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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 90 del 09 luglio 2021


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 892 del 30 giugno 2021

DGR n. 382 del 30/03/2021 "Modifica della DGR n. 1895 del 29/12/2020 "Costituzione Fondo di disponibilità ed individuazione dell'importo degli emolumenti aggiuntivi della quota oraria - anno 2020. Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, i veterinari e le altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, Triennio 2016-2018, recepito in data 31/03/2020, art. 45". Aggiornamento.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si procede all’aggiornamento della DGR n. 382 del 30/03/2021 a seguito del parere della Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati (SISAC) di cui alla nota prot. n. 425 del 3/05/2021 di ulteriori precisazioni in merito alle modalità di costituzione del Fondo ex art. 45 dell’ACN vigente.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

L’ACN per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, i veterinari e le altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, Triennio 2016-2018, recepito in data 31/03/2020 e smi, all’art. 45 dispone:

  1. Allo scopo di incentivare lo svolgimento del rapporto di lavoro nell’ambito del S.S.N. dello specialista ambulatoriale, del veterinario e del professionista e l’ampliamento orario di incarico, agevolando l’attuazione di quanto previsto, in particolare, dal Piano nazionale di Governo delle Liste di Attesa, è istituita una indennità di disponibilità del rapporto convenzionale degli specialisti ambulatoriali interni, i veterinari e le altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali.
  2. L’indennità di cui al comma 1 è strettamente connessa allo svolgimento di incarichi di specialista ambulatoriale, veterinario o professionista convenzionato con il SSN ed è erogata, come emolumento aggiuntivo della quota oraria ai soli titolari di incarico a tempo indeterminato che nell’anno non svolgano attività libero professionale, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 42.
  3. L’indennità è corrisposta mensilmente agli specialisti ambulatoriali interni, ai veterinari e ai professionisti a tempo indeterminato con rapporto di lavoro di almeno 12 ore settimanali instaurato con una o più Aziende.
  4. Per la determinazione dell’importo dell’emolumento aggiuntivo della quota oraria di cui al comma 2, la Regione dispone di un fondo annuo stabilito, al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico dell’Azienda, in euro 0,39 (zero/39) per ora di attività.
  5. Annualmente la Regione determina la quota oraria che viene assegnata dalle Aziende ai soli aventi titolo di cui al comma 2, secondo i criteri definiti nei seguenti commi.
  6. Il Fondo annuale regionale, come determinato ai sensi del comma 4, viene ripartito annualmente sulla base del numero delle ore di incarico relative al precedente anno solare degli specialisti ambulatoriali interni, veterinari e professionisti di cui al comma 2.
  7. La quota oraria derivante dal calcolo di cui al comma 5 è assegnata, come disposto al comma 2, agli specialisti ambulatoriali interni, veterinari e professionisti aventi diritto nel limite massimo di euro 8,60 (otto/60) per ora, al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico dell’Azienda .  L’erogazione è subordinata alla presentazione entro il 15 gennaio di ogni anno, presso ciascuna Azienda in cui è instaurato l’incarico, di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’esclusività del rapporto di lavoro.
  8. Il venir meno di quanto previsto al comma 2 del presente articolo, o la mancata accettazione del completamento orario di cui all’art. 20, comma 2, comporta l’immediata revoca del diritto a percepire l’indennità di cui al presente articolo e la restituzione di quanto già corrisposto nell’anno.
  9. Allo specialista ambulatoriale, veterinario o professionista con riduzione dell’orario di incarico ai senti dell’art. 31, comma 5 del presente Accordo, ovvero allo specialista ambulatoriale che fruisca dell’Anticipo delle Prestazione Previdenziale (APP), non spetta l’indennità di cui al presente articolo.

La Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati (SISAC) ha fornito le seguenti indicazioni in merito all’attuazione dell’art. 45:

