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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 88 del 02 luglio 2021


Materia: Mostre, manifestazioni e convegni

Deliberazione della Giunta Regionale n. 822 del 22 giugno 2021

Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2026. Approvazione del Broadcast Refund Agreement e dello schema di lettera di garanzia a supporto dell'adempimento degli obblighi da esso derivanti, da parte della Fondazione Milano Cortina 2026 quale OCOG Approvazione dello schema di lettera di patronage a supporto della Fondazione Milano Cortina 2026 quale OCOG.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, nell’ambito delle attività connesse all’organizzazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, si approva lo schema di accordo, denominato “Broadcast Refund Agreement” avente ad oggetto la disciplina dell’eventuale obbligo di rimborso al CIO delle somme anticipate per i diritti televisivi dei Giochi, in ragione di eventi imprevisti e lo schema di lettera di garanzia a supporto dell’adempimento degli obblighi da esso derivanti, da parte della Fondazione Milano Cortina 2026 quale OCOG.

Si approva, infine, lo schema di lettera di patronage, che la Fondazione Milano Cortina 206 in qualità di OCOG potrà utilizzare nei rapporti con gli istituti bancari.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.

Nel corso dell'Assemblea generale del CIO a Losanna il 24 giugno del 2019, le città di Milano e di Cortina d’Ampezzo sono state elette per ospitare i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2026, la cui organizzazione è divenuto un obiettivo concreto e strategico dei predetti Enti.

A seguito di tale assegnazione, nell’ambito della stessa Assemblea generale del CIO del 24 giugno 2019, tra il CIO, il CONI, le Città di Milano e di Cortina d’Ampezzo, la Regione del Veneto e la Regione Lombardia è stato sottoscritto l’Host City Contract, recante i principi fondamentali che dovranno disciplinare l’organizzazione e lo svolgimento dei Giochi.

In seguito è intervenuta la legge 8 maggio 2020, n. 31, di conversione del decreto legge 11 marzo 2020, n. 16, recante “Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonche' in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria”, che ha definito modello di Governance dei Giochi Olimpici, secondo i principi dettati dalla disciplina olimpica e dal Dossier di Candidatura.

Da un lato, è già operativo il Comitato organizzativo, costituito in data 9 dicembre 2019 nella forma giuridica della Fondazione di diritto privato, denominata Fondazione Milano Cortina 2026, previa approvazione dei relativi atti con DGR n. 1687 del 19 novembre 2019 e DGR n. 173 del 14 febbraio 2020.

Dall’altro lato, ad oggi è in fase di costituzione la Società denominata “Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 s.p.a.”, prevista dall’art. 3 del citato decreto legge 11 marzo 2020, n. 16, che avrà il compito di dare attuazione al Piano di interventi, relativo alla realizzazione delle opere necessarie ai Giochi, per la cui costituzione, con DGR n. 445 del 6 aprile 2021 sono stati approvati i relativi schemi di D.P.C.M. e di statuto della Società con alcune proposte di integrazione concordate tra gli Enti interessati.

In forza di quanto previsto nell’Host City Contract, la Fondazione Milano Cortina 2026 è subentrata, in qualità di OCOG, nell’Host City Contract, mediante sottoscrizione di apposito atto di adesione.

Tra gli obblighi previsti in capo ai soggetti stipulanti vi è l'eventuale restituzione, anche solo in parte, al CIO dei contributi relativi ai diritti televisivi da quest'ultimo anticipati alla Fondazione per l'organizzazione dei Giochi, al verificarsi di eventi e circostanze che impongano a loro volta al CIO di restituire ai singoli broadcaster taluni degli importi dallo stesso ricevuti.

Tale obbligo e le relative modalità sono state disciplinate in uno schema di accordo, denominato Broadcast Fund Agreement (“accordo BRA”), il cui testo è stato trasmesso dal CIO alla Fondazione Milano Cortina e da quest’ultima inviata agli Enti interessati con nota del 7 maggio 2021.

Con la citata nota la Fondazione Milano Cortina ha chiesto agli Enti che hanno sottoscritto la Garanzia 1.5 (Regione del Veneto, Regione Lombardia, Comune di Milano, Comune di Cortina d’Ampezzo), la condivisione dei contenuti e la conferma scritta sul testo dell’accordo entro il termine del 31 maggio p.v., in vista della successiva sottoscrizione dell’accordo che dovrà essere apposta dai medesimi Enti entro il 31 dicembre 2021.

Il CIO concluderà contratti con le emittenti di tutti i paesi del mondo per i diritti televisivi dei Giochi Olimpici 2026, a fronte dei quali riceverà dei compensi.

L’accordo BRA dovrà essere sottoscritto tra la Fondazione Milano Cortina 2026 e il CIO e, inoltre, per approvazione, anche dagli Enti sopra indicati (Regione del Veneto, Regione Lombardia, Comune di Milano e Comune di Cortina d’Ampezzo).

