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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 80 del 18 giugno 2021


Materia: Foreste ed economia montana

Deliberazione della Giunta Regionale n. 755 del 15 giugno 2021

Adeguamento della disciplina dell'Albo delle Imprese Forestali della Regione Veneto alle disposizioni nazionali vigenti - Articolo 23 bis, comma 2, della L.R. 13 settembre 1978, n. 52. Deliberazione n. 38/CR del 11/05/2021.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si adegua l’Albo delle imprese forestali della Regione Veneto, già istituito con DGR n. 296/2016, alle nuove disposizioni statali e si dettano le modalità per l’scrizione a tale albo nonché si disciplina la formazione degli operatori ed istruttori forestali.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

L’articolo 23 bis della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, Legge Forestale regionale, al fine di promuovere la crescita delle imprese e di qualificarne la professionalità, dispone l’istituzione dell’Albo regionale delle imprese che eseguono lavori, opere e servizi in ambito forestale.

Con DGR n 296 del 15 marzo 2016 si è proceduto, quindi, all’istituzione dell’Albo regionale delle Imprese Forestali, con l’intento di migliorare la professionalità di coloro che operano in bosco, formare operatori altamente specializzati, sviluppare modelli organizzativi adeguati e moderni, per una corretta applicazione dei principi propri della gestione forestale sostenibile. Tale deliberazione è stata successivamente integrata dalla DGR n.  1821 del 4 dicembre 2018, relativamente agli aspetti legati all’organizzazione dei corsi di formazione.

A livello nazionale si evidenzia l’entrata in vigore del Decreto legislativo 3 aprile 2018,  n. 34, Testo unico in materia di foreste e filiere forestali (di seguito denominato TUFF) che, nel rispetto delle competenze sancite dalla Costituzione e in attuazione del principio di leale collaborazione, reca norme fondamentali volte a garantire l’indirizzo unitario e il coordinamento nazionale in materia di foreste e di filiere forestali, nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale ed europeo.

Tra le finalità espresse all’articolo 2, comma 1, il TUFF propone la promozione ed il coordinamento della formazione degli operatori del settore forestale, nonché la qualificazione delle imprese; nello specifico,  l’articolo 10, “Promozione ed esercizio delle attività selvicolturali di gestione”, dispone che le Regioni promuovano la crescita delle imprese che operano nel settore forestale ed ambientale, della selvicoltura e delle utilizzazioni forestali, nonché nel settore della prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi e che promuovano altresì la formazione e l’aggiornamento professionale degli operatori, anche al fine di garantire la tutela dell’ambiente e la salvaguardia del territorio.

In particolare, il comma 8 dell’articolo 10 del TUFF, prevede che, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, siano definite apposite disposizioni per la definizione:

  • dei criteri minimi nazionali per l'iscrizione agli elenchi o albi regionali delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi nei settori sopra richiamati;
  • dei criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori forestali e per l'esecuzione degli interventi di gestione forestale, in coerenza con gli indirizzi europei.

Tutto ciò considerando il fatto che ad oggi il quadro nazionale sulla formazione in campo forestale si presenta estremamente frammentato e diversificato, passando da realtà dove la formazione professionale è ben avviata e normata da anni (ai sensi del D. lgs 16 gennaio 2013, n. 13), a realtà in cui non è presente alcun percorso formativo codificato.

A livello regionale è possibile affermare che in questi ultimi anni la Regione Veneto ha fatto notevoli passi in avanti per migliorare la professionalità di coloro che operano nel settore forestale, dall’istituzione dell’Albo regionale delle imprese boschive, all’identificazione di percorsi formativi per istruttori ed operatori forestali, quest’ultimi finanziati con i contributi del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, fino al recente riconoscimento delle figure professionali dell’operatore e dell’istruttore forestali, che con Decreto del Dirigente della Direzione Lavoro n. 461 del 9 giugno 2020 sono state inserite nel Repertorio Regionale degli Standard Professionali. E’ opportuno segnalare che l’intero processo di qualificazione delle due figure professionali è avvenuto con il confronto costante ed il riconoscimento reciproco delle equivalenze tra corsi professionali svolti nei territori di quasi tutte le regioni dell’arco alpino.

