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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 729 del 08 giugno 2021
Contratti di formazione specialistica aggiuntivi per medici specializzandi delle Scuole di specializzazione afferenti alle Scuole di Medicina e Chirurgia delle Università degli Studi di Padova e di Verona - Anno Accademico 2020/2021. Decreto Legislativo n. 368/99 s.m.i. - L.R. n. 9 del 14 maggio 2013 s.m.i.
Con il presente provvedimento si definisce il numero massimo di contratti di formazione specialistica che saranno finanziati dalla Regione del Veneto per il primo anno di corso - a.a. 2020/2021, ed alla quantificazione della spesa complessiva. Si procede altresì ad evidenziare i contratti di formazione specialistica aggiuntivi in essere per effetto delle obbligazioni assunte negli anni accademici precedenti ed alla quantificazione della relativa spesa complessiva.
Contestualmente, in base alla L.R. 19/2016, si delineano le direttive che Azienda Zero dovrà seguire per l’attivazione e l’erogazione delle risorse afferenti alla linea di spesa GSA 2020 n. 156 “Contratti di formazione specialistica medici specializzandi (d.lgs. 368/99)” all’Università degli Studi di Padova e di Verona.
L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 “Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE”, disciplina al Titolo VI la formazione specialistica dei medici prevedendo che siano stipulati degli specifici contratti di formazione specialistica tra l’Università, lo specializzando e la Regione e che sia corrisposto al medico un trattamento economico pari ad € 22.700,00 per la parte fissa annua lorda, ad € 2.300,00 per la parte variabile annua lorda per ciascuno dei primi due anni di formazione che diventano € 3.300,00 per ciascuno degli anni successivi.
Il D.P.C.M. del 6 luglio 2007 ha definito lo schema tipo del contratto, ed in particolare l’art. 7, comma 1, prevede che per quanto non espressamente previsto dal contratto nazionale si applicano le disposizioni di cui agli artt. 37, 38, 39, 40 e 41 del d.lgs 368/99 s.m.i., nonché le specifiche disposizioni regionali in materia, in quanto compatibili con la normativa vigente e con quanto contenuto nello schema di contratto stesso.
Con la legge regionale 14 maggio 2013, n. 9, il Veneto ha inteso garantire la formazione specialistica dei propri medici, finanziando, in aggiunta ai posti statali, ulteriori posti presso le Scuole di specializzazione afferenti alle Scuole di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Padova e dell’Università degli Studi di Verona, al fine di colmare, ove possibile, il divario tra fabbisogno regionale e numero di posti statali, e al fine altresì di favorire la permanenza dei professionisti così formati nelle strutture e negli Enti del Servizio sanitario regionale.
A seguito del pronunciamento della Corte Costituzionale - Sent. n. 15/5/2014, n. 126 - la quale ha dichiarato legittima la previsione dell’art. 3 della predetta legge regionale, con deliberazioni di Giunta sono state approvate presupposti e clausole aggiuntive da inserire nel contratto conforme allo schema nazionale, pertanto a decorrere dall’anno accademico 2013/2014 ai medici assegnatari di contratti aggiuntivi finanziati dalla Regione, ed alle Università degli Studi di Padova e di Verona, sono stati sottoposti per la sottoscrizione contratti così integrati le cui clausole aggiuntive sono preordinate al perseguimento delle finalità regionali e funzionali a loro volta al soddisfacimento degli interessi pubblici della tutela delle professioni nonché della salute.
Successivamente il comma 1 dell’art. 19 della legge regionale n. 25 novembre 2019, n. 44, recante “Collegato alla legge di stabilità regionale 2020” ha modificato la legge regionale 9/2013 ed ha introdotto nello schema del contratto di formazione specialistica il contenuto di una specifica clausola. Con DGR n. 812 del 23/06/2020 è stato pertanto adeguato tale schema di contratto da sottoporre alla sottoscrizione dello specializzando e dell’Ateneo di riferimento, a decorrere dall’anno accademico 2019/2020. Per completezza d’informazione si evidenzia che la Corte Costituzionale con Sent. n. 20 del 12/02/2021 ha dichiarato inammissibili le questioni di illegittimità costituzionale promosse dal Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti della Lr n. 44/2019.