In particolare, detto accordo regola l’importo e le modalità relative all’obbligo di restituzione in capo alla Fondazione del contributo che il CIO verserà al Comitato organizzatore pari all’importo di $ 452.000.000 per organizzare i Giochi, grazie ai diritti televisivi; ciò in ragione del realizzarsi di uno degli eventi imprevisti elencati negli allegati dell’accordo.

Con la firma di tale accordo, gli Enti si impegnano a essere responsabili in solido con la Fondazione Milano Cortina 2026, per l’intero importo dovuto al CIO.

A garanzia di tale obbligo, già in fase di candidatura, giusta DGR n. 1904 del 19 dicembre 2018 di presa d’atto dei relativi Format approvati dagli Enti, tra le altre, è stata sottoscritta e allegata al Dossier di candidatura apposita garanzia G1.5, con la quale gli Enti sopra richiamati, tra cui la Regione del Veneto, si sono impegnati a coprire l'eventuale deficit del Comitato Organizzatore e, in particolare, dichiarando e garantendo “ di essere a conoscenza dei principi di cui al Broadcast Refund Agreement che sarà sottoscritto tra il CIO e il Comitato Organizzatore, secondo quanto previsto nell'Host City Contract. In particolare, di essere a conoscenza che sussiste, in capo al Comitato Organizzatore, l'obbligo di rimborsare al CIO quanto eventualmente già ricevuto a titolo di anticipo sui diritti televisivi relativi all'evento, e che il CIO potrebbe essere tenuto a rifondere in favore degli aventi diritto laddove per qualsiasi ragione l'evento, dovesse subire limitazioni, spostamenti o venisse cancellato”.

Resta ferma l’eventuale rimodulazione del piano di riparto della Garanzia 1.5, che potrà discendere per effetto della decurtazione - dall’importo di riferimento per il calcolo del riparto, ossia il contributo che verrà anticipato dal CIO alla Fondazione Milano Cortina per i diritti televisivi dei Giochi -, della somma che potrà essere corrisposta dal Governo, nel caso di attivazione della quota di Garanzia prestata dal Governo e prevista dall’art. 4 della legge 16/2020, conv. dalla legge 31/2020.

Sotto il profilo finanziario, si dà atto che agli oneri finanziari derivanti dall’attivazione della Garanzia 1.5, si farà fronte con le risorse allocate nel capitolo n. 103967  già a far data dal Bilancio 2020-2022 e così nel Bilancio 2021-2023 e successivi fino al 2026 compreso, come da art.3 della Legge regionale 25/11/2019, n.44 (Collegato alla Stabilità 2020).

Si demanda a successivi provvedimenti di Giunta regionale l’approvazione degli schemi di accordi, sia per il riparto della Garanzia 1.5 tra l’Area Lombarda e l’Area Dolomitica, sia per il riparto della quota di Garanzia 1.5 a carico dell’Area Dolomitica, tra la Regione del Veneto e gli altri Enti interessati della stessa Area (Comune di Cortina d’Ampezzo, Provincia autonoma di Trento e Provincia autonoma di Bolzano).

Tutto ciò premesso, al fine di dare corso alla successiva sottoscrizione del succitato Broadcast Refund Agreement, si propone alla Giunta regionale di approvare lo schema di accordo, Allegato A del presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale, dando atto che il Presidente della Giunta regionale o suo delegato procederà alla sottoscrizione dello stesso laddove richiesto dall’OCOG, e che all’accordo potranno essere apportate modifiche non sostanziali concordate tra gli Enti.

Tale accordo riporta in allegato l’elenco, a titolo esemplificativo, di alcuni eventi contingenti e imprevisti che possono essere inclusi negli accordi di trasmissione, ed oggetto della eventuale richiesta di rimborso.

In tale senso non risultano sinora, dalle prime verifiche effettuate, essersi verificati, nel corso delle edizioni precedenti dei Giochi, ipotesi di rimborsi legati ad eventi imprevisti.

In ogni caso ci si riserva di avviare, per il tramite dell’OCOG, una specifica interlocuzione con il CIO in merito alla valutazione dell’evento emergenza epidemiologica/pandemica, quale purtroppo in corso di accadimento, quale evento da inserire nell’ambito degli eventi imprevisti e della sua classificazione come evento di forza maggiore non imputabile all’Ente organizzatore

Si tratta, inoltre, di approvare, Allegato B del presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale, uno schema di lettera di garanzia che gli Enti garanti assumono nei confronti del CIO, con la quale in accordo a quanto già sottoscritto con la summenzionata garanzia G15, si impegnano a garantire, individualmente e per l’intero ammontare, l’adempimento da parte dell’OCOG degli obblighi assunti con la sottoscrizione del BRA.

