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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 101 del 27 luglio 2021


Materia: Demanio e patrimonio

Deliberazione della Giunta Regionale n. 942 del 13 luglio 2021

Autorizzazione alla domiciliazione della sede legale dell'Unione Navigazione Interna Italiana (U.N.I.I.) presso l'immobile regionale sito in Venezia, Fondamenta S. Lucia - Cannaregio 23.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si autorizza la domiciliazione della sede legale dell’Unione Navigazione Interna Italiana (U.N.I.I. – Codice Fiscale 80010560276) presso l’immobile di proprietà della Regione del Veneto sito in Venezia, Fondamenta S. Lucia – Cannaregio 23 ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del Codice Civile.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.

L’Unione Navigazione Interna Italiana è un organismo con personalità giuridica senza scopo di lucro che opera per il potenziamento, il coordinamento e lo sviluppo della navigazione interna e fluvio-marittima. L’Unione Navigazione Interna Italiana svolge essenzialmente un’attività di tipo promozionale finalizzata alla valorizzazione della rete di navigazione interna, ma riveste anche un ruolo importante nella predisposizione di studi e di proposte dirette all’incentivazione e allo sviluppo del settore, curando in particolare i rapporti con le autorità europee e con gli organismi e operatori nazionali ed internazionali del settore.

La Regione del Veneto ha rinnovato per l’anno 2021 l’adesione all’Unione Navigazione Interna Italiana, di cui è socia sin dal 1975.

L’Unione Navigazione Interna Italiana ha presentato alla Regione del Veneto una richiesta di domiciliazione per poter indicare la propria sede legale presso gli uffici della Regione del Veneto nel centro storico di Venezia, precisando che in ogni caso la sede operativa dell’associazione rimane presso Villa Widmann nel Comune di Mira.

Lo Statuto dell’Unione Navigazione Interna Italiana indica espressamente Venezia quale sede legale dell’associazione, con possibilità di istituire sedi periferiche in tutto il territorio nazionale qualora risultasse utile ad un miglior perseguimento degli scopi sociali.

La Regione del Veneto, per quanto sopra, accoglie la richiesta presentata dall’associazione, autorizzando l’Unione Navigazione Interna Italiana alla domiciliazione della sede legale presso l’immobile regionale  sito in Venezia, Fondamenta S. Lucia – Cannaregio 23, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del Codice Civile.

A seguito della domiciliazione in oggetto, il ritiro della corrispondenza o di altra documentazione relativa all’Unione Navigazione Interna Italiana rimane in capo alla stessa associazione, che manleva la Regione del Veneto da ogni responsabilità.

L’autorizzazione alla domiciliazione potrà venir meno a seguito di deliberazione della Giunta regionale, che potrà essere adottata senza alcun limite temporale da parte dell’Amministrazione regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’art. 2, comma 2, L.R. n. 54 del 31.12.2012 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria”.

delibera

  1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
  2. di autorizzare, nei termini indicati in premessa, la domiciliazione della sede legale dell’Unione Navigazione Interna Italiana (U.N.I.I. – Codice Fiscale 80010560276) presso l’immobile di proprietà regionale sito in Venezia, Fondamenta S. Lucia – Cannaregio 23, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del Codice Civile;
  3. di dare atto che l’Unione Navigazione Interna Italiana provvederà al ritiro della corrispondenza e di ogni altra documentazione ad essa relativa rimanendo alla Regione del Veneto solo mera responsabilità di custodia e non di recapito;
  4. di incaricare la Direzione Acquisti e Affari Generali dell’esecuzione del presente atto;
  5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

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