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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 88 del 02 luglio 2021


Materia: Enti locali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 782 del 22 giugno 2021

Criteri e modalità per l'assegnazione e l'erogazione di contributi, per l'avvio e l'ampliamento dell'esercizio associato di funzioni fondamentali nella forma dell'Unione di Comuni, dell'Unione montana e della Convenzione tra Comuni. Anno 2021. Deliberazione/CR n. 45 del 25 maggio 2021.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, a seguito del parere favorevole della competente Commissione del Consiglio Regionale, si provvede ad approvare i criteri e le modalità per l’assegnazione e l’erogazione di contributi per  l’avvio e l’ampliamento dell’esercizio associato di funzioni fondamentali nella forma dell’Unione di Comuni, dell’Unione montana e della Convenzione tra Comuni. Anno 2021

Estremi dei principali documenti dell’istruttoria:
- Legge Regionale n. 18 del 27 aprile 2012;
- Deliberazione/CR n. 45 del 25.05.2021;
- Parere Prima Commissione Consiliare del Consiglio Regionale del Veneto in data 9 giugno 2021;
- Parere del Consiglio delle Autonomie locali in data 15 giugno 2021.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.

Con la L.R. n. 18 del 27.04.2012 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”, nel dare attuazione alle disposizioni normative statali in tema di esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni di ridotte dimensioni demografiche, la Regione del Veneto si propone di realizzare un riordino territoriale complessivo, in un’ottica di semplificazione dei livelli di governo presenti nel territorio.

La necessità di ridurre i costi della frammentazione istituzionale, tentando di mantenere al contempo un adeguato standard di qualità di servizi offerti ai cittadini, spinge l’Amministrazione regionale a sostenere le politiche di promozione dell’esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali, attraverso contributi destinati all’avvio e allo sviluppo delle forme associative, nel rispetto dei principi contenuti nel Piano di riordino territoriale approvato con DGR n. 1417 del 6 agosto 2013. L'associazionismo intercomunale nasce con il duplice obiettivo di mettere in rete le realtà locali che gestiscono in modo associato funzioni e servizi che il singolo Comune, a causa dei vincoli posti alla finanza pubblica, non è più in grado di svolgere da solo e per promuovere una governance locale di sviluppo del territorio per renderlo maggiormente competitivo.

Le recenti riforme di riordino istituzionale e funzionale delle Autonomie locali, dirette a soddisfare la richiesta di maggior capacità istituzionale per assicurare più efficienza nell’erogazione dei servizi, impongono ai territori forme di cooperazione per uno sviluppo locale sostenibile, sia economicamente che istituzionalmente. Questi processi riorganizzativi, in un contesto caratterizzato da scarsità di risorse e da norme stringenti di finanza pubblica, hanno evidenziato una situazione di particolare complessità, caratterizzata non solo dall’esigenza di contenimento e di riduzione della spesa ma, soprattutto, da una riorganizzazione dell’assetto istituzionale degli Enti locali, che garantisca efficacia a parità di livello di servizi erogati e che richiede una tempistica di medio lungo periodo. Con l’approvazione della L.R. n. 2 del 24.01.2020 “Disposizioni in materia di Enti locali”, che introduce modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 18/2012 e n. 40/2012, la Regione ha inteso valorizzare ulteriormente le forme associative tra Comuni, favorendo l’adesione volontaria di tutti i Comuni veneti e, in un’ottica di semplificazione, ha ridisegnato la governance delle Unioni montane, per agevolare il percorso di riordino nel territorio montano.

Peculiare forma di semplificazione amministrativa, che la Giunta regionale intende continuare a sostenere, è la fusione di Comuni. Nel 2020, tuttavia, non ci sono stati procedimenti di fusione andati a buon fine e il presente provvedimento non contiene perciò i criteri di erogazione dei relativi contributi.

In particolare, le citate recenti modifiche hanno comportato, nel corso del 2020, lo scioglimento delle 2 Comunità montane che ancora non avevano dato corso alla trasformazione in Unioni montane ex L.R. 40/2012 e di 2 Unioni montane. Tali importanti mutamenti, che interessano l’area omogenea montana o parzialmente montana della Regione, vanno opportunamente accompagnati e sostenuti, nell’ottica di favorire la costituzione di nuove forme associative e/o l’adesione dei Comuni a forme associative esistenti, sempre per incrementare efficacia ed efficienza delle gestioni associate di funzioni e servizi comunali.

In questa fase di riorganizzazione, pertanto, anche in considerazione dell’ulteriore rinvio della scadenza temporale dell’attuazione dell’obbligo associativo al 31.12.2021, inserito nel D.L. n. 183 del 31.12.2020, nelle more dell’attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 33/2019 nonché delle decisioni in merito al superamento della disciplina dell’obbligo di esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata da parte dei piccoli Comuni, si rende necessaria una maggiore gradualità per quanto riguarda l’applicazione dei criteri di accesso agli incentivi previsti nel Piano di riordino territoriale, con particolare riferimento ai seguenti criteri:

1) raggiungimento da parte delle forme associative del livello dimensionale di adeguatezza funzionale basato sui livelli demografici previsti per ciascuna area omogenea di cui all’art. 8 c. 3 della LR 18/2012;

2) numero delle funzioni fondamentali da esercitare in forma associata per le Unioni di Comuni, previste al punto 4.1 del Piano di Riordino Territoriale, stabilendo, per il 2021, di derogare al criterio minimo di accesso dell’esercizio di quattro funzioni fondamentali.