Il reciproco riconoscimento delle imprese boschive, inizialmente avviato tra alcune Regioni del nord Italia, si è recentemente esteso a tutte le Regioni con l’approvazione, in attuazione dell’articolo 10, comma 8 del TUFF sopra citato, del DM MIPAAF 4470/2020, cosiddetto “D.M. Albi”, che all’articolo 1 stabilisce la mutua riconoscibilità delle imprese iscritte in riferimento ai requisiti minimi definiti dal D.M. medesimo, del D.M. MIPAAF n. 4472/2020, cosiddetto “D.M. Formazione”, e con l’approvazione dello standard nazionale di qualifica professionale dell’Istruttore forestale, approvato nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome in data 6 agosto 2020 (repertorio 138).

Infine, ai sensi di quanto disposto all’articolo 4 del D.lgs. n. 178/2014, viene istituito il registro nazionale degli Operatori, in linea con le disposizioni stabilite a livello comunitario dal Regolamento n. 995/2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati per prevenire i tagli illegali. Sono tenuti ad iscriversi al registro le persone fisiche o giuridiche che effettuano la prima immissione sul mercato interno di legno e prodotti da esso derivati, destinati alla distribuzione o all’uso nell’ambito di un’attività commerciale.

Ai sensi di quanto specificato all’articolo 2, comma 2, del D.M. MIPAAF n. 4470/2020, sopra menzionato, sono esonerati dall’iscrizione obbligatoria al registro nazionale gli operatori che risultano regolarmente iscritti agli albi regionali delle imprese che eseguono lavori nel settore forestale.

Tutto ciò premesso, a quattro anni dall’istituzione dell’Albo regionale delle Imprese Forestali, adottato con DGR n. 296/2016, ai sensi di quanto previsto all’articolo 23 bis della L.R. n. 52/1978, Legge Forestale Regionale, e dopo due anni dalle integrazioni apportate con DGR n. 1821/2018, si rende ora necessaria una rivisitazione complessiva della disciplina a seguito:

  • dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 34/2018, Testo unico in materia di foreste e filiere forestali (di seguito denominato TUFF) e dei Decreti ministeriali attuativi in materia di albi regionali delle imprese (D.M. MIPAAF n. 4470 del 29 aprile 2020) e di formazione professionale degli operatori forestali (D.M. MIPAAF n. 4472 del 29 aprile 2020);
  • dell’istituzione del registro degli operatori di cui all’art. 4 del D. lgs. n. 178/2014, Istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea e del Reg. (UE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (cosiddetto Regolamento European Timber Regulation – EUTR).

Le principali modifiche che si rende necessario apportare all’originale disciplina dell’Albo regionale delle imprese forestali, a seguito dei nuovi adempimenti normativi sopra ricordati, si possono sintetizzare nei seguenti tre punti:

  1. Ai sensi di quanto specificato all’articolo 10, comma 12, del TUFF, all’articolo 2, comma 2, del D.M. MIPPAF n. 4470/2020, ai fini dell’esonero dall’obbligo di iscrizione al registro degli Operatori di cui all’articolo 4 del D. lgs n. 178/2014, è necessario integrare le informazioni che le imprese forestali devono rilasciare all’atto della richiesta di iscrizione all’albo regionale.In questo modo la Regione del Veneto può trasmettere annualmente le informazioni all’Autorità competente in materia di FLEGT e EUTR senza necessità di doppia iscrizione da parte delle imprese forestali venete ai due registri, nazionale e regionale. A tal fine si ricorda che la mancata iscrizione al registro nazionale fa incorrere nella sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 6, comma 7, del D. lgs. n. 178/2014.
  2. Con il riconoscimento delle figure professionali dell’operatore e dell’istruttore forestali, viene finalmente riconosciuta l’importanza della formazione per chi lavora nei cantieri boschivi, cantieri molto spesso esposti a rischi di infortuni, anche gravi, date le condizioni difficili in cui ordinariamente ci si trova ad operare: la complessità delle operazioni di esbosco del materiale legnoso schiantato a seguito del ciclone Vaia costituiscono un valido esempio della necessità di adottare tutte le precauzioni necessarie in materia di sicurezza dei cantieri.Per questo motivo, si propone di istituire l’obbligo del possesso del patentino di idoneità tecnica da parte degli operatori che eseguono interventi selvicolturali di entità pari o superiore a 100 mc lordi di legname nella fustaia e di superfici pari o superiori a 2,5 ettari nel ceduo o che intervengono in operazioni di esbosco di materiale schiantato a seguito di calamità naturali.
  3. A seguito dell’approvazione dello standard nazionale di qualifica professionale dell’Istruttore forestale, i corsi di formazione originariamente previsti con DGR n. 296/2016 vengono opportunamente adeguati al nuovo standard.