Per quanto concerne l’anno accademico 2020/2021, il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) con nota prot. n. 0013484 del 6 maggio 2021, indirizzata ai Presidenti delle Giunte regionali e provinciali, ha comunicato quanto segue:
“[…]… al fine di consentire a questo Ministero l’inserimento nel prossimo bando di concorso per l’A.A. 2020-2021 dei posti coperti con contratti “aggiuntivi” finanziati con risorse messe a disposizione da codeste spettabili Regioni e Province autonome, si invitano le SS.LL. a voler porre in essere, con la sollecitudine richiesta dal caso, tutti gli adempimenti necessari affinché gli Organi competenti deliberino, in tempo utile per l’emanazione del bando ministeriale, in ordine al finanziamento di contratti aggiuntivi ripartiti per tipologia di Specializzazione, volti a soddisfare le specifiche esigenze del territorio.
Si segnala che questo Ministero renderà noto il numero dei contratti statali assegnati ad ogni Scuola di specializzazione dei singoli Atenei e fisserà il termine perentorio entro il quale i contratti regionali, già opportunamente deliberati per tempo, dovranno essere comunicati alla scrivente direzione generale unitamente agli eventuali specifici requisiti - ove richiesti dalla normativa locale - che devono possedere i candidati per poterne usufruire”.
Si ricorda, infine, che i contratti aggiuntivi saranno assegnati ai candidati secondo l’ordine della graduatoria nazionale, nel rispetto delle specifiche riserve […].
[…]
La somma dei contratti statali e dei contratti aggiuntivi attivabili presso ogni specifica Scuola non potrà essere in ogni caso superiore alla capacità recettiva della Scuola medesima. A seguito dell’attivazione dei predetti contratti regionali, la Regione sarà tenuta ad attribuire i relativi finanziamenti alle Università interessate secondo quanto sarà successivamente comunicato dal Ministero per l’intera durata del corso di specializzazione.
Si ritiene opportuno precisare, inoltre, che dovrà essere garantita agli specializzandi la rotazione tra le strutture della rete formativa ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D.Lgs n. 368/1999 in modo da assicurare che presso le strutture di ciascuna Regione si formi annualmente un numero di medici almeno pari a quello dei contratti finanziati. Si ricorda, in ogni caso, con riguardo all’articolazione del percorso didattico, che verrà utilizzata la rete complessiva della Scuola sia per la parte professionalizzante sia per il tronco comune”.
In ragione di quanto rappresentato dal MUR con la nota sopra citata, si dà seguito a quanto richiesto, ed in coerenza con le risorse finanziare, in conformità con il fabbisogno regionale espresso per il triennio 2020-2023 e comunicato al Ministero della Salute dal Coordinatore tecnico della Commissione Salute con nota prot. n. 242287 del 19/6/2020, con il presente provvedimento si propone di disporre il finanziamento di massimo n. 90 contratti di formazione specialistica aggiuntivi per l’anno accademico 2020/2021, per tutta la durata legale dei corrispondenti cicli di studio.
Successivamente alla emanazione del decreto con cui il MUR renderà noto il numero dei contratti statali assegnati ad ogni singola Scuola di specializzazione dei singoli Atenei, sarà possibile definire la concreta attribuzione dei contratti aggiuntivi finanziati dalla Regione alle Scuole di specializzazione di area sanitaria afferenti alle Università degli Studi di Padova e di Verona.
Con il presente atto si incarica il Direttore dell’Area Sanità e Sociale ad individuare le suddette Scuole nonché il numero dei posti attribuibili alle stesse, limitatamente alle specialità per le quali presso il Servizio Sanitario regionale si registra una più significativa carenza di medici, nel rispetto della quota complessiva massima sopra specificata di n. 90 contratti di formazione specialistica.
Concluse le prove concorsuali nazionali per l’accesso alle Scuole di specializzazione, le Università degli Studi di Padova e di Verona dovranno comunicare alla Regione i contratti effettivamente attribuiti ai vincitori. Qualora non fossero assegnati taluni contratti aggiuntivi alle Scuole di specializzazione in quanto la capacità recettiva delle stesse risulta soddisfatta da contratti nazionali o da contratti finanziati da altre Regioni o Province, o per mancanza di assegnatari, non si darà luogo alla loro ulteriore attribuzione. I contratti non assegnati costituiranno un risparmio di spesa.
