Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 101 del 27 luglio 2021


Materia: Caccia e pesca

Deliberazione della Giunta Regionale n. 970 del 13 luglio 2021

Piano di controllo dei Corvidi (Corvus cornix e Pica pica) nel territorio regionale (2021-2025). Legge n. 157/1992, articolo 19 e L.R. n. 50/1993, articolo 17.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si approva il Piano di controllo dei Corvidi, con riferimento alle specie Cornacchia grigia (Corvus cornix) e Gazza (Pica pica) nel territorio regionale (2021-2025).

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

I Corvidi, con particolare riferimento alla cornacchia grigia (Corvus cornix) e alla gazza (Pica pica) hanno acquisito nel tempo una sempre maggiore rilevanza quanto ad impatto economico sulle produzioni agricole, a causa del loro incremento numerico e anche a seguito della loro maggiore diffusione nelle aree pianeggianti, nelle quali prima erano sicuramente meno abbondanti.

Il riferimento per la gestione dei conflitti ascrivibili alla fauna selvatica, tra cui anche i Corvidi, con riferimento alla cornacchia grigia e alla gazza, viene individuato nell’articolo 19 della citata legge n. 157/1992 e nell’articolo 17 della legge regionale n. 50/1993, che definiscono i motivi che possono portare all’autorizzazione di “piani di controllo” di specie selvatiche, anche nelle zone vietate alla caccia, motivi che devono rientrare tra quelli di seguito elencati:

  • per la migliore gestione del patrimonio zootecnico;
  • per la tutela del suolo;
  • per motivi sanitari;
  • per la selezione biologica;
  • per la tutela del patrimonio storico-artistico;
  • per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche.

Dette leggi stabiliscono inoltre che i piani di controllo debbano essere:

  • esercitati mediante impiego di tecniche che assicurino la selettività dell’azione;
  • praticati di norma mediante l’utilizzo di metodi ecologici;
  • autorizzati dalla Regione (fino al 30/09/2019 le Amministrazioni provinciali per delega) sentito il parere dell’I.S.P.R.A.:

Valutata l’inefficacia dei metodi ecologici la Regione può autorizzare un piano di abbattimento delle specie interessate che deve essere attuato:

  1. dalle guardie venatorie provinciali che possono avvalersi, coordinandoli, dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali viene attuato il piano, purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio e di copertura assicurativa, nonché da operatori selezionati e abilitati attraverso appositi corsi di preparazione al controllo della fauna selvatica (cd. “coadiutori nel controllo della fauna selvatica”);
  2. dalle guardie forestali (oggi Carabinieri Forestali);
  3. dalle guardie comunali munite di licenza per l’esercizio venatorio.

Il controllo faunistico di cui all’articolo 19 della legge n. 157/1992 rappresenta uno strumento volto a limitare situazioni circostanziate di grave danno alle attività e non deve essere inteso come un metodo generalizzato di contenimento numerico delle popolazioni selvatiche. In quest’ottica ed al fine di sortire i migliori risultati, è necessario individuare per tempo le realtà produttive dove si palesano gravi danni, sulle quali concentrare le azioni consentite.

Alla riforma di Province e Città Metropolitane a seguito della legge n. 56/2014 (c.d. “legge Delrio”) e la contestuale individuazione, tra le cosiddette “funzioni non fondamentali”, della caccia e, in generale, dell’attività di tutela e gestione della fauna, hanno fatto seguito in Veneto la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”, Capo I “Riordino delle funzioni non fondamentali delle Province e della Città metropolitana di Venezia” e la legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 “Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25” “Definizione del modello organizzativo”, che hanno provveduto a delineare indirizzi e modalità organizzative per l’esercizio delle funzioni non fondamentali delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione. In particolare con la DGR n. 1079 del 30 luglio 2019 è stata prevista l’istituzione di una Unità organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino e Alpino avente a riferimento il territorio delle province di Belluno, Treviso, Verona e Vicenza e di una Unità organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Litoraneo avente a riferimento il territorio delle province di Padova, Rovigo e Venezia: con lo stesso provvedimento è stata stabilita al 01 ottobre 2019 la data del definitivo trasferimento delle funzioni in materia di caccia e pesca alla Regione.

A seguito della riorganizzazione avvenuta con DGR n. 715 del 08 giugno 2021, l’Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria ha accorpato le due precedenti Unità organizzative previste dalla sopracitata DGR n. 1079 del 30 luglio 2019.