Con il presente provvedimento si intende, dunque, dare concreta attivazione alle recenti disposizioni legislative sopra menzionate, provenienti dal contesto europeo e nazionale, disponendo l’aggiornamento della disciplina dell’Albo delle imprese per l’esecuzione di lavori, opere e servizi in ambito forestale, ai sensi dell’articolo 23 bis della L.R. n. 52/1978, di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. La rinnovata disciplina contenuta nell’Allegato A, quindi, sostituisce la previgente approvata con le DGR 296/2016 e aggiornata con la DGR 1821/2018.

L’esigenza di semplificazione richiamata al punto 1, ovvero di uniformare le informazioni raccolte sulle imprese regionali alle esigenze dell’albo nazionale degli Operatori, pone la necessità di automatizzare l’iscrizione all’Albo da parte delle imprese, attraverso l’utilizzo dell’applicativo regionale denominato Sistema Informativo Foreste, recentemente predisposto e già reso disponibile per la gestione della pianificazione forestale, e di attivare un protocollo specifico di dialogo con il registro nazionale, che verrà attivato tramite il Portale MIPAAF SIAN. A tal fine viene previsto il 1 ottobre 2021 quale data di decorrenza per l’applicazione della nuova disciplina e delle nuove modalità di iscrizione tramite il Sistema Informativo Regionale Foreste.

Si ritiene infine di autorizzare il Direttore della Direzione AdG FEASR e Foreste ad apportare con propri provvedimenti eventuali adeguamenti tecnici della disciplina dell’Albo o per il recepimento di aggiornamenti normativi sovraordinati.

Si evidenzia che il presente provvedimento è stato approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 38/CR del 11 maggio 2021 e successivamente ha acquisito parere favorevole unanime da parte della competente Commissione consiliare in data 26 maggio 2021, con il numero 54, come disposto dall’art. 23 bis della L.R. n. 52/1978.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Regolamento (UE) n. 995 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 607 della Commissione del 6 luglio 2012;

VISTO il decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178 di attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea e del regolamento (UE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (14G00191);

VISTO il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e s.m.i. "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO l’art. 2, comma 2, della L.R.. 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l'ordinamento e le attribu-zioni delle strutture della giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

VISTO l’art. 23 bis, comma 2 della L.R. 13 settembre 1978, n. 52 e s.m.i. “Legge forestale regionale”;

VISTE la DGR n. 296/2016 che istituisce l’Albo delle Imprese Forestali della Regione Veneto e la DGR n. 1821/2018 di successiva integrazione;

 VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”, e, in particolare, l’articolo 10, comma 8, lettera a), che prevede la definizione di “disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali per l'iscrizione agli elenchi o albi regionali di cui al comma 2”;

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 29 aprile 2020 n. 4470 attuativo del TUFF, in tema di Albi regionali delle imprese forestali;

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 29 aprile 2020, n. 4472 attuativo del TUFF, recante criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori forestali e per l'esecuzione degli interventi di gestione forestale;

CONSIDERATO quanto disposto dagli articoli 4, 5, 6 e 7 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”;

VISTO il Decreto del Dirigente della Direzione Lavoro n. 461 del 9 giugno 2020;

VISTA la propria deliberazione/CR n. 38 del 11/05/2021;

ACQUISITO il parere della Terza Commissione consiliare n. 54 del 26 maggio 2021;

delibera

  1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare l’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativo alla nuova “Disciplina dell’Albo delle Imprese Forestali della Regione Veneto”, che sostituisce l’Allegato A delle precedenti Deliberazioni n. 296/2016 e n. 1821/2018;
  3. di stabilire che le disposizioni di cui alla presente deliberazione entrano in vigore dal 1 ottobre 2021;
  4. di stabilire che le disposizioni delle Deliberazioni della Giunta regionale n. 296 del 15 marzo 2016 e n. 1821 del 4 dicembre 2018 sono superate al momento dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente provvedimento;
  5. di autorizzare il Direttore della Direzione AdG FEASR e Foreste ad apportare con propri provvedimenti eventuali adeguamenti tecnici della disciplina dell’Albo o per il recepimento di aggiornamenti normativi sovraordinati.
  6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  7. di incaricare la Direzione AdG FEASR e Foreste dell’esecuzione del presente atto;
  8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_755_21_AllegatoA_450871.pdf

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