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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 98 del 23 luglio 2021


Materia: Enti locali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 945 del 13 luglio 2021

Riparto del contributo regionale a favore delle Unioni montane e delle Comunità montane per le spese correnti. Esercizio finanziario 2021 - primo semestre. Legge regionale 28 settembre 2012, n. 40, articolo 6 ter.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si provvede, sulla base dei criteri stabiliti dell’articolo 6ter della L.R. n. 40/2012, come modificata dalla 24 gennaio 2020, n. 2 “Disposizioni in materia di enti locali”, ad approvare il piano di riparto per la concessione dei contributi annuali, per un totale di € 500.000,00, a favore delle Unioni montane e delle Comunità montane del Veneto per le spese correnti relative all'esercizio finanziario 2021 - primo semestre.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.

La legge regionale 28 settembre 2012 n. 40 prevede agli articoli 6ter e 6quater la concessione di contributi rispettivamente per le spese correnti e per le spese di investimento, da ripartirsi annualmente con provvedimento della Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie montane.

In particolare l’art. 6ter relativo al contributo per il finanziamento delle spese correnti prevede i seguenti criteri di riparto:

a) in rapporto al numero delle funzioni amministrative e dei servizi relativi alle funzioni, svolti per conto dei comuni;

b) in base all’altimetria media del territorio della unione montana;

c) in proporzione alla popolazione residente nei territori montani quale risulta dalla somma dei dati ufficiali per comune risultati dall'ultimo censimento generale della popolazione;

d) in proporzione alla superficie montana del territorio della unione montana.

Tale contributo è finalizzato, come riportato al comma 1 del citato art. 6 ter, a favorire le attività delle Unioni montane. Tali attività, oltre a quelle individuate all’art. 5 della LR 40/2012, sono riconducibili anche all’esercizio delle funzioni amministrative attinenti alla LR 14/1992 “Disciplina della viabilità silvo-pastorale” e alla LR 23/1996 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”.

Dal punto di vista dei soggetti che possono partecipare al riparto, va evidenziato come attualmente, ai sensi della legge regionale n. 40/2012, risultano costituite le seguenti Unioni montane, risultanti dalla trasformazione delle Comunità montane preesistenti:

U.M. Agordina

U.M. Alpago

U.M. Cadore Longaronese Zoldo

U.M. Val Belluna

U.M. Bellunese Belluno-Ponte nelle Alpi

U.M. Centro Cadore

U.M. Comelico

U.M. Feltrina

U.M. Valle del Boite

U.M. del Grappa

U.M. Prealpi Trevigiane

U.M. Baldo-Garda

U.M. Alto Astico

U.M. Astico

U.M. del Bassanese

U.M. Pasubio Alto Vicentino

U.M. Spettabile Reggenza dei Sette Comuni

L’art. 6 quinques della LR 40/2012 stabilisce che, qualora una Unione montana chieda lo scioglimento e la liquidazione dell’ente, le funzioni attinenti all’area montana siano esercitate dalla provincia territorialmente competente. Le province che dovranno esercitare tali funzioni a seguito dello scioglimento di una Unione montana saranno pertanto beneficiarie del contributo per il finanziamento delle spese correnti riferito all’ambito territoriale della Unione montana che ha chiesto lo scioglimento (art. 6 ter LR 40/2012).

Con DGR 936/2020 si è attivata la procedura per lo scioglimento della UM Marosticense e la contestuale nomina di un commissario liquidatore per la definizione dei rapporti patrimoniali organizzativi, amministrativi e finanziari dell’ente. Con Decreto del Commissario liquidatore del 24/12/2020 viene stabilito che l’Unione Montana Marosticense è estinta a partire dal 01/01/2021.

Come previsto dall’art. 6 quinques della LR 40/2012, le funzioni attinenti all’area montana della ex UM Marosticense di cui all’art. 5 della LR 40/2012 nonché le altre funzioni amministrative, in particolare la LR 23/1996 e LR 14/1992, sono esercitate dalla Provincia di Vicenza e pertanto la stessa sarà assegnataria della quota del contributo regionale per le spese correnti afferenti all’ambito territoriale della ex UM Marosticense.