Si tratta, infine, di approvare, Allegato C del presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale, uno schema di lettera di patronage che la Fondazione Milano Cortina nella sua qualità di OCOG andrà ad utilizzare presso gli istituti bancari ai fini della concessione dei necessari finanziamenti per le attività in capo alla stessa.

Tale lettera fa riferimento agli obblighi assunti a seguito della sottoscrizione dell’Host City Contract e della succitata Garanzia G15.

La quota di competenza della Regione del Veneto di copertura dell’eventuale deficit della Fondazione viene indicata nella misura del 25% in accordo alla ripartizione degli oneri economici già stabilita dagli stakeholder interessati in sede di fase di candidatura e della fase successiva nelle more della costituzione dell’OCOG.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Sentito il parere favorevole dell'Avvocatura in merito all'approvazione del Broadcast Refund Agreement e dello schema di lettera di garanzia e supporto dell'adempimento degli obblighi da esso derivati, da parte della Fondazione Milano Cortina 2026 quale OCOG oltre che dello schema di lettera di patronage a supporto della Fondazione Milano Cortina 2026 quale OCOG (Allegati A, B e C della presente deliberazione):

VISTE la vigente Carta Olimpica e l'Agenda Olimpica 2020;

VISTO l’Host City Contract sottoscritto in data 24.06.2019;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n.1904 del 18 dicembre 2018;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1687 del 19 novembre 2019;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 173 del 14 febbraio 2020;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 445 del 6 aprile 2021;

VISTA la nota della Fondazione Milano Cortina 2026 del 7 maggio 2021;

VISTA la L.R. 29 dicembre 2020, n. 41;

VISTA l’art. 2 della legge 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i.

delibera

  1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare lo schema di accordo del Broadcast Refund Agreement, relativo all'eventuale restituzione, anche solo in parte, al CIO dei contributi relativi ai diritti televisivi da quest'ultimo anticipati alla Fondazione Milano Cortina 2026, per l'organizzazione dei Giochi, Allegato A del presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, al quale potranno essere apportate modifiche non sostanziali concordate tra gli Enti;
  3. di dare atto che il Presidente della Giunta regionale o suo delegato procederà, laddove richiesto dall’OCOG, alla sottoscrizione dell’accordo di cui al punto 2;
  4. di rinviare a successivi provvedimenti di Giunta regionale l’approvazione sia dell’accordo per il riparto della Garanzia 1.5 tra l’Area Lombarda e l’Area Dolomitica, sia dell’accordo per il riparto, all’interno dell’Area Dolomitica, tra la Regione del Veneto e gli altri Enti interessati (Comune di Cortina d’Ampezzo, Provincia autonoma di Trento e Provincia autonoma di Bolzano);
  5. di dare atto che il piano di riparto oggetto degli accordi di cui al precedente punto 4 potrà essere ridefiniti a seguito della decurtazione - dall’importo di riferimento per il calcolo del riparto, ossia il contributo che verrà anticipato dal CIO alla Fondazione Milano Cortina per i diritti televisivi dei Giochi -, della somma che potrà essere corrisposta dal Governo, nel caso di attivazione della quota di Garanzia prestata dal Governo e prevista dall’art. 4 della legge 16/2020, conv. dalla legge 31/2020;
  6. di dare atto che, sotto il profilo finanziario,  agli oneri  derivanti dall’attivazione della Garanzia 1.5, si farà fronte con le risorse allocate nel capitolo n. 103967 già a far data dal Bilancio 2020-2022 e così nel Bilancio 2021-2023 e successivi fino al 2026 compreso, come da art.3 della Legge regionale 25/11/2019, n.44 (Collegato alla Stabilità 2020);
  7. di   approvare, Allegato B del presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale, lo schema di lettera che ciascun Ente sottoscriverà, ai sensi della summenzionata garanzia G.1.5 e del HCC, a garanzia dell’adempimento da parte dell’OCOG nei confronti del CIO degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del BRA;
  8. di autorizzare il Presidente della Giunta regionale o suo delegato alla sottoscrizione della lettera di cui al punto 7;
  9. di   approvare, Allegato C del presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale, lo schema di lettera di patronage che la Fondazione Milano Cortina nella sua qualità di OCOG andrà ad utilizzare presso gli istituti bancari ai fini della concessione dei necessari finanziamenti per le attività in capo alla stessa, al quale potranno essere apportate modifiche non sostanziali concordate tra gli Enti;
  10. di autorizzare il Presidente della Giunta regionale o suo delegato alla sottoscrizione della lettera di cui al punto 9;
  11. di incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento la Direzione Enti locali e Servizi Elettorali;
  12. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Regionale, omettendo gli Allegati A, B e C.

Allegati (omissis)

(seguono allegati)

Dgr_822_21_AllegatoA_451895.pdf  (omissis)
Dgr_822_21_AllegatoB_451895.pdf  (omissis)
Dgr_822_21_AllegatoC_451895.pdf  (omissis)

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