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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 101 del 27 luglio 2021


Materia: Caccia e pesca

Deliberazione della Giunta Regionale n. 969 del 13 luglio 2021

Istituzione tavolo tecnico di coordinamento con funzioni consultive per gli interventi di controllo faunistico e gestionale in attuazione dei piani di controllo delle specie invasive disposti ai sensi del comma 2 art. 19 Legge 157/1992 e comma 2 art. 17 L. R. 50/1993.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si dispone l’istituzione di un tavolo tecnico di coordinamento con funzioni consultive per gli interventi di controllo faunistico e gestionale in attuazione dei piani di controllo delle specie invasive disposti ai sensi del comma 2 art. 19 Legge 157/1992 e comma 2 art. 17 L. R. 50/1993, nell’ottica di un approccio sinergico su tutto il territorio regionale soggetto a pianificazione faunistico - venatoria.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

Il riferimento per la gestione dei conflitti ascrivibili alla fauna selvatica e alla fauna domestica inselvatichita viene individuato nell’articolo 19 della citata legge n. 157/1992 e nell’articolo 17 della legge regionale n. 50/1993, che definiscono i motivi che possono portare all’autorizzazione di “piani di controllo” di specie selvatiche, anche nelle zone vietate alla caccia, motivi che devono rientrare tra quelli di seguito elencati:

  • per la migliore gestione del patrimonio zootecnico;
  • per la tutela del suolo;
  • per motivi sanitari;
  • per la selezione biologica;
  • per la tutela del patrimonio storico-artistico;
  • per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche.

Dette leggi stabiliscono inoltre che i piani di controllo debbano essere:

  • esercitati mediante impiego di tecniche che assicurino la selettività dell’azione;
  • praticati di norma mediante l’utilizzo di metodi ecologici;
  • autorizzati dalla Regione (fino al 30/09/2019 le Amministrazioni provinciali per delega) sentito il parere dell’I.S.P.R.A.:

Valutata l’inefficacia dei metodi ecologici la Regione può autorizzare un piano di abbattimento delle specie interessate che deve essere attuato:

  1. dalle guardie venatorie provinciali che possono avvalersi, coordinandoli, dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali viene attuato il piano, purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio e di copertura assicurativa, nonché da operatori selezionati e abilitati attraverso appositi corsi di preparazione al controllo della fauna selvatica (cd. “coadiutori nel controllo della fauna selvatica”);
  2. dalle guardie forestali (oggi Carabinieri Forestali);
  3. dalle guardie comunali munite di licenza per l’esercizio venatorio.

Il controllo faunistico di cui all’articolo 19 della legge n. 157/1992 rappresenta pertanto uno strumento volto a limitare situazioni circostanziate di grave danno alle attività e non deve essere inteso come un metodo generalizzato di contenimento numerico delle popolazioni selvatiche. In quest’ottica ed al fine di sortire i migliori risultati, è necessario individuare per tempo le realtà produttive dove si palesano gravi danni, sulle quali concentrare le azioni consentite.

L’articolo 11, comma 12 della Legge 11 agosto 2014, n.116 ha tuttavia modificato l'articolo 19, comma 2 della legge 157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, escludendo le nutrie, al pari di talpe, ratti, topi propriamente detti e arvicole, dalla fauna selvatica oggetto di tutela.

Detta esclusione ha comportato:

  • l’inapplicabilità, per la nutria, degli specifici piani di controllo previsti dall'art.19 della medesima legge 157/92, a norma del quale le ex Province hanno potuto predisporre piani di controllo numerico delle nutrie avvalendosi anche di operatori abilitati provvisti di porto di fucile ad uso caccia;
  • l’inapplicabilità dell’art. 28 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n.50 (articolo istitutivo del fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni da fauna selvatica) e, di conseguenza, l’irrisarcibilità degli ingenti danni arrecati dalla nutria alle produzioni agricole;
  • la “rivisitazione” della strategia regionale volta all’eradicazione e comunque al contenimento della nutria, e ciò anche sulla base dei chiarimenti della Circolare interministeriale prot. 21814 del 31/10/2014 del Ministero della Salute e del Ministero Politiche Agricole Alimentari Forestali, la quale, dando atto che le nutrie sono transitate dallo status di “fauna selvatica” (e quindi protetta) allo status di “specie nociva” alla stregua di animali infestanti e dannosi, confermava i due sostanziali effetti del richiamato intervento legislativo nazionale:
  1. trasferimento ai Comuni della competenza sulla gestione delle nutrie (sino ad allora in capo alle Regioni e/o alle Province);
  2. possibilità di utilizzo, nella gestione delle problematiche relative al sovrappopolamento delle nutrie, di tutti gli strumenti impiegati per le specie nocive oggetto di interventi di controllo a fini di eradicazione (analogamente a quanto si fa nelle derattizzazioni).