Al fine di consentire le attività di controllo e vigilanza correlate alle funzioni non fondamentali riallocate in capo alla Regione e relative alla tutela e salvaguardia della fauna selvatica e all'attività di prelievo venatorio di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio", la sopracitata legge regionale n. 30/2016 ha altresì previsto l’istituzione del Servizio Regionale di Vigilanza.

In particolare, con la legge regionale n. 30/2016 è stato modificato l’articolo 17 della L.R. n. 50/1993, assegnando alla Giunta regionale il compito di autorizzare piani di abbattimento di fauna selvatica impattante, su parere dell’ISPRA: funzione questa precedentemente di competenza delle Province, che nel tempo infatti hanno adottato i relativi piani di controllo delle diverse specie “problematiche” di fauna selvatica, tra cui anche il colombo di città. Con la medesima legge è stato inoltre previsto, al comma 2 del sopracitato articolo 17, che “le operazioni di controllo sono svolte dal personale del Servizio regionale di vigilanza” e “dai soggetti previsti al comma 2 dell’articolo 19 della legge 157/1992 e da operatori muniti di licenza per l’esercizio dell’attività venatoria, all’uopo espressamente autorizzati dalla Giunta regionale, direttamente coordinati dal Servizio regionale di vigilanza”.

Con delibera di Giunta regionale n. 357 del 26 marzo 2019, l'attivazione del sopra richiamato Servizio regionale di vigilanza, è stata tuttavia temporaneamente sospesa, in attesa di un puntuale intervento - di rango nazionale - di modifica del vigente quadro normativo, che consenta di poter riconoscere anche a dipendenti appartenenti ai ruoli regionali le funzioni di Polizia giudiziaria e di Pubblica sicurezza. Ancora, la stessa DGR n. 357/2019, ha dato atto che, nel rispetto dei principi di continuità dell’azione amministrativa e nell’ambito della fase transitoria di cui trattasi, le funzioni di controllo e vigilanza, e quindi le funzioni di competenza del Servizio regionale di vigilanza, continuassero ad essere svolte dalle province e dalla Città metropolitana di Venezia, con oneri posti integralmente a carico del Bilancio della Regione del Veneto.

Proprio in merito allo svolgimento delle sopraccitate funzioni in tale regine transitorio è stata approvata la DGR 30 luglio 2019, n. 1080 «Attività di vigilanza e controllo in materia di caccia (legge regionale n. 50/1993) e di pesca (legge regionale n. 19/1998) nell’ambito del regime transitorio di cui alle leggi regionali n. 19/2015, n. 30/2016 e n. 30/2018. Approvazione dello schema di Convenzione tra le Province del Veneto, la Città metropolitana di Venezia e la Regione del Veneto.», successivamente modificata e integrata dalla DGR n. 697/2020 «Attività di vigilanza e controllo in materia di caccia (legge regionale n. 50/1993) e di pesca (legge regionale n. 19/1998) nell'ambito del regime transitorio di cui alle leggi regionali n. 19/2015, n. 30/2016 e n. 30/2018. Adeguamento dello schema di Convenzione adottato con DGR n. 1080/2019 alle modifiche gestionali del regime convenzionale adottate con DGR n. 1864/2019».

A seguito della sottoscrizione delle Convenzioni tra la Regione del Veneto, rappresentata dal Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria e le Province/Città Metropolitana, i Corpi di Polizia Provinciale/Locale assicurano, nelle more dell’attivazione del Servizio regionale di vigilanza e in riferimento al caso specifico dei piani di controllo, lo svolgimento delle attività di:

  • “controllo delle specie di fauna selvatica ai fini della prevenzione dei danni alle produzioni agricole, al patrimonio zootecnico, e più in generale alla zoocenosi;”
  • “supporto operativo per l’attuazione dei piani di abbattimento mediante diretto intervento oltre che di coordinamento/controllo del personale incaricato ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché dei piani di abbattimento in deroga;”
  • “supporto operativo per l’effettuazione di interventi di controllo della fauna selvatica nelle aree naturali protette con il coordinamento degli enti di gestione delle medesime aree;”
  • “attività di gestione faunistica delle specie aliene”.