  • nota prot. n. 361 del 7/04/2020: «Per il solo anno corrente il termine di presentazione della dichiarazione di cui al comma 7 dell’art. 45, è stato fissato al 1 ottobre 2020.  Gli aventi diritto dovranno far pervenire entro il nuovo termine indicato, alla Azienda presso la quale è instaurato l’incarico, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di non aver svolto attività libero professionale (fatto salvo quanto previsto all’art. 42 dello stesso ACN) a far data dal 31/03/2020 (data di entrata in vigore dell’ACN e quindi delle previsioni normative dell’art. 45) e di non svolgerne nel corso del rimanente periodo fino al 31 dicembre 2020»;
  • nota prot. n. 739 del 4/09/2020: «Come tutti i fondi contrattuali disposti dagli AACCNN, anche quello ex art. 45 in esame è computato sulla base retributiva (e quindi oraria) degli aventi diritto (in questo caso gli incaricati a tempo indeterminato di tutti e tre i settori contrattuali). (…) Non vi è dubbio quindi sul fatto che le ore per le quali va moltiplicata la quota corrispondente a 0,39 € sono solo quelle a tempo indeterminato retribuite in favore degli specialisti, dei veterinari e dei professionisti. Quanto all’ulteriore dubbio sollevato ed inerente il riferimento temporale, soccorre lo stesso ACN nel qualificare il fondo in questione in “fondo annuo regionale” (cfr art. 45, comma 6).  Pertanto, il fondo si ridetermina e quantifica annualmente sulla base delle ore complessive a tempo indeterminato svolte e retribuite ai sensi dell’ACN nel precedente anno solare (mentre la ripartizione del fondo avviene sulla base del “numero di ore di incarico” relative allo stesso precedente anno solare»;
  • nota prot. n. 858 del 14/10/2020: «(…) si rappresenta che è corretto riconoscere agli aventi diritto che hanno dichiarato di non aver svolto attività libero professionale dal 31 marzo 2020 (data di entrata in vigore del presente ACN) e che si impegnano a non svolgerla fino al 31 dicembre 2020 non una “quota oraria Fondo 2020”, come ritenuto dall’odierna scrivente, bensì un valore derivante dalla ripartizione del fondo di piena disponibilità (decorrente dal 31 marzo 2020) in applicazione dei criteri definiti dall’art. 45. Infine, in merito all’ultimo dubbio sollevato, come già precisato in propria nota 739/2020, reperibile sul sito istituzionale della Scrivente, è lo stesso ACN a qualificare il fondo in questione come “fondo annuo regionale” (cfr art. 45, comma 6). Ciò significa che il fondo si ridetermina e si quantifica annualmente sulla base delle ore complessive a tempo indeterminato svolte e retribuite ai sensi dell’ACN nel precedente anno solare (mentre la ripartizione del fondo avviene sulla base del “numero di ore di incarico” relative al precedente anno solare). Non è pertanto ammissibile procedere ad una ripartizione del fondo in questione in corso d’anno in virtù di dichiarazioni sostitutive di atto notorio relative ad incarichi assegnati a tempo indeterminato in corso d’anno».

Al fine di dare attuazione all’art. 45 dell’ACN per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, i veterinari e le altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, Triennio 2016-2018, recepito in data 31/03/2020, la Regione ha approvato la DGR n. 1895 del 29/12/2020.

Con successivo parere prot. n. 187 del 15/02/2021, SISAC ha fornito ulteriori indicazioni precisando che: «(…) in applicazione dei criteri di cui all’art. 45, la costituzione del fondo (pari ad euro 0,39 per il numero delle ore complessive a tempo indeterminato svolte e retribuite ai sensi dell’ACN) e la ripartizione del fondo (in base al numero delle ore di incarico) sono entrambi temporalmente riferite all’anno solare precedente. Pertanto, l’indennità di esclusiva è erogabile ai soli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti già titolari di incarico a tempo indeterminato nell’anno solare precedente rispetto al momento di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’esclusività del rapporto. Tale domanda integra esclusivamente il perfezionamento della condizione cui soggiace il diritto retributivo che fino a quel momento è potenziale, in quanto le ore dello specialista, del veterinario o del professionista, sia quelle svolte e retribuite che quelle di incarico, hanno già contribuito rispettivamente alla costituzione del fondo e ad individuare la quota di ripartizione. Coloro che acquisiscono l’incarico dal 1 gennaio al 15 gennaio dell’anno di presentazione della dichiarazione in questione, non hanno potuto concorrere in alcun modo alla costituzione del fondo (ed alla determinazione della quota di ripartizione) e l’eventuale inclusione tra i percettori dell’emolumento rappresenterebbe, dunque, un esborso illegittimo a fronte di un onere non previsto né quantificato.

(…) Da ultimo si conferma che nell’articolo 45, ACN 31/03/2020 (…) proprio per dare certezza all’onere e determinare invarianza della spesa in corso d’anno, le parti hanno sancito esplicitamente il riferimento ad un “emolumento” corrisposto in forza delle “ore di incarico relative al precedente anno solare”.»

Preso atto di tale ulteriore parere e della comunicazione dell’Azienda ULSS n. 5 Polesana, che con nota prot. n. 4641 del 18/01/2021, agli atti degli uffici competenti, aveva comunicato alla Regione la rettifica dei dati precedentemente inviati, si era reso necessario con DGR n. 382 del 30/03/2021 modificare la citata DGR n. 1895 del 29/12/2020.

Con successivo parere, di cui alla nota prot. n. 425 del 3/05/2021, SISAC ha fornito precisazioni aggiuntive in merito alle modalità di costituzione del Fondo ex art. 45, in particolare chiarendo che non vi è «(…) alcuna ragione per escludere del computo ai fini della costituzione annua del fondo di cui all’art. 45 del vigente ACN, l’attività esterna ai sensi dell’art. 32 (commi 5, 6, 7 e 8) resa dagli specialisti, veterinari e professionisti che operano a tempo indeterminato.»

