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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 799 del 22 giugno 2021
Determinazioni riferite all'accreditamento istituzionale di soggetti accreditati erogatori di prestazioni sanitarie e disposizioni relative al budget. L.R. n. 22 del 16 agosto 2002.
Con il provvedimento in esame, a seguito di mutamenti giuridici e organizzativi che interessano alcuni soggetti accreditati erogatori di prestazioni sanitarie, si procede mediante specifiche determinazioni in ossequio alle previsioni della DGR 2201/12, della circolare attuativa del Direttore Generale dell’Area Sanità e sociale prot. n. 30584 del 25 gennaio 2018 nonché della DGR n. 1903 del 19 dicembre 2018 e si procede inoltre alle determinazioni relative al budget.
L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002 ha disciplinato la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni. Tale disciplina quadro legittima nel sistema sanitario regionale la presenza delle strutture pubbliche e private sanitarie, socio sanitarie e sociali e rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria con un approccio di sistema. L'obiettivo è, infatti, quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia, di efficienza, di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini nonché di appropriatezza rispetto ai bisogni di salute della persona (D. Lgs. n. 502/92).
In tale quadro la Giunta regionale ha disciplinato, tra l’altro, le ipotesi di mutamenti giuridici e organizzativi di soggetti accreditati con il conseguente aggiornamento della titolarità dell’accreditamento e le ipotesi di accreditamento di ulteriori sedi operative di soggetti già accreditati.
In particolare, con DGR n. 2201 del 6 novembre 2012, sono state disciplinate le ipotesi di mutamento giuridico e organizzativo riferite a erogatori accreditati e la procedura finalizzata all’aggiornamento della titolarità dell’accreditamento, successivamente esplicitata con la circolare attuativa del Direttore Generale dell’Area Sanità e sociale prot. n. 30584 del 25 gennaio 2018 e integrata con DGR n. 1903 del 19 dicembre 2018, detto provvedimento giuntale, riprende i principi generali dell'ordinamento giuridico secondo cui non sono consentiti automatismi nella successione di posizioni riconosciute a privati dalla pubblica amministrazione e da cui si desume, inoltre, che il soggetto titolare di accreditamento non può modificare il proprio assetto giuridico né cedere l'accreditamento a terzi in assenza di una specifica previsione regionale.
In tale contesto, sono state esaminate le posizioni riferite ad alcuni erogatori accreditati alla luce dei seguenti elementi istruttori:
Tali risultanze portano a formulare le seguenti determinazioni:
Tutto ciò premesso, considerato che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale essendo a isorisorse, si propone di approvare gli aggiornamenti riferiti alle strutture accreditate che erogano prestazioni sanitarie interessate da mutamenti giuridici e organizzativi come da Allegato A e di assumere le determinazioni di budget, articolate per Azienda U.l.s.s. e Distretto, come da Allegato B. Gli Allegati A e B costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 e ss.mm.ii “Riordino della disciplina in materia sanitaria”;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTA la Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 e ss.mm.ii “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”;
VISTA la Legge Regionale 25 ottobre 2016 n. 19 “Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS”;
VISTA la DGR n. 2201 del 6 novembre 2012 “Disciplina per la regolazione dei mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento istituzionale rilasciato a strutture sanitarie private, ai sensi della legge regionale n. 22/2002”;
VISTA la DGR n. 597 del 28 aprile 2017 “Erogatori ospedalieri privati accreditati: criteri e determinazione dei tetti di spesa e dei volumi di attività per il triennio 2017-2019 per l'assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale erogata nei confronti dei cittadini residenti nel Veneto ed aggiornamento dello schema tipo di accordo contrattuale. D.Lgs n. 502/1992, artt. 8 quinques e sexies, L.R. 16 agosto 2002, n. 22, art. 17, comma 3”;
VISTA la DGR n. 2166 del 29 dicembre 2017 “Assegnazione di budget per il triennio 2018-2019-2020 per l'assistenza specialistica ambulatoriale erogata dagli erogatori esclusivamente ambulatoriali nei confronti degli utenti residenti nella Regione Veneto e, a parziale modifica della DGR n. 597/2017, ulteriori disposizioni nei confronti degli erogatori ospedalieri privati accreditati”;
VISTA la DGR n. 1868 del 10 dicembre 2018 “Accreditamento istituzionale a valere dall'anno 2019: istanze presentate da titolari di strutture sanitarie private. Deliberazione n. 90 CR del 10 settembre 2018. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22”;
VISTA la DGR n. 1903 del 19 dicembre 2018 “Aggiornamento di titolarità dell'accreditamento istituzionale del Centro Medico di Foniatria srl Casa di cura Trieste e della Casa di cura privata Abano Terme Polispecialistica e termale spa. L.R. n. 22 del 16 agosto 2002”;
VISTA la DGR n. 1201 del 14 agosto 2019 “Rinnovo dell'accreditamento istituzionale di soggetti titolari di strutture sanitarie private a valere dall'anno 2020. L.R. n. 22 del 16 agosto 2002”;
VISTA la DGR n. 931 del 9 luglio 2020 “DGR n. 2166 del 29 dicembre 2017 e s.m.i. inerente l'assegnazione di budget degli erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali anno 2020 e DGR n. 597 del 28 aprile 2017 e s.m.i. inerente i tetti di spesa e volumi di attività degli erogatori ospedalieri privati accreditati: rimodulazione di budget e riconoscimento di quote extra budget per l'anno 2020, e ulteriori disposizioni”;
VISTA la DGR n. 1362 del 16 settembre 2020 “Presa d'atto dell'elenco ricognitivo di soggetti privati titolari di accreditamento istituzionale per l'erogazione di prestazioni sanitarie in regime ambulatoriale comprensivo degli aggiornamenti intervenuti alla data del 30 luglio 2020. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22”;
VISTA la nota prot. 30584 del 25 gennaio 2018 del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale;
VISTI i pareri delle Aziende U.l.s.s. agli atti;
VISTI i pareri espressi nelle sedute del 8 febbraio, 29 marzo e 3 maggio 2021 dalla C.R.I.T.E. agli atti;
VISTO l’art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.
delibera
(seguono allegati)
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