All'Unione montana del Monfenera Piave Cesen, costituitasi il 01/09/2015, non è mai stato erogato il fondo per le spese correnti (ex contributo per le spese di funzionamento – LR 19/92 art. 16) in quanto non avendo posto in essere gli adempimenti amministrativi necessari per il regolare svolgimento dell'attività istituzionale non sussistevano i presupposti amministrativi per ammettere la stessa al predetto riparto dei contributi.

Con DGR 1227/2020, a seguito delle disposizioni introdotte dalla LR 2/2020, sono state avviate le procedure per lo scioglimento dell’UM Monfenera Piave Cesen. Con lo stesso provvedimento si è proceduto al commissariamento della Unione montana medesima finalizzato alla definizione dei rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi e finanziari dell’ente con la predisposizione di un piano di successione.

La stessa delibera regionale ha individuato la Provincia di Treviso quale soggetto competente per le funzioni attinenti all’ambito territoriale dell’Unione montana Monfenera Piave Cesen di cui all’articolo 5 della L.R. 40/2012, nonché per l’attuazione delle seguenti normative:

• Legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”,

• Legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 “Disciplina della viabilità silvo-pastorale”.

Con DGR 1752/2020 è stato prorogato il commissariamento della UM Monfenera Piave Cesen al 30/06/2021.

Considerato altresì che il Commissario liquidatore ha sostanzialmente esaurito il proprio compito, si procede pertanto, in conseguenza di quanto disposto dalla DGR 1227/2020, di assegnare alla Provincia di Treviso, a partire dall’esercizio finanziario 2021, nelle more della presentazione del piano di successione del Commissario liquidatore approvato dagli enti subentranti, la quota del contributo regionale per le spese correnti afferenti all’ambito territoriale della UM Monfenera Piave Cesen al fine di favorire le attività attinenti all’area montana di cui all’articolo 5 della L.R. 40/2012, nonché per l’applicazione delle altre normative delegate (LR 23/96 e LR 14/92).

Con riferimento alle Comunità montane della Lessinia e Agno-Chiampo è da ricordare che la legge regionale n. 2/2020, all’art. 20, comma 2, prevede che le due succitate Comunità Montane, ove entro tre mesi dalla data dell'entrata in vigore della legge, non provvedano a costituirsi in unioni montane, secondo le direttive specifiche adottate dalla Giunta regionale, siano dichiarate sciolte con decreto del Presidente della Giunta regionale.

A tal proposito, con Decreti del Presidente della Giunta regionale n. 173 e n. 174 del 29/12/2020 è stato disposto lo scioglimento rispettivamente della CM Agno Chiampo e della CM della Lessinia. Contestualmente, con DGR n. 5/2021 e DGR n. 6/2021, si è provveduto alla nomina dei rispettivi commissari liquidatori della CM Agno Chiampo e della CM della Lessinia.

Nella prospettiva di una riorganizzazione territoriale dei due enti montani emersa dai confronti con i rispettivi comuni di appartenenza, si ritiene, in attesa della loro effettiva estinzione, di concedere anche per l’esercizio finanziario 2021 il contributo per le spese correnti al fine di garantire l’operatività amministrativa che ne permetta lo scioglimento. Come già stabilito negli gli anni precedenti, per il riparto del corrente esercizio finanziario si considererà l’ambito territoriale come definito nella LR 19/92 (ora abrogata dalla LR 2/2020) comprensivo anche dei comuni che avevano richiesto il recesso dalla rispettiva Comunità montana in quanto i due enti montani non hanno mai raggiuto un accordo per la loro trasformazione in Unione montana.

Con DGR del 25/05/2021, n. 659 si è provveduto al riconoscimento e approvazione provvisoria dell’ambito territoriale della Unione montana del Bassanese costituito dal territorio dei comuni di Bassano del Grappa, Pove del Grappa, Romano d'Ezzelino, Solagna e Valbrenta. L’Unione montana del Bassanese sostituisce l’Unione montana del Brenta (già Unione montana Valbrenta) con la riaggregazione del comune di Romano d’Ezzelino.

