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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 94 del 16 luglio 2021


Materia: Trasporti e viabilità

Deliberazione della Giunta Regionale n. 874 del 30 giugno 2021

Approvazione dei criteri per l'assegnazione di contributi a favore della sicurezza stradale per la rete viaria comunale, funzionale a raggiungere siti a valenza paesaggistico-naturalistica, di interesse storico-artistico, d'interesse religioso e di valenza turistica. Legge Regionale 30.12.1991, n. 39, art. 9 "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale". D.G.R. n. 41/CR del 20.05.2021.

Note per la trasparenza

Con la presente deliberazione si procede all’avvio delle procedure per la concessione di contributi, al fine dell’attuazione di interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale lungo la rete viaria comunale, funzionale a raggiungere siti a valenza paesaggistico-naturalistica, di interesse storico-artistico, d’interesse religioso e di valenza turistica ai sensi dell’art. 9 della L.R. 39/1991.

Il Vicepresidente Elisa De Berti riferisce quanto segue.

L’art. 9 della Legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 e le sue successive modifiche ed integrazioni stabilisce che la Giunta regionale possa provvedere al finanziamento di interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale sulla rete viaria comunale nei settori individuati dall’art. 3 della medesima legge, con una misura massima dell’80% della spesa prevista.

A tale riguardo la norma prevede che la Giunta regionale, sentita preliminarmente la competente Commissione consiliare, individui i criteri di assegnazione dei contributi

Per quanto sopra, si ritiene, nell’ambito riferito “all’ammodernamento delle strutture esistenti” (specificamente individuato dalla citata Legge regionale), di avviare una linea di contributo volto a migliorare la rete viaria comunale, funzionale a raggiungere siti a valenza paesaggistico-naturalistica, di interesse storico-artistico, d’interesse religioso e di valenza turistica nel territorio veneto.

Sulla base di tale disposizione i Comuni interessati potranno presentare non più di una proposta d’intervento, il cui costo complessivo da quadro economico non potrà essere pari o eccedere a Euro 100.000,00, composta da una domanda di ammissione al finanziamento con i relativi annessi, riportati quale Allegato A al presente provvedimento.

Tale documentazione dovrà essere trasmessa esclusivamente in formato digitale, pena decadenza dal bando, a mezzo Posta Elettronica Certificata, secondo le modalità previste ed indicate nella pagina
https://www.regione.veneto.it/web/affari-generali/pec-regione-veneto, pena esclusione dal bando.

L’Amministrazione regionale pertanto si ritiene sollevata dalla responsabilità sull’inosservanza di quanto riportato nel richiamato sito.

Il termine previsto per la presentazione delle domande risulta fissato in 30 gg decorrenti dalla pubblicazione del bando nel Bollettino ufficiale della Regione (comma 3, art. 9, LR 39/91).

Per quanto concerne la formulazione della graduatoria di priorità, si propone di adottare i seguenti criteri di valutazione delle proposte d’intervento presentate:

  • per maggiore rilevanza dei siti interessati a valenza paesaggistico-naturalistica, di interesse storico-artistico, d’interesse religioso e di valenza turistica, posti nel territorio regionale (massimo punti 40/100);
  • per le finalità dell’intervento in coerenza agli obiettivi del bando, in relazione al raggiungimento di una maggior sicurezza del tratto stradale interessato e migliore accessibilità del territorio (massimo punti 20/100);
  • per importo vengono ritenuti prioritari gli interventi che prevedono una spesa ammissibile, ai sensi della L.R. n. 27/2003, superiore o uguale ad € 30.000,00 ed inferiore a Euro 100.000,00, con preferenza agli importi inferiori all’interno di tale fascia di valori (massimo punti 15/100);
  • per maggior quota percentuale di cofinanziamento con fondi a carico dell’Ente proponente; il rapporto viene determinato sul costo complessivo, con il limite massimo inferiore ad Euro 100.000,00 (massimo punti 20/100);
  • per sinistrosità stradale e relativo danno sociale (massimo punti 5/100) in relazione ai dati di incidentalità trasmessi e documentati.

A parità di punteggio conseguito verrà riconosciuta priorità alle Amministrazioni con maggiore quota percentuale a proprio carico, tra queste il livello di progettazione più avanzato e per quest’ultime il danno sociale più elevato.

La quota di compartecipazione regionale è determinata nella misura massima dell’80 % della spesa ammissibile. 

Successivamente, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, sentita la competente Commissione consiliare, individuerà gli interventi ammissibili al finanziamento e l’entità dei relativi contributi, nel limite delle risorse destinate.

