Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 101 del 27 luglio 2021


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 955 del 13 luglio 2021

Rilascio dell'accreditamento istituzionale per attività di trasporto e trasporto e soccorso con ambulanza ai sensi della DGR n. 105 del 2 febbraio 2021 - DGR/CR n. 57 del 15 giugno 2021. Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002.

Note per la trasparenza

Con il provvedimento in esame si recepisce la DGR/CR n. 57 del 15 giugno 2021 in conclusione del procedimento di rilascio dell’accreditamento istituzionale per attività di trasporto o trasporto e soccorso con ambulanza.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” prevede all’art. 8-quater l’istituto dell’accreditamento istituzionale rilasciato a soggetti giuridici pubblici e privati erogatori di prestazioni sanitarie che risultino, fra l’altro, funzionali agli indirizzi di programmazione regionale allo scopo di garantire livelli essenziali ed uniformi di assistenza.

La Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali”, all’art. 19 ha specificato la disciplina dell’accreditamento istituzionale, subordinandone il rilascio al previo parere della Commissione regionale per l’investimento in tecnologia ed edilizia (CRITE) e al parere della commissione consiliare competente.

Con DGR n. 1363 del 16 settembre 2020 la Giunta regionale, in attuazione di quanto disposto dall’ art. 19 della Legge Regionale n. 22/2002, co.1 quinquies, in merito alla cadenza triennale del rilascio dell’accreditamento istituzionale riferito a nuovi soggetti, ha stabilito che “eventuali istanze di rilascio dell’accreditamento presentate nel 2020 saranno prese in considerazione nell’anno 2022, a valere dall’anno 2023”.

Successivamente, con DGR n. 105 del 2 febbraio 2021, la Giunta regionale, valutate le ricadute della pandemia di COVID-19 sull’intero SSR ed, in particolare, il conseguente aumento della domanda di servizi di trasporto e soccorso sanitario garantiti alle Aziende U.l.s.s. dai soggetti accreditati, sentito il Direttore del Dipartimento interaziendale funzionale regionale del Servizio Urgenza Emergenza Medica, istituito con la DGR n. 1367 del 6 settembre 2020, nonché Referente Area SUEM del Centro Regionale Emergenza e Urgenza di Azienda Zero, ha valutato opportuno prendere in considerazione le domande di accreditamento per attività di trasporto e trasporto e soccorso con ambulanza presentate nel 2020.

In conseguenza di quanto previsto dalla citata Deliberazione n. 105/2021 è stata avviato l’iter di rilascio dell’accreditamento istituzionale.

Alla luce delle indicazioni procedimentali suesposte, in attuazione del complesso iter procedurale disciplinato dalla Legge Regionale n. 22/2002, risulta quanto segue:

  • i soggetti, le cui domande di rilascio di accreditamento per attività di trasporto e trasporto e soccorso con ambulanza sono state presentate nel 2020, sono stati sottoposti ad attività di verifica sul possesso dei requisiti di accreditamento svolte da Azienda Zero con la contestuale presenza del direttore della Centrale Operativa del SUEM o suo delegato ai sensi della DGR n. 1515 del 29 ottobre 2015;
  • le domande di rilascio di nuovo accreditamento all’esito delle citate verifiche, sono state oggetto di parere nella seduta della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) del 3 maggio 2021, sentito il Direttore del Dipartimento interaziendale funzionale regionale del Servizio Urgenza Emergenza Medica, come da prot. reg. 212354 del 7 maggio 2021.

Nel corso della citata seduta la CRITE ha preso atto altresì della rinunce al procedimento presentate dall’Associazione Volontari Polesani dott. Eutichiano Ferraccioli con sede legale in Castelmassa (RO) Via San Martino n. 36, comunicata con nota prot. reg. 96557 del 2 marzo 2021 e da SET srl con sede legale in Padova via dell’Industria 23/b limitatamente alla sola sede operativa di Treviso, via A.Santelena, 5 di cui alla nota prot. reg. 211557 del 7 maggio 2021 nonché della non idoneità di O.d.V. Adige Soccorso con sede legale in Masi (PD) Via Este 15 come da report di Azienda Zero prot. reg. 134011 del 24 marzo 2021.