Si tratta ora di provvedere al trasferimento delle risorse finanziarie per le spese correnti disposte dal bilancio regionale per l’esercizio in corso a favore delle Unioni montane e Comunità montane e pari ad € 1.000.000,00.

Con il presente provvedimento viene previsto un primo riparto parziale pari al 50% della somma complessiva, riservando l’attribuzione della rimanente quota all’esito del completamento degli effetti della succitata norma transitoria di cui all’articolo 20 della legge regionale n. 2/2020, riferita alle due Comunità montane commissariate.

Quanto alla ponderazione e specificazione dei criteri di cui al succitato art. 6ter della legge regionale 40/2012, la stessa viene rappresentata nella tabella di cui all’allegato A) al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale. Nella stessa vengono, quindi, indicate le somme spettanti a ciascun soggetto all’esito della applicazione dei criteri così ponderati.

In merito alla suddetta ripartizione, il Consiglio delle autonomie montane riunitosi nella seduta del 20 aprile 2021 ha espresso parere favorevole per l’utilizzo degli stessi criteri di riparto adottati con DGR 573/2020. In particolare vengono mantenute uguali al 25% le ponderazioni dei quattro criteri di riparto di cui all’art. 6 ter della LR 40/2012.

In merito ai dati riferiti al criterio c) dell’art. 6 ter della LR 40/2012 riguardante la popolazione residente nei territori montani quale risulta dalla somma dei dati ufficiali per comune risultanti dall’ultimo censimento generale della popolazione, si ritiene, anche per il corrente anno finanziario, di utilizzare i dati del censimento generale della popolazione del 2011 nelle more del consolidamento dei dati dell’ultimo censimento e nel ricalcolo della popolazione montana da parte dei comuni parzialmente montani.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali";

VISTA la L.R. 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane";

VISTA la L.R. 24 gennaio 2020, n. 2 “Disposizioni in materia di enti locali”;

VISTA la legge reginale 29/12/2020, n. 39 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2021”;

VISTA la legge regionale 29/12/2020, n. 40 Legge di stabilità regionale 2021”;

VISTA la legge regionale 29/12/2020, n. 41 "Bilancio di previsione 2021-2023";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 376 del 31 marzo 2020;

VISTO il parere del Consiglio delle Autonomie Montane in data 20/04/2021;

VISTA la DGR n. 1839 del 29/12/2020 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2021-2023";

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 del 08/01/2021 "Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023"

VISTA la DGR n. 30 del 19/01/2020 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2021-2023";

VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

  1. di considerare le premesse quali parte integrante del presente provvedimento;
  1. di approvare, ai sensi dell’art. 6ter della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane" il riparto dei contributi regionali a favore delle Unioni montane e Comunità Montane del Veneto, per le spese correnti per l'esercizio 2021 primo semestre;
  1. di approvare, pertanto, l’allegato A) al presente provvedimento e che ne costituisce parte integrante e sostanziale, riportante il riparto di cui al succitato art. 6ter della legge regionale 40/2012, con l’indicazione delle quote spettanti ai singoli soggetti ammessi alla ripartizione;
  1. di determinare in € 500.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 104115 “Azioni regionali a favore delle Unioni montane - Trasferimenti correnti (art. 6 ter L.R. 28/09/2012 n. 40)” del Bilancio di previsione 2021-2023, che presenta sufficiente disponibilità;
  1. di dare atto che la Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
  1. di autorizzare il Direttore della Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi a impegnare i rimanenti € 500.000,00, afferenti alle spese correnti del secondo semestre 2021, entro il 30/11/2021, utilizzando gli stessi criteri della tabella di riparto di cui all’allegato A) qualora non intervengano modifiche all’assetto istituzionale delle Unioni montane/Comunità montane, anche a seguito dell’esito del completamento degli effetti della norma transitoria di cui all’art. 20 della legge n. 2/2020, riferita alle Comunità montane Agno Chiampo e Lessinia;
  1. di incaricare la Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi dell’esecuzione del presente atto;”
  1. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della legge regionale n. 1/2011;
  1. di dare atto che le attività di cui alla presente deliberazione non rientrano negli obiettivi DEFR 2021/2023;
  1. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  1. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_945_21_AllegatoA_453458.pdf

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