Le oggettive difficoltà operative incontrate dai Comuni nell’assolvimento della nuova incombenza, e i ricorsi amministrativi che hanno ostacolato l’applicazione delle ordinanze dei Sindaci, hanno determinato una situazione di disomogeneità nell’azione di contenimento della specie a livello regionale.

Anche in relazione alle suddette difficoltà è nuovamente intervenuto lo Stato, che con Legge n. 221 del 28/12/2015, pubblicata sulla G.U. n.13 del 18/1/2016 ed entrata in vigore il 2/2/2016, nel confermare  l’esclusione della nutria dalla fauna selvatica oggetto di tutela ai sensi della più volte richiamata Legge n. 157/1992, dispone che gli interventi per il controllo finalizzati all’eradicazione e comunque al controllo delle popolazioni di nutria vengano realizzati come disposto dall’art.19 della medesima Legge n. 157/1992. In base a tale disposizione l’attuazione dei piani di eradicazione/controllo numerico della nutria torna in capo alle Regioni in quanto titolari delle funzioni di controllo previste e disciplinate dal citato articolo 19.

La Legge regionale 26 maggio 2016, n. 15 ha successivamente definito le misure per il contenimento finalizzato alla eradicazione della nutria (Myocastor coypus), prevedendo la predisposizione di un Piano regionale triennale da parte della Giunta regionale.

Con D.G.R. n. 1545 del 10 ottobre 2016 veniva approvato il piano triennale di eradicazione della nutria, successivamente prorogato con DD.D.R. n. 18 del 07 febbraio 2020 e n. 357 del 28 dicembre 2020.

Alla riforma di Province e Città Metropolitane a seguito della legge n. 56/2014 (c.d. “legge Delrio”) e la contestuale individuazione, tra le cosiddette “funzioni non fondamentali”, della caccia e, in generale, dell’attività di tutela e gestione della fauna, hanno fatto seguito in Veneto la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”, Capo I “Riordino delle funzioni non fondamentali delle Province e della Città metropolitana di Venezia” e la legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 “Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25” “Definizione del modello organizzativo”, che hanno provveduto a delineare indirizzi e modalità organizzative per l’esercizio delle funzioni non fondamentali delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione. In particolare con la DGR n. 1079 del 30 luglio 2019 è stata stabilita al 01 ottobre 2019 la data del definitivo trasferimento delle funzioni in materia di caccia e pesca alla Regione.

Al fine di consentire le attività di controllo e vigilanza correlate alle funzioni non fondamentali riallocate in capo alla Regione e relative alla tutela e salvaguardia della fauna selvatica e all'attività di prelievo venatorio di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio", la sopracitata legge regionale n. 30/2016 ha altresì previsto l’istituzione del Servizio Regionale di Vigilanza.

In particolare, con la legge regionale n. 30/2016 è stato modificato l’articolo 17 della L.R. n. 50/1993, assegnando alla Giunta regionale il compito di autorizzare piani di abbattimento di fauna selvatica impattante, su parere dell’I.S.P.R.A.: funzione questa precedentemente di competenza delle Province, che nel tempo infatti hanno adottato i relativi piani di controllo delle diverse specie “problematiche” di fauna selvatica. Con la medesima legge è stato inoltre previsto, al comma 2 del sopracitato articolo 17, che “le operazioni di controllo sono svolte dal personale del Servizio regionale di vigilanza” e “dai soggetti previsti al comma 2 dell’articolo 19 della legge n. 157/1992 e da operatori muniti di licenza per l’esercizio dell’attività venatoria, all’uopo espressamente autorizzati dalla Giunta regionale, direttamente coordinati dal Servizio regionale di vigilanza”.