La Giunta regionale in ragione di dette conclusioni istruttorie, preso atto dell’esito favorevole dell’ulteriore approfondimento istruttorio richiesto dalla CRITE in capo ad una singola struttura, ha trasmesso, con nota prot. reg. 272921 del 16 giugno 2021, alla competente Commissione consiliare il provvedimento DGR/CR n. 57 del 15 giugno 2021, affinché potesse esprimere il parere previsto dall’art. 19 della Legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002.

La competente Commissione consiliare, nella seduta n. 24 del 29 giugno 2021, ha espresso parere favorevole all’unanimità (prot. reg. 293878 del 30 giugno 2021) in relazione al citato provvedimento.

A conclusione dell’iter istruttorio descritto, preso atto degli esiti non favorevoli come sopra riportati, si propone di procedere all'adozione del presente provvedimento finalizzato al rilascio dell’accreditamento istituzionale per attività di trasporto o trasporto e soccorso con ambulanza come da Allegato A.

Si dà atto che il rilascio dell’accreditamento istituzionale non costituisce vincolo per le Aziende Ulss e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del Decreto Legislativo n. 502/1992, alla cui stipulazione i Direttori Generali potranno procedere solo nel quadro delle regole programmatorie e procedimentali già stabilite dalla Regione del Veneto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali” e ss. mm. ii.;

VISTA la Legge Regionale 25 ottobre 2016, n. 19 “Istituzione dell’ente di governance della sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero”. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS”;

VISTA la DGR n. 1515 del 29 ottobre 2015 “Legge Regionale 27 luglio 2012, n. 26, Disciplina del sistema regionale di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza: definizione dei requisiti per l'accreditamento istituzionale. Deliberazione n. 187/CR del 29/12/2014”;

VISTA la DGR n. 105 del 2 febbraio 2021 “Determinazioni relative all'accreditamento istituzionale in materia di "trasporto con ambulanza" e "soccorso e trasporto con ambulanza" in rapporto al rafforzamento del sistema sanitario per superare l'emergenza da COVID-19”;

VISTA la DGR/CR n. 57 del 15 giugno 2021;

VISTI i report delle verifiche di Azienda Zero agli atti;

VISTO il parere della seduta della CRITE del 3 maggio 2021, prot. reg. 212354 del 7 maggio 2021;

VISTO il parere della competente Commissione consiliare prot. reg. 293878 del 30 giugno 2021;

VISTO l’art. 2 comma 2 della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare la conclusione del procedimento di accreditamento istituzionale con le risultanze di cui all’Allegato A a seguito dell’acquisizione del parere della competente Commissione consiliare ai sensi dell’art. 19, Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22;

3. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque con periodicità triennale;

4. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione del Veneto;

5. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionale non costituisce vincolo per le Aziende U.l.s.s. e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del Decreto Legislativo n. 502/1992, alla cui stipulazione i Direttori Generali potranno procedere solo nel quadro delle regole programmatorie e procedimentali già stabilite dalla Regione;

6. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l’altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell’ambito del soggetto giuridico accreditato; ovvero di soggetto giuridico non accreditato ma che sia soggetto al controllo di soggetto giuridico accreditato, secondo le linee guida definite con le organizzazioni sindacali della dirigenza medica e trasfuse nella DGR n.1314/2016; ciò al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, con il SSR;

7. di dare atto che l’Azienda U.l.s.s. di riferimento dovrà accertare, prima dell’eventuale stipula dell’accordo contrattuale, l’insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata nonché acquisire le comunicazioni antimafia come previste dalla vigente normativa;

8. di disporre in caso di accertate situazioni di incompatibilità originaria e/o sopravvenuta l’adozione di provvedimenti di autotutela o sanzionatori, ai sensi della Legge n. 241/1990 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;

9. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all’art. 20 della Legge regionale n. 22/2002, l’accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

10. di notificare il presente atto ai soggetti di cui all’Allegato A e di darne comunicazione alle Aziende U.l.s.s. competenti per territorio;

11. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

12. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

13. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

Dgr_955_21_AllegatoA_453468.pdf

Torna indietro