Home » Dettaglio Deliberazione della Giunta Regionale
Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 892 del 30 giugno 2021
DGR n. 382 del 30/03/2021 "Modifica della DGR n. 1895 del 29/12/2020 "Costituzione Fondo di disponibilità ed individuazione dell'importo degli emolumenti aggiuntivi della quota oraria - anno 2020. Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, i veterinari e le altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, Triennio 2016-2018, recepito in data 31/03/2020, art. 45". Aggiornamento.
Con il presente atto si procede all’aggiornamento della DGR n. 382 del 30/03/2021 a seguito del parere della Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati (SISAC) di cui alla nota prot. n. 425 del 3/05/2021 di ulteriori precisazioni in merito alle modalità di costituzione del Fondo ex art. 45 dell’ACN vigente.
L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
L’ACN per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, i veterinari e le altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, Triennio 2016-2018, recepito in data 31/03/2020 e smi, all’art. 45 dispone:
La Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati (SISAC) ha fornito le seguenti indicazioni in merito all’attuazione dell’art. 45:
Al fine di dare attuazione all’art. 45 dell’ACN per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, i veterinari e le altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, Triennio 2016-2018, recepito in data 31/03/2020, la Regione ha approvato la DGR n. 1895 del 29/12/2020.
Con successivo parere prot. n. 187 del 15/02/2021, SISAC ha fornito ulteriori indicazioni precisando che: «(…) in applicazione dei criteri di cui all’art. 45, la costituzione del fondo (pari ad euro 0,39 per il numero delle ore complessive a tempo indeterminato svolte e retribuite ai sensi dell’ACN) e la ripartizione del fondo (in base al numero delle ore di incarico) sono entrambi temporalmente riferite all’anno solare precedente. Pertanto, l’indennità di esclusiva è erogabile ai soli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti già titolari di incarico a tempo indeterminato nell’anno solare precedente rispetto al momento di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’esclusività del rapporto. Tale domanda integra esclusivamente il perfezionamento della condizione cui soggiace il diritto retributivo che fino a quel momento è potenziale, in quanto le ore dello specialista, del veterinario o del professionista, sia quelle svolte e retribuite che quelle di incarico, hanno già contribuito rispettivamente alla costituzione del fondo e ad individuare la quota di ripartizione. Coloro che acquisiscono l’incarico dal 1 gennaio al 15 gennaio dell’anno di presentazione della dichiarazione in questione, non hanno potuto concorrere in alcun modo alla costituzione del fondo (ed alla determinazione della quota di ripartizione) e l’eventuale inclusione tra i percettori dell’emolumento rappresenterebbe, dunque, un esborso illegittimo a fronte di un onere non previsto né quantificato.
(…) Da ultimo si conferma che nell’articolo 45, ACN 31/03/2020 (…) proprio per dare certezza all’onere e determinare invarianza della spesa in corso d’anno, le parti hanno sancito esplicitamente il riferimento ad un “emolumento” corrisposto in forza delle “ore di incarico relative al precedente anno solare”.»
Preso atto di tale ulteriore parere e della comunicazione dell’Azienda ULSS n. 5 Polesana, che con nota prot. n. 4641 del 18/01/2021, agli atti degli uffici competenti, aveva comunicato alla Regione la rettifica dei dati precedentemente inviati, si era reso necessario con DGR n. 382 del 30/03/2021 modificare la citata DGR n. 1895 del 29/12/2020.
Con successivo parere, di cui alla nota prot. n. 425 del 3/05/2021, SISAC ha fornito precisazioni aggiuntive in merito alle modalità di costituzione del Fondo ex art. 45, in particolare chiarendo che non vi è «(…) alcuna ragione per escludere del computo ai fini della costituzione annua del fondo di cui all’art. 45 del vigente ACN, l’attività esterna ai sensi dell’art. 32 (commi 5, 6, 7 e 8) resa dagli specialisti, veterinari e professionisti che operano a tempo indeterminato.»
Alla luce di tutto ciò, la Regione ha provveduto a chiedere alle Aziende Sanitarie l’aggiornamento dei dati ai fini della costituzione annua del Fondo (comunicazioni agli atti degli uffici competenti) e ha definito nuovamente la consistenza del Fondo di disponibilità 2020 che risulta, pertanto, pari a € 569.692,15, al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico delle Aziende ULSS. Viste le note della SISAC prot. nn. 739 e 858 del 2020 e n. 187 del 2021, detto Fondo, solo per l’anno 2020, è ricalcolato in proporzione al periodo decorrente dal 31/03/2020, data di entrata in vigore dell’ACN in oggetto, al 31/12/2020, pari a mesi 9 (periodo utile ai fini dell’erogazione dell’indennità di disponibilità) per un totale pari di euro 427.269,13. Conseguentemente, ai sensi del comma 5 dell’art. 45, la Regione ha determinato la quota oraria in euro 1,10/ora.
L’indennità di esclusiva è erogabile ai soli Specialisti ambulatoriali interni/Veterinari e Professionisti già titolari di incarico a tempo indeterminato nell’anno solare precedente rispetto al momento della presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’esclusività del rapporto di lavoro per il 2020. Le Aziende assegneranno l’indennità, con oneri previdenziali e fiscali a proprio carico, ai soli aventi titolo sulla base delle ore di incarico relative all’anno 2019 nei limiti del Fondo assegnato.
La Tabella di cui all’Allegato A) della DGR n. 382 del 30/03/2021 è, pertanto, sostituita dalla Tabella di cui all’Allegato A) del presente atto, parte integrante ed essenziale dello stesso.
E’ confermato che i costi derivanti dall’erogazione dell’indennità di disponibilità sono a carico dei bilanci aziendali.
Ad avvenuta erogazione dell’indennità di disponibilità agli aventi diritto, con successivo provvedimento saranno individuate, per ciascuna Azienda Sanitaria, le eventuali risorse residue del Fondo di disponibilità che andranno ad integrare le risorse aziendali previste per l’esecuzione delle Prestazioni di Particolare Interesse (P.P.I.), come previsto dall’art. 43, comma 8 - per gli Specialisti ambulatoriali interni/Veterinari - e dall’art. 44, comma 7 - per i Professionisti - dell’ACN vigente.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l’ACN per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, i veterinari e le altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, Triennio 2016-2018, recepito in data 31/03/2020 e smi;
VISTE le note della Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati (SISAC) protocolli nn. 361, 739 e 858 del 2020 e nn. 187 e 425 del 2021;
VISTE le DD.GG.RR. n. 1895 del 29/12/2020 e n. 382 del 30/03/2021;
VISTO l’art. 2, comma 2, lett. o) della Legge Regionale n. 54 del 31/12/2012 recante «Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17/04/2012, n. 1 "Statuto del Veneto”»;
delibera
(seguono allegati)
Torna indietro