Con delibera di Giunta regionale n. 357 del 26 marzo 2019, l'attivazione del sopra richiamato Servizio regionale di vigilanza, è stata tuttavia temporaneamente sospesa, in attesa di un puntuale intervento - di rango nazionale - di modifica del vigente quadro normativo, che consenta di poter riconoscere anche a dipendenti appartenenti ai ruoli regionali le funzioni di Polizia giudiziaria e di Pubblica sicurezza. Ancora, la stessa DGR n. 357/2019, ha dato atto che, nel rispetto dei principi di continuità dell’azione amministrativa e nell’ambito della fase transitoria di cui trattasi, le funzioni di controllo e vigilanza, e quindi le funzioni di competenza del Servizio regionale di vigilanza, continuassero ad essere svolte dalle province e dalla Città metropolitana di Venezia, con oneri posti integralmente a carico del Bilancio della Regione del Veneto.

Proprio in merito allo svolgimento delle sopraccitate funzioni in tale regime transitorio è stata approvata la DGR 30 luglio 2019, n. 1080 «Attività di vigilanza e controllo in materia di caccia (legge regionale n. 50/1993) e di pesca (legge regionale n. 19/1998) nell’ambito del regime transitorio di cui alle leggi regionali n. 19/2015, n. 30/2016 e n. 30/2018. Approvazione dello schema di Convenzione tra le Province del Veneto, la Città metropolitana di Venezia e la Regione del Veneto.», successivamente modificata e integrata dalla D.G.R. n. 697/2020 «Attività di vigilanza e controllo in materia di caccia (legge regionale n. 50/1993) e di pesca (legge regionale n. 19/1998) nell'ambito del regime transitorio di cui alle leggi regionali n. 19/2015, n. 30/2016 e n. 30/2018. Adeguamento dello schema di Convenzione adottato con DGR n. 1080/2019 alle modifiche gestionali del regime convenzionale adottate con D.G.R. n. 1864/2019».

A seguito della sottoscrizione delle Convenzioni tra la Regione del Veneto, rappresentata dal Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria e le Province/Città Metropolitana, i Corpi di Polizia Provinciale/Locale assicurano, nelle more dell’attivazione del Servizio regionale di vigilanza e in riferimento al caso specifico dei piani di controllo, lo svolgimento delle attività di:

  • “controllo delle specie di fauna selvatica ai fini della prevenzione dei danni alle produzioni agricole, al patrimonio zootecnico, e più in generale alla zoocenosi;”
  • “supporto operativo per l’attuazione dei piani di abbattimento mediante diretto intervento oltre che di coordinamento/controllo del personale incaricato ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché dei piani di abbattimento in deroga;”
  • “supporto operativo per l’effettuazione di interventi di controllo della fauna selvatica nelle aree naturali protette con il coordinamento degli enti di gestione delle medesime aree;”
  • “attività di gestione faunistica delle specie aliene”.

In particolare, la legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 (BUR n. 63/2016), “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa in materia di politiche economiche, del turismo, della cultura, del lavoro, dell’agricoltura, della pesca, della caccia e dello sport”, all’articolo 70 aveva già disciplinato la realizzazione di piani regionali di controllo finalizzati alla gestione di gravi squilibri faunistici, assegnando alla Giunta regionale l’emanazione di indirizzi e disposizioni rivolte alle province e alla Città metropolitana di Venezia, nonché, per il tramite delle medesime, ai rispettivi Corpi o Servizi di Polizia provinciale, i quali, per la realizzazione dei piani regionali di controllo possono operare, sulla base degli indirizzi emanati dalla Giunta regionale, sull’intero territorio regionale.