La citata Legge Regionale n. 18/2012, all’art. 10 dispone che compete alla Giunta Regionale stabilire i criteri di accesso e di riparto degli incentivi per la promozione dell’associazionismo intercomunale.

A tal fine, si propone di destinare, quale contributo di parte corrente a sostegno dell’avvio delle nuove forme associative o all’ampliamento di una forma associativa già costituita, le disponibilità finanziarie a carico del cap. 101742 del Bilancio dell’esercizio 2021.

La competente Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali, in osservanza del principio di leale collaborazione, con nota del 5 maggio 2021, ha chiesto agli organismi di rappresentanza degli enti locali (Anci Veneto e Uncem – Delegazione Regionale Veneto) di esprimere un parere in merito alla proposta dei criteri di assegnazione dei contributi destinati alle forme associative, rispetto alla quale i suddetti organismi hanno espresso parere favorevole.

Con deliberazione/CR n.45 del 25 maggio 2021 è stato richiesto il parere della Prima Commissione Consiliare del Consiglio Regionale del Veneto, ai sensi dell’art. 10 c.1 L.R. 18 del 27.04.2012, in merito ai succitati criteri di accesso e riparto degli incentivi.

In data 9 giugno 2021 la Prima Commissione consiliare ha espresso il proprio parere favorevole sui criteri e le modalità operative per l’assegnazione dei contributi di natura corrente. Il Consiglio delle Autonomie locali nella seduta del 15 giugno ha esaminato il suddetto provvedimento, esprimendo parere favorevole.

Con il presente provvedimento, in conformità all’art. 10, c. 1, della L.R. 18/2012, vengono stabiliti, per l’anno 2021, i criteri e le modalità operative per l’assegnazione dei contributi di natura corrente le cui specifiche sono indicate in dettaglio nell'Allegato A, mentre l’Allegato B contiene il modello di richiesta del contributo.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO VISTO l’art 2, comma della Legge Regionale n. 54 del 31.12.2012;

VISTI gli artt. 28, 30, 32 del D. Lgs. 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO il D.L. 31.05.2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”,

VISTO l’art. 19 c.1 del D.L. 06.07.2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”;

VISTO il D.L. 31.12.2020, n. 183 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché' in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea”;

VISTA la L.R. 27.04.2012, n. 18 “Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali”, come modificata dalla L.R. 24.01.2020, n. 2 “Disposizioni in materia di enti locali di modifica alle LL.RR. 18/2012 e 40/2012”;

VISTA la L.R. 28.09.2012, n. 40/2012 “Norme in materia di unioni montane”, come modificata dalla L.R. 24.01.2020, n. 2 “Disposizioni in materia di enti locali di modifica alle LL.RR. 18/2012 e 40/2012”;

VISTO l’art. 2 co. 2 lett. f) della L.R. 31.12.2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”;

VISTA la L.R. 29.12.2020, n. 40 “Legge di stabilità regionale 2021”;

VISTA la L.R. 29.12.2020, n. 41 “Bilancio di Previsione 2021-2023”;

VISTA la DGR n. 1839 del 29.12.2020 “Documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione 2021-2023”;

VISTA la DGR n. 30 del 19.01.2021 “Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2021-2023”;

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione 08.01.2021, n. 1 “Bilancio finanziario gestionale 2021-2023”;

VISTO il parere favorevole espresso da Anci Veneto con nota prot n. 2588 del 07.05.2021;

VISTO il parere favorevole espresso da Uncem – Delegazione Regionale Veneto con nota prot. n. 37 del 13.05.2021

VISTA la Deliberazione/CR n. 45 del 25.05.2021;

VISTO il parere della Prima Commissione Consiliare del Consiglio Regionale del Veneto in data 9 giugno 2021;

VISTO il parere del Consiglio delle Autonomie locali in data 15 giugno 2021.

delibera

  1. di approvare i criteri e le modalità indicati nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l’assegnazione dei contributi per l’esercizio 2021 a favore delle Unioni di Comuni, delle Unioni montane e delle convenzioni tra Comuni per l’avvio e l’ampliamento dell’esercizio associato di funzioni fondamentali;
  2. di approvare lo schema di domanda di assegnazione dei contributi suindicati da redigersi secondo il modello di cui all’Allegato B, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
  3. di determinare in € 1.000.000,00, l’importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore regionale della Direzione Enti locali e Servizi elettorali, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 101742 del Bilancio di previsione 2021-2023, esercizio finanziario 2021 “Azioni regionali a favore delle forme di esercizio associato di funzioni e servizi comunali e alle fusioni di comuni (art. 10 c. 1 lett a, LR n. 18/2012)”;
  4. di incaricare la Direzione regionale Enti Locali e Servizi elettorali dell’esecuzione del presente atto;
  5. di dare atto che la spesa di cui si prevede l’impegno con il presente atto non rientra tra le tipologie di spese soggette a limitazione ai sensi della L.R. n. 1/2011;
  6. di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, è ammesso il ricorso straordinario al capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica;
  7. di dare atto che la spesa di cui si prevede l’impegno con l’apposito atto di cui al punto 3, rientra nel documento di programmazione regionale DEFR 2021-2023;
  8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26, c.1, e dell’art. 27 del Decreto legislativo n. 33 del 14.03.2013;
  9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_782_21_AllegatoA_451778.pdf
Dgr_782_21_AllegatoB_451778.pdf

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