Si specifica che per gli interventi ammessi a finanziamento è prevista la conclusione di un specifico Accordo di Programma, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 35/2001, secondo lo schema di cui all’Allegato B; la successiva conferma del contributo, con il relativo impegno contabile, avverrà mediante decreto direttoriale.

Al fine di consentire alla Regione una corretta programmazione dei flussi di cassa è previsto altresì l’obbligo da parte delle Amministrazioni ammesse a beneficiarie del contributo a presentare un crono programma di esecuzione con piano di spesa associato, che risulterà parte integrante al previsto Accordo di Programma.

Si rende noto che il termine per l’avvio della procedura pubblica per l’affidamento dei lavori ammessi a finanziamento da parte dell’Amministrazione comunale viene fissato entro 18 mesi dalla stipula del previsto Accordo di Programma e la conclusione degli stessi, con presentazione della relativa documentazione finale, di cui alla L.R. 27/2003, art 54, entro i successivi 36 mesi. Il mancato rispetto di tali tempistiche potrà comportare la revoca per la quota di contributo non ancora rendicontata da parte del soggetto beneficiario.

Considerato che con DGR n. 41/CR del 20 maggio 2021, la Giunta regionale ha richiesto il prescritto parere alla competente Commissione consiliare, espresso dalla Commissione stessa in data 10 giugno 2021, si propone con il presente provvedimento di procedere quindi alla approvazione del bando, con le modalità e i criteri determinati nella DGR n. 41/CR del 20 maggio 2021, al fine della formulazione della graduatoria di priorità degli interventi atti a migliorare la mobilità e la sicurezza lungo la rete viaria comunale, funzionale a raggiungere siti a valenza paesaggistico-naturalistica, di interesse storico-artistico, d’interesse religioso e di valenza turistica.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’art. 9 della Legge regionale n. 39 del 30.12.1991 e s. m. e i.;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 41/CR del 20.05.2021;

ATTESO che in data 10.06.2021 è intervenuto il previsto parere n. 57 della Seconda Commissione consiliare;

VISTO l’art. 2 co. 2 lett. f della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s. m. e i.;