In applicazione della previgente formulazione del comma 2 dell’articolo 17 della L.R. n. 50/1993, le Province e la Città Metropolitana di Venezia hanno, negli anni, provveduto alla redazione, approvazione ed attuazione di Piani di controllo, contenimento ed eventuale eradicazione indirizzati a varie specie appartenenti alla fauna selvatica e alla fauna domestica inselvatichita: tali piani hanno trovato concreta realizzazione attraverso l’attività svolta dalla Vigilanza venatoria provinciale, con il concorso dei soggetti previsti, rispettivamente, dal comma 2 dell’articolo 19 della L. n. 157/1992 e dal comma 2 dell’articolo 17 della L.R. n. 50/1993. Tali Piani di controllo adottati dalle Province prima del completamento del percorso di trasferimento delle funzioni non fondamentali in materia di caccia e pesca (conclusosi il 30 settembre 2019), oltre a quelli adottati dalla Regione per la specie nutria e cinghiale, rispettivamente con DGR n. 1545 del 10 ottobre 2016 e DGR n. 1155 del 19 luglio 2017, in parziale modifica della DGR n. 598 del 28 aprile 2017 sono stati prorogati per un periodo di dodici e mesi e per ulteriori sei mesi, rispettivamente con DDR n. 18 del 07 febbraio 2020 e n. 357 del 28 dicembre 2020.

L’adozione dei piani di controllo di nutria e cinghiale si sono resi necessari in quanto tali specie rappresentano, ad oggi, le principali, emergenze faunistiche la cui incontrollata proliferazione causa ingenti danni alle attività antropiche, tra cui gli ingenti danni alla rete idraulica del territorio dovuto alla consuetudine di questa specie di scavare gallerie e tane ipogee dallo sviluppo generale di diversi metri, e alle produzioni agricole ed agroalimentari, nonché  i rischi alla circolazione stradale. Da ultimo, si aggiunge il potenziale rischio sanitario rappresentato peste suina africana (sorveglianza passiva delle popolazioni di cinghiale).

La sentenza n. 21/2021 della Corte Costituzionale, decisione seppur riferita ad una norma della Regione Toscana,  ha dato  evidenza della piena legittimità della norma regionale (art. 17 comma 2 L.R. 50/1993) sul coinvolgimento, di soggetti ulteriori rispetto a quelli elencati dalla norma statale, in quanto ricoprono, nell’esercizio della loro attività, una funzione pubblica nell’attuazione dei piani di controllo, a seguito di specifica formazione e autorizzazione, per la tutela dell’ambiente, della fauna e della salvaguardia delle produzioni agricole, direttamente coordinati dal Servizio di Polizia provinciale.

Detti piani di controllo riguardano, in particolare, le seguenti specie invasive: nutria, cinghiale, volpe, cormorano, istrice, corvidi, colombo di città, tasso, daino, minilepre, per le quali vi è la necessità di interventi di controllo finalizzati a contenerne le popolazioni e quindi i danni arrecati alle attività antropiche. I piani in parola prevedono diverse modalità operative a seconda dei contesti territoriali di applicazione.

L’implementazione delle azioni e delle misure degli interventi di controllo, contenimento ed eventuale eradicazione, previste dai summenzionati piani, necessitano di un’attività di coordinamento delle azioni medesime al fine di garantire una maggiore incisività delle stesse dando, nel contempo, risposte efficaci e tempestive ai diversi portatori di interesse e realtà produttive presenti sul territorio.

Durante un incontro tenutosi il 14 giugno 2021 con i rappresentanti delle Associazioni venatorie, Associazioni agricole regionali, dell’AMBI Veneto e Parco Regionale dei Colli Euganei, tutti i presenti hanno concordati sulla necessità dell’istituzione del tavolo tecnico, in particolare per l’attuazione dei Piani di controllo e contenimento delle specie nutria e cinghiale che, oggi rappresentano le principali emergenze faunistiche in Veneto.

Tutto ciò premesso, si propone quindi l’istituzione di un tavolo tecnico di coordinamento con funzioni consultive di supporto all’attuazione dei piani di controllo (già adottati o in corso di adozione) con le seguenti rappresentanze:

  • Il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico – venatoria o un suo delegato con funzione di Presidente del tavolo;
  • Il Direttore della U.O. Coordinamento gestione ittica e faunistico – venatoria;
  • Il Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria o un suo delegato;
  • un Esperto tecnico della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico – venatoria;
  • un Esperto tecnico della U.O. Coordinamento gestione ittica e faunistico – venatoria.
  • un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera a, della Legge regionale 9 agosto 1999 n. 32;
  • un rappresentante per ogni Associazioni venatorie riconosciuta a livello regionale/nazionale;
  • un responsabile per ciascun Corpo/Servizio di Vigilanza venatoria ed ittica delle Province e della Città Metropolitana di Venezia;
  • un rappresentante dell’ANBI Veneto.

