unità organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Litoraneo avente a riferimento il territorio delle province di Padova, Rovigo e Venezia: con lo stesso provvedimento è stata stabilita al 01 ottobre 2019 la data del definitivo trasferimento delle funzioni in materia di caccia e pesca alla Regione.
A seguito della riorganizzazione avvenuta con DGR n. 715 del 08 giugno 2021, l’Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria ha accorpato le due precedenti Unità organizzative previste dalla sopracitata DGR n. 1079 del 30 luglio 2019.
Al fine di consentire le attività di controllo e vigilanza correlate alle funzioni non fondamentali riallocate in capo alla Regione e relative alla tutela e salvaguardia della fauna selvatica e all'attività di prelievo venatorio di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio", la sopracitata legge regionale n. 30/2016 ha altresì previsto l’istituzione del Servizio Regionale di Vigilanza.
In particolare, con la legge regionale n. 30/2016 è stato modificato l’articolo 17 della L.R. n. 50/1993, assegnando alla Giunta regionale il compito di autorizzare piani di abbattimento di fauna selvatica impattante, su parere dell’ISPRA: funzione questa precedentemente di competenza delle Province, che nel tempo infatti hanno adottato i relativi piani di controllo delle diverse specie “problematiche” di fauna selvatica, tra cui anche il colombo di città. Con la medesima legge è stato inoltre previsto, al comma 2 del sopracitato articolo 17, che “le operazioni di controllo sono svolte dal personale del Servizio regionale di vigilanza” e “dai soggetti previsti al comma 2 dell’articolo 19 della legge 157/1992 e da operatori muniti di licenza per l’esercizio dell’attività venatoria, all’uopo espressamente autorizzati dalla Giunta regionale, direttamente coordinati dal Servizio regionale di vigilanza”.
Con delibera di Giunta regionale n. 357 del 26 marzo 2019, l'attivazione del sopra richiamato Servizio regionale di vigilanza, è stata tuttavia temporaneamente sospesa, in attesa di un puntuale intervento - di rango nazionale - di modifica del vigente quadro normativo, che consenta di poter riconoscere anche a dipendenti appartenenti ai ruoli regionali le funzioni di Polizia giudiziaria e di Pubblica sicurezza. Ancora, la stessa DGR n. 357/2019, ha dato atto che, nel rispetto dei principi di continuità dell’azione amministrativa e nell’ambito della fase transitoria di cui trattasi, le funzioni di controllo e vigilanza, e quindi le funzioni di competenza del Servizio regionale di vigilanza, continuassero ad essere svolte dalle province e dalla Città metropolitana di Venezia, con oneri posti integralmente a carico del Bilancio della Regione del Veneto.
Proprio in merito allo svolgimento delle sopraccitate funzioni in tale regine transitorio è stata approvata la DGR 30 luglio 2019, n. 1080 «Attività di vigilanza e controllo in materia di caccia (legge regionale n. 50/1993) e di pesca (legge regionale n. 19/1998) nell’ambito del regime transitorio di cui alle leggi regionali n. 19/2015, n. 30/2016 e n. 30/2018. Approvazione dello schema di Convenzione tra le Province del Veneto, la Città metropolitana di Venezia e la Regione del Veneto.», successivamente modificata e integrata dalla DGR n. 697/2020 «Attività di vigilanza e controllo in materia di caccia (legge regionale n. 50/1993) e di pesca (legge regionale n. 19/1998) nell'ambito del regime transitorio di cui alle leggi regionali n. 19/2015, n. 30/2016 e n. 30/2018. Adeguamento dello schema di Convenzione adottato con DGR n. 1080/2019 alle modifiche gestionali del regime convenzionale adottate con DGR n. 1864/2019».