In particolare, la legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 (BUR n. 63/2016), “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa in materia di politiche economiche, del turismo, della cultura, del lavoro, dell’agricoltura, della pesca, della caccia e dello sport”, all’articolo 70 aveva già disciplinato la realizzazione di piani regionali di controllo finalizzati alla gestione di gravi squilibri faunistici, assegnando alla Giunta regionale l’emanazione di indirizzi e disposizioni rivolte alle province e alla Città metropolitana di Venezia, nonché, per il tramite delle medesime, ai rispettivi Corpi o Servizi di Polizia provinciale, i quali, per la realizzazione dei piani regionali di controllo, tra cui anche quello del colombo di città, possono operare, sulla base degli indirizzi emanati dalla Giunta regionale, sull’intero territorio regionale.

In applicazione della previgente formulazione del comma 2 dell’articolo 17 della L.R. n. 50/1993, le Province e la Città Metropolitana di Venezia hanno, negli anni, provveduto alla redazione, approvazione ed attuazione di Piani di controllo, contenimento ed eventuale eradicazione indirizzati a varie specie appartenenti alla fauna selvatica, tra cui anche quello dei Corvidi (cornacchia grigia e gazza), e tali piani hanno trovato concreta realizzazione attraverso l’attività svolta dalla Vigilanza venatoria provinciale, con il concorso dei soggetti previsti, rispettivamente, dal comma 2 dell’articolo 19 della L. n. 157/1992 e dal comma 2 dell’articolo 17 della L.R. n. 50/1993. Tali Piani di controllo adottati dalle Province prima del completamento del percorso di trasferimento delle funzioni non fondamentali in materia di caccia e pesca, conclusosi il 30 settembre 2019, sono stati prorogati per un periodo di dodici e mesi e per ulteriori sei mesi, rispettivamente con DDR n. 18 del 07 febbraio 2020 e n. 357 del 28 dicembre 2020.

Ciò detto, con nota prot. n. 37640 del 27 gennaio 2021 è stata inoltrata all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) la richiesta di parere sul Piano regionale di controllo dei Corvidi (cornacchia grigia e gazza) per il periodo 2021-2025. Con nota prot. n. 12466 del 16 marzo 2021 l’ISPRA ha espresso parere favorevole alla proposta di piano elaborato dalla Regione apportando alcune migliorie al testo, che nel piano in approvazione hanno trovato recepimento (nota del direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria prot. n. 116428 del 12 marzo 2021).

Rispetto alla proposta di Piano di controllo condivisa con l’ISPRA, nelle more dell’assolvimento della procedura in materia di valutazione di incidenza, così come disciplinata dalla DGR n. 1400/2017, non viene prevista la possibilità di effettuare i prelievi di Corvidi, all’interno e fino ad una distanza di 200 m, dai Siti della Rete Natura 2000, così da evitare possibili effetti a carico di habitat e delle specie di cui alle direttive 92/43/CE e 2009/147/CE.

Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento si procede all’adozione, in recepimento dell’articolo 17, comma 2 della L.R. n. 50/1993, del “Piano di controllo dei Corvidi (Corvus cornix e Pica pica) nel territorio regionale (2021-2025)” di cui all’Allegato A al presente provvedimento, dando atto:

  • che il Piano ha l’obiettivo, sia di ridurre i danni agricoli intervenendo sulle colture sensibili di pregio, in particolare frutteti, colture orticole e specializzate, in relazione alle diverse fasi fenologiche (finalità di limitazione dei danni), sia, in via subordinata, a limitare la predazione di nidiate di alcune specie di fauna selvatica stanziale, allo scopo di tutelare e salvaguardare le naturali capacità riproduttive all’interno degli istituti di produzione e protezione faunistica (ZRC, zone di rispetto, centri pubblici e privati di produzione della selvaggina allo stato naturale), purché gli stessi siano assoggettati a forme di gestione che escludono il ricorso all’immissione di selvaggina prodotta in cattività o d’importazione finalizzata al prelievo venatorio;
  • che il Piano costituisce atto di indirizzo a supporto delle Strutture regionali competenti in materia faunistico-venatoria e ai Corpi o Servizi di Polizia provinciale, operanti nell’ambito del regime transitorio di cui alle leggi regionali n. 30/2016 e n. 30/2018 secondo le Convenzioni stipulate tra la Regione del Veneto, rappresentata dal Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria e le Province/Città Metropolitana, ovvero al Servizio regionale di vigilanza qualora attivato, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale n. 30/2016, nel periodo di vigenza del Piano. A tali Enti compete il controllo dei Corvidi in applicazione del combinato disposto di cui agli articoli 19, comma 2, della legge n. 157/1992, dell’articolo 17, comma 2, della L.R. n. 50/1993;
  • che il Piano costituisce cornice di riferimento per tutti gli “attori” a vario titolo coinvolti nelle attività di contenimento e controllo dei Corvidi, cornice sulla base della quale attivare ogni possibile sinergia volta al conseguimento dell’impegnativo obiettivo perseguito dal Piano in adozione;
  • che, ai sensi e per i fini di cui all’articolo 19 della L. n. 157/1992, è stato acquisito il parere dell’ISPRA le cui prescrizioni sono state puntualmente recepite all’interno del Piano oggetto di adozione.