delibera

  1. di richiamare quanto riportato nelle premesse del presente provvedimento;
  2. di individuare, per l’assegnazione dei contributi di cui all’art. 9 della L.R. 39/91, tesi all’ammodernamento e miglioramento della rete viaria comunale funzionale a raggiungere siti a valenza paesaggistico-naturalistica, di interesse storico-artistico, d’interesse religioso e di valenza turistica nel territorio veneto, i seguenti criteri:
  • per maggiore rilevanza dei siti interessati a valenza paesaggistico-naturalistica, di interesse storico-artistico, d’interesse religioso e di valenza turistica, posti nel territorio regionale (massimo punti 40/100);
  • per le finalità dell’intervento in coerenza agli obiettivi del bando, in relazione al raggiungimento di una maggior sicurezza del tratto stradale interessato e migliore accessibilità del territorio (massimo punti 20/100);
  • per importo vengono ritenuti prioritari gli interventi che prevedono una spesa ammissibile, ai sensi della L.R. n. 27/2003, superiore o uguale ad € 30.000,00 ed inferiore a Euro 100.000,00, con preferenza agli importi inferiori all’interno di tale fascia di valori (massimo punti 15/100);
  • per maggior quota percentuale di cofinanziamento con fondi a carico dell’Ente proponente. Il rapporto viene determinato sul costo complessivo, con il limite massimo inferiore ad Euro 100.000,00 (massimo punti 20/100);
  • per sinistrosità stradale e relativo danno sociale (massimo punti 5/100) in relazione ai dati di incidentalità trasmessi e documentati;
  • a parità di punteggio conseguito verrà riconosciuta priorità alle Amministrazioni con maggiore quota percentuale a proprio carico, tra queste il livello di progettazione più avanzato e per quest’ultime il danno sociale più elevato;
  • il costo complessivo desumibile dal quadro economico, non potrà essere pari o eccedere l’importo di Euro 100.000,00 e l’assegnazione dei finanziamenti ai Comuni è stabilita nella misura massima dell’80 % della spesa ammissibile e comunque nel limite delle risorse destinate dal bilancio regionale;
  • i Comuni interessati potranno presentare non più di una proposta d’intervento, il cui livello di progettazione non potrà essere inferiore al progetto di fattibilità tecnica ed economica, di cui all’art. 23 del D.Lgs 50/2016, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9, comma 2, lettera b), della L.R. 39/1991;
  1. di dare atto che il termine ultimo per l’avvio della procedura pubblica per l’affidamento dei lavori ammessi a finanziamento da parte dell’Amministrazione comunale è fissato entro 18 mesi dalla stipula del previsto Accordo di Programma e che la conclusione degli stessi, con presentazione della relativa documentazione finale, di cui alla L.R. 27/2003, art 54, avvenga entro i successivi 36 mesi, prevedendo che il mancato rispetto potrà comportare la conseguente revoca per la quota di contributo non ancora rendicontata da parte del soggetto beneficiario;
  2. di stabilire che la documentazione minima da presentarsi, pena esclusione dal bando, risulta essere composta da:
  • schema di domanda e relativi annessi riportati quale Allegato A al presente provvedimento;
  • relazione dell’intervento con relativi dati sinistrosità e provvedimenti deliberativi di approvazione del progetto, (lettera a) e b), comma 3, art. 9, L.R. 39/91), con livello minimo progetto di fattibilità tecnica ed economica, nonché elaborato grafico riassuntivo della proposta d’intervento formulata e sua contestualizzazione sul territorio con evidenza dei siti a valenza paesaggistico-naturalistica, di interesse storico-artistico, d’interesse religioso e di valenza turistica interessati dall’opera (tavola sinottica).Tale documentazione minima dovrà essere trasmessa esclusivamente in formato digitale a mezzo Posta Elettronica Certificata, secondo le modalità previste ed indicate nella pagina https://www.regione.veneto.it/web/affari-generali/pec-regione-veneto, pena esclusione dal bando. L’Amministrazione regionale declina ogni responsabilità sulla mancata o non corretta ricezione per l’inosservanza di quanto riportato nel richiamato sito da parte delle Amministrazioni comunali;
  1. di approvare lo schema di Accordo di Programma, da concludere secondo le procedure di cui all’art. 32 della Legge Regionale 29.11.2001, n. 35, per l’assegnazione dei contributi ex art. 9 L.R. n. 39/91, come riportato quale Allegato B al presente provvedimento;
  2. di dare atto che al fine di consentire alla Regione una corretta programmazione dei flussi di cassa è stabilito l’obbligo da parte delle Amministrazioni, che saranno ammesse a beneficiare del contributo, di presentare un crono programma impegnativo di esecuzione con relativo piano di spesa associato, che risulterà parte integrante al previsto Accordo di Programma di cui al precedente punto 5;
  3. di fissare, a pena esclusione, il termine ultimo per la presentazione delle domande entro le ore 12:00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Regionale della presente deliberazione a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo:

infrastrutturetrasporti@pec.regione.veneto.it

con oggetto:“Direzione Infrastrutture e Trasporti - Unità Organizzativa Infrastrutture Strade e Concessioni - L.R. 39/91, art. 9 - Assegnazione di contributi a favore della sicurezza stradale per la rete viaria comunale, funzionale a raggiungere siti a valenza paesaggistico-naturalistica, di interesse storico-artistico, d’interesse religioso e di valenza turistica. Bando 2021.”

La Regione del Veneto non assume responsabilità sulla mancata o non corretta ricezione nei termini per l’inosservanza di quanto riportato alla pagina internet
https://www.regione.veneto.it/web/affari-generali/pec-regione-veneto, nonché per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito P.E.C. e/o oggetto da parte dell’Amministrazione concorrente o comunque imputabili a fatto di terzi;

  1. di confermare che il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio, pertanto non è ammesso l’invio di documentazione integrativa oltre tale termine;
  2. di confermare che ogni Ente non potrà presentare più di una proposta di intervento e che la stessa dovrà essere trasmessa con unico invio a mezzo P.E.C., pena esclusione dell’Amministrazione proponente alla procedura di bando;
  3. di stabilire che la graduatoria resterà valida per un biennio;
  4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 26 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;
  5. di dare atto che alla copertura finanziaria conseguente al presente provvedimento si provvederà con risorse allocate sul competente capitolo di spesa n. 45288 e nei limiti delle risorse in esso destinate;
  6. di incaricare la U.O. Infrastrutture Strade e Concessioni della Direzione Infrastrutture e Trasporti dei conseguenti adempimenti tecnico-amministrativi;
  7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  8. di pubblicare la presente deliberazione, completa di premesse ed allegati, nel Bollettino ufficiale e nel sito Internet della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_874_21_AllegatoA_452394.pdf
Dgr_874_21_AllegatoB_452394.pdf

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