Alla luce di tutto ciò, la Regione ha provveduto a chiedere alle Aziende Sanitarie l’aggiornamento dei dati ai fini della costituzione annua del Fondo (comunicazioni agli atti degli uffici competenti) e ha definito nuovamente la consistenza del Fondo di disponibilità 2020 che risulta, pertanto, pari a € 569.692,15, al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico delle Aziende ULSS. Viste le note della SISAC prot. nn. 739 e 858 del 2020 e n. 187 del 2021, detto Fondo, solo per l’anno 2020, è ricalcolato in proporzione al periodo decorrente dal 31/03/2020, data di entrata in vigore dell’ACN in oggetto, al 31/12/2020, pari a mesi 9 (periodo utile ai fini dell’erogazione dell’indennità di disponibilità) per un totale pari di euro 427.269,13. Conseguentemente, ai sensi del comma 5 dell’art. 45, la Regione ha determinato la quota oraria in euro 1,10/ora.

L’indennità di esclusiva è erogabile ai soli Specialisti ambulatoriali interni/Veterinari e Professionisti già titolari di incarico a tempo indeterminato nell’anno solare precedente rispetto al momento della presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’esclusività del rapporto di lavoro per il 2020.  Le Aziende assegneranno l’indennità, con oneri previdenziali e fiscali a proprio carico, ai soli aventi titolo sulla base delle ore di incarico relative all’anno 2019 nei limiti del Fondo assegnato.

La Tabella di cui all’Allegato A) della DGR n. 382 del 30/03/2021 è, pertanto, sostituita dalla Tabella di cui all’Allegato A) del presente atto, parte integrante ed essenziale dello stesso.

E’ confermato che i costi derivanti dall’erogazione dell’indennità di disponibilità sono a carico dei bilanci aziendali.

Ad avvenuta erogazione dell’indennità di disponibilità agli aventi diritto, con successivo provvedimento saranno individuate, per ciascuna Azienda Sanitaria, le eventuali risorse residue del Fondo di disponibilità che andranno ad integrare le risorse aziendali previste per l’esecuzione delle Prestazioni di Particolare Interesse (P.P.I.), come previsto dall’art. 43, comma 8 - per gli Specialisti ambulatoriali interni/Veterinari - e dall’art. 44, comma 7 - per i Professionisti - dell’ACN vigente.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’ACN per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, i veterinari e le altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, Triennio 2016-2018, recepito in data 31/03/2020 e smi;

VISTE le note della Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati (SISAC) protocolli nn. 361, 739 e 858 del 2020 e nn. 187 e 425 del 2021;

VISTE le DD.GG.RR. n. 1895 del 29/12/2020 e n. 382 del 30/03/2021;

VISTO l’art. 2, comma 2, lett. o) della Legge Regionale n. 54 del 31/12/2012 recante «Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17/04/2012, n. 1 "Statuto del Veneto”»;

delibera

  1. di ritenere le premesse parte integrante del presente atto;
  2. di approvare, alla luce dell’ulteriore parere SISAC di cui alla nota prot. n. 425 del 3/05/2021, il Fondo di disponibilità degli specialisti ambulatoriali interni, dei veterinari e dei professionisti anno 2020, come determinato ai sensi dell’art. 45, comma 4 dell’ACN vigente pari a euro 569.692,15, al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico delle Aziende ULSS;
  3. di prendere atto che il Fondo, di cui al precedente punto 2, solo per l’anno 2020, è stato calcolato in proporzione al periodo decorrente dal 31/03/2020, data di entrata in vigore dell’ACN in oggetto, al 31/12/2020, pari a mesi 9 (periodo utile ai fini dell’erogazione dell’indennità di disponibilità) per un importo a euro 427.269,13, al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico delle Aziende ULSS;
  4. di sostituire la Tabella di cui all’Allegato A) della DGR n. 382 del 30/03/2021 con la Tabella di cui all’Allegato A), parte integrante ed essenziale del presente atto;
  5. di prendere atto che l’indennità di disponibilità sarà riconosciuta ai soli Specialisti ambulatoriali interni, Veterinari e Professionisti già titolari di incarico a tempo indeterminato nell’anno solare precedente, 2019, rispetto al momento della presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’esclusività del rapporto di lavoro per il 2020;
  6. di determinare per l’anno 2020 ai sensi del comma 5 dell’art. 45 dell’ACN vigente la quota oraria pari a euro 1,10/ora, da assegnarsi da parte delle Aziende ai soli aventi titolo, al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico dell’Azienda, sulla base delle ore di incarico relative all’anno 2019;
  7. di precisare che i costi derivanti dall’erogazione dell’indennità di disponibilità sono a carico dei bilanci aziendali;
  8. di rinviare, ad avvenuta erogazione dell’indennità di disponibilità agli aventi diritto, a successivo provvedimento l’individuazione delle eventuali risorse residue del Fondo di disponibilità che andranno ad integrare le risorse aziendali previste per l’esecuzione delle Prestazioni di Particolare Interesse (P.P.I.), come previsto dall’art. 43, comma 8 - per gli Specialisti ambulatoriali interni/Veterinari - e dall’art. 44, comma 7 - per i Professionisti - dell’ACN vigente;
  9. di incaricare l’U.O. Cure Primarie e Strutture Socio-Sanitarie Territoriali afferente alla Direzione Programmazione Sanitaria-LEA dell’esecuzione del presente atto;
  10. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  11. di disporre la pubblicazione in forma integrale del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

(seguono allegati)

Dgr_892_21_AllegatoA_452410.pdf

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