Tenendo conto dei tempi necessari per la realizzazione delle attività preliminari all’attuazione del Piano conseguenti al presente provvedimento, si ritiene opportuno fissare al 31 dicembre 2025 il termine di durata del Piano regionale di controllo dei Corvidi (cornacchia grigia e gazza).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n.157;

VISTA la L.R. n.50/1993;

VISTA la L.R. n.30/2016;

VISTA la L. R. n. 18/2016;

VISTA la L.R. n. 30/2018;

CONSIDERATA la D.G.R. n. 1079/2019;

CONSIDERATE le DD.G.R. n. 357/2019, n. 1080/2019 e n. 697/2020;

CONSIDERATA la D.G.R. n. 715 del 08 luglio 2021;

VISTI i DD.D.R. n. 18/20120 e n. 357/2020;

VISTO l’articolo 2, comma 2, della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;

PRESO ATTO del parere formulato dall’I.S.P.R.A. con nota prot. n. 12466 del 16 marzo 2021;

RIASSUNTE le valutazioni di cui in premessa, facente parte integrante del presente provvedimento;

delibera

  1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di adottare, in applicazione dell’articolo 17, comma 2, della L.R. 9 dicembre 1993, n. 50, così come modificato dalla L.R. 7 agosto 2018, n. 30, l’Allegato A “Piano di controllo dei Corvidi (Corvus cornix e gazza) nel territorio regionale (2021-2025)” che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
  3. di dare atto:
  • che il Piano di cui al precedente punto 2 costituisce atto di indirizzo a supporto delle Strutture regionali competenti in materia faunistico-venatoria e ai Corpi o Servizi di Polizia provinciale, operanti nell’ambito del regime transitorio di cui alle leggi regionali n. 19/2015, n. 30/2016 e n. 30/2018 secondo le Convenzioni stipulate tra la Regione del Veneto, rappresentata dal Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria e le Province/Città Metropolitana, ovvero al Servizio regionale di vigilanza qualora attivato, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale n. 30/2016, nel periodo di vigenza del Piano. A tali Enti compete il controllo dei Corvidi in applicazione del combinato disposto di cui agli articoli 19, comma 2, della Legge n. 157/1992, dell’articolo 17, comma 2, della L.R. n. 50/1993;
  • che il Piano di cui al precedente punto 2 costituisce cornice di riferimento per tutti gli “attori” a vario titolo coinvolti nelle attività di contenimento e controllo dei Corvidi (cornacchia grigia e gazza), cornice sulla base della quale attivare ogni possibile sinergia volta al conseguimento dell’impegnativo obiettivo perseguito dal Piano in adozione;
  • che è stato acquisito il parere dell’ISPRA ai sensi e per i fini di cui all’art.19 della L.157/1992, le cui prescrizioni sono state puntualmente recepite all’interno del Piano oggetto di adozione.;
  1. di fissare al 31 dicembre 2025 il termine di durata del Piano regionale di controllo dei Corvidi;
  2. di stabilire che all’interno dei Siti della Rete Natura 2000 ed entro un raggio di 200 m dal perimetro degli stessi, nelle more dell’assolvimento della procedura in materia di valutazione di incidenza, così come disciplinata dalla D.G.R. n. 1400/2017, sarà consentito solo l’utilizzo dei metodi ecologici, mentre invece sarà vietato ogni tipo di prelievo di Corvidi (cornacchia grigia e gazza);
  3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  4. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell’esecuzione del presente atto;
  5. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_970_21_AllegatoA_453480.pdf

Torna indietro