A seguito della sottoscrizione delle Convenzioni tra la Regione del Veneto, rappresentata dal Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria e le Province/Città Metropolitana, i Corpi di Polizia Provinciale/Locale assicurano, nelle more dell’attivazione del Servizio regionale di vigilanza e in riferimento al caso specifico dei piani di controllo, lo svolgimento delle attività di:
In particolare, la legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 (BUR n. 63/2016), “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa in materia di politiche economiche, del turismo, della cultura, del lavoro, dell’agricoltura, della pesca, della caccia e dello sport”, all’articolo 70 aveva già disciplinato la realizzazione di piani regionali di controllo finalizzati alla gestione di gravi squilibri faunistici, assegnando alla Giunta regionale l’emanazione di indirizzi e disposizioni rivolte alle province e alla Città metropolitana di Venezia, nonché, per il tramite delle medesime, ai rispettivi Corpi o Servizi di Polizia provinciale, i quali, per la realizzazione dei piani regionali di controllo, tra cui anche quello del colombo di città, possono operare, sulla base degli indirizzi emanati dalla Giunta regionale, sull’intero territorio regionale.
In applicazione della previgente formulazione del comma 2 dell’articolo 17 della L.R. n. 50/1993, le Province e la Città Metropolitana di Venezia hanno, negli anni, provveduto alla redazione, approvazione ed attuazione di Piani di controllo, contenimento ed eventuale eradicazione indirizzati a varie specie appartenenti alla fauna selvatica, tra cui anche quello dei Corvidi (cornacchia grigia e gazza), e tali piani hanno trovato concreta realizzazione attraverso l’attività svolta dalla Vigilanza venatoria provinciale, con il concorso dei soggetti previsti, rispettivamente, dal comma 2 dell’articolo 19 della L. n. 157/1992 e dal comma 2 dell’articolo 17 della L.R. n. 50/1993. Tali Piani di controllo adottati dalle Province prima del completamento del percorso di trasferimento delle funzioni non fondamentali in materia di caccia e pesca, conclusosi il 30 settembre 2019, sono stati prorogati per un periodo di dodici e mesi e per ulteriori sei mesi, rispettivamente con DDR n. 18 del 07 febbraio 2020 e n. 357 del 28 dicembre 2020.
Ciò detto, con nota prot. n. 37640 del 27 gennaio 2021 è stata inoltrata all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) la richiesta di parere sul Piano regionale di controllo dei Corvidi (cornacchia grigia e gazza) per il periodo 2021-2025. Con nota prot. n. 12466 del 16 marzo 2021 l’ISPRA ha espresso parere favorevole alla proposta di piano elaborato dalla Regione apportando alcune migliorie al testo, che nel piano in approvazione hanno trovato recepimento (nota del direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria prot. n. 116428 del 12 marzo 2021).
Rispetto alla proposta di Piano di controllo condivisa con l’ISPRA, nelle more dell’assolvimento della procedura in materia di valutazione di incidenza, così come disciplinata dalla DGR n. 1400/2017, non viene prevista la possibilità di effettuare i prelievi di Corvidi, all’interno e fino ad una distanza di 200 m, dai Siti della Rete Natura 2000, così da evitare possibili effetti a carico di habitat e delle specie di cui alle direttive 92/43/CE e 2009/147/CE.
Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento si procede all’adozione, in recepimento dell’articolo 17, comma 2 della L.R. n. 50/1993, del “Piano di controllo dei Corvidi (Corvus cornix e Pica pica) nel territorio regionale (2021-2025)” di cui all’Allegato A al presente provvedimento, dando atto:
Tenendo conto dei tempi necessari per la realizzazione delle attività preliminari all’attuazione del Piano conseguenti al presente provvedimento, si ritiene opportuno fissare al 31 dicembre 2025 il termine di durata del Piano regionale di controllo dei Corvidi (cornacchia grigia e gazza).
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n.157;
VISTA la L.R. n.50/1993;
VISTA la L.R. n.30/2016;
VISTA la L. R. n. 18/2016;
VISTA la L.R. n. 30/2018;
CONSIDERATA la D.G.R. n. 1079/2019;
CONSIDERATE le DD.G.R. n. 357/2019, n. 1080/2019 e n. 697/2020;
CONSIDERATA la D.G.R. n. 715 del 08 luglio 2021;
VISTI i DD.D.R. n. 18/20120 e n. 357/2020;
VISTO l’articolo 2, comma 2, della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;
PRESO ATTO del parere formulato dall’I.S.P.R.A. con nota prot. n. 12466 del 16 marzo 2021;
RIASSUNTE le valutazioni di cui in premessa, facente parte integrante del presente provvedimento;
delibera
(seguono allegati)
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