Il tavolo tecnico si occuperà, in particolare, dei seguenti aspetti:

  • verificare lo stato di attuazione dei piani;
  • formulare proposte su possibili attività di divulgazione e formazione presso i portatori di interesse delle misure attuative di contenimento e di prevenzione dei piani di controllo;
  • formulare eventuali proposte migliorative in sede di rinnovo/revisione dei piani stessi;
  • formulare proposte per il superamento di eventuali criticità nella massa in atto delle azioni di controllo e contenimento previste all’intero dei piani di controllo.

La nomina dei soggetti designati in rappresentanza delle diverse componenti del tavolo tecnico sarà formalizzata a cura del Direttore della Direzione Agroambiente, programmazione e gestione ittico faunistico venatoria.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n.157;

VISTA la L.R. n. 50/1993;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1143/2014;

VISTA la Legge 11 agosto 2014, n.116;

RICHIAMATA la Circolare interministeriale prot. 21814 del 31/10/2014 del Ministero della Salute e del Ministero Politiche Agricole Alimentari Forestali;

PRESO ATTO di quanto disposto dall’art.7, c.5 lett. a) della Legge 28 dicembre 2015, n. 221;

VISTA la L.R. n. 19/2015;

VISTA la L.R. n. 15/2016;

VISTA la L.R. n. 30/2016;

VISTA la L. R. n. 18/2016;

VISTA la L.R. n. 30/2018;

CONSIDERATA la DGR n. 1079 del 30 luglio 2019;

VISTE le DD.G.R.  n. 1545/2016, n. 598/2017, n. 1155/2017;

RICHIAMATE le DGR n. 357/2019, n. 1080/2019, n. 537/2020 e n. 697/2020;

VISTI i DD.D.R. n. 18/2020 e n. 357/2020;

VISTO l’articolo 2, comma 2, della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;

RIASSUNTE le valutazioni di cui in premessa, facente parte integrante del presente provvedimento;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di istituire il Tavolo tecnico di coordinamento, con funzioni consultive, per la programmazione e attuazione dei Piani di controllo delle specie invasive adottati ai sensi degli artt. 19 comma 2 Legge 157/1992 e 17 comma 2 L. R. 50/1993 composto dalle seguenti rappresentanze:

  • Il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico – venatoria o un suo delegato con funzione di Presidente del tavolo;
  • Il Direttore della U.O. Coordinamento gestione ittica e faunistico – venatoria;
  • Il Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria o un suo delegato;
  • un Esperto tecnico della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico – venatoria;
  • un Esperto tecnico della U.O. Coordinamento gestione ittica e faunistico – venatoria.
  • un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera a, della Legge regionale 9 agosto 1999 n. 32;
  • un rappresentante per ogni Associazioni venatorie riconosciuta a livello regionale/nazionale;
  • un responsabile per ciascun Corpo/Servizio di Vigilanza venatoria ed ittica delle Province e della Città Metropolitana di Venezia;
  • un rappresentante dell’ANBI Veneto.

Il tavolo tecnico si occuperà di:

  • verificare lo stato di attuazione dei piani;
  • formulare proposte su possibili attività di divulgazione e formazione presso i portatori di interesse delle misure attuative di contenimento e di prevenzione dei piani di controllo;
  • formulare eventuali proposte migliorative in sede di rinnovo/revisione dei piani stessi;
  • formulare proposte per il superamento di eventuali criticità nella massa in atto delle azioni di controllo e contenimento previste all’intero dei piani stessi.

3. di disporre che la nomina dei soggetti designati in rappresentanza delle diverse componenti del tavolo tecnico sarà formalizzata a cura del Direttore della Direzione Agroambiente, programmazione e gestione ittico faunistico venatoria;

4. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico – venatoria dell’esecuzione del presente provvedimento;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23, del decreto  legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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