Si ritiene utile riportare nei prospetti di seguito indicati una proiezione all’a.a. 2020/2021 dei contratti di formazione specialistica aggiuntivi già in essere, come risultanti dai rendiconti inviati dagli Atenei, attivati sulla base delle obbligazioni precedentemente assunte negli scorsi anni accademici, nonché le risorse necessarie al loro finanziamento:
Università degli Studi di Verona
A.A. di immatricolazione
A.A. di corso
n. contratti
importo unitario
importo totale
2020/2021
I°
in corso di definizione
€ 25.000,00
2019/2020
II°
39
€ 975.000,00
2018/2019
III°
29
€ 26.000,00
€ 754.000,00
2017/2018
IV°
25
€ 650.000,00
2016/2017
V°
9
€ 234.000,00
Totale
102
€ 2.613.000,00
Università degli Studi di Padova
50
€ 1.250.000,00
56
€ 1.456.000,00
52
€ 1.352.000,00
19
€ 494.000,00
177
€ 4.552.000,00
Totale complessivo
279
€ 7.165.000,00
Si pone in evidenza che vi sono talune evenienze che possono intervenire nella carriera formativa del medico specializzando, e che concorrono a modificare il quantum finanziario programmato:
Con riferimento a questa ultima evenienza previste dal d.lgs 368/99, si ritiene opportuno quantificare in euro 300.000,00 l’importo da destinare al pagamento delle gravidanze e delle malattie che potranno essere effettuate dagli specializzandi nell’a.a. 2020/2021, previa rendicontazione resa dagli Atenei di Padova e di Verona.
Con lo scopo di monitorare di anno in anno la posizione degli iscritti e frequentanti le Scuole di specializzazione il cui contratto è finanziato con risorse regionali, le Università degli Studi sono tenute a fornire apposite attestazioni, ed ai fini della liquidazione dei finanziamenti dovuti devono presentare altresì apposite ed analitiche rendicontazioni, tenuto conto altresì di quanto stabilito dall’art. 1, comma 548-bis della L. 145/2018 smi, secondo cui, in caso di assunzione a tempo determinato dei medici specialisti da parte delle aziende ed Enti del Servizio Sanitario regionale, questi ultimi non hanno diritto al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica.
Sulla base di quanto sin qui specificato, per l’anno accademico 2020/2021 si prevede un onere complessivo pari ad euro 9.715.000,00 per l’esercizio 2021 (salvo gli adeguamenti necessari previsti dalle disposizioni sopra descritte), così suddiviso in base all’oggetto di riferimento:
Per quanto riguarda il corrente esercizio, occorre considerare che con DGR n. 102 del 02/02/2021 la Giunta regionale ha determinato in via provvisoria, nelle more dell’adozione del provvedimento regionale di riparto delle risorse del FSR per l’esercizio 2021 il budget dei finanziamenti della GSA, ha incaricato il Direttore dell’Area Sanità e Sociale di effettuare con proprio atto la programmazione di dettaglio degli interventi e dei relativi finanziamenti della GSA per l’esercizio 2021, entro un ammontare complessivo massimo di spesa di euro 520.160.000,00, ed infine ha disposto l’autorizzazione all’erogazione dei finanziamenti della GSA, da effettuarsi attraverso Azienda Zero, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, secondo periodo, della L.R. 19/2016.
In esecuzione di quanto stabilito dalla predetta deliberazione della Giunta regionale n. 102/2021, con decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n. 22 dell’08/03/2021 è stato approvato il programma degli interventi e dei relativi finanziamenti della GSA per l’esercizio 2021, dove all’Allegato A viene ad esserci anche la linea di spesa n. 156 relativa a quanto in oggetto e denominata “Contratti di formazione specialistica Medici Specializzandi (d.lgs. 368/99)” afferente al capitolo di bilancio regionale n. 103285.
Con successivi decreti del Direttore della Direzione Risorse strumentali SSR n. 16 del 09/03/2021 e n. 29 del 07/04/2021 è stata disposta, ai sensi della DGR n. 102/2021, l’erogazione all’Azienda Zero dei finanziamenti della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA), ai sensi dell’art. 2, comma 4, secondo periodo, della L.R. n. 19/2016, che ricomprendono anche la linea di spesa sopra citata.
Con il presente atto si propone pertanto di finanziare l’intervento di spesa in oggetto per un importo complessivo di euro 9.715.000,00 per l’esercizio corrente, con copertura finanziaria a carico delle risorse del FSR in Gestione Sanitaria Accentrata previste per la linea di spesa n. 156 “Contratti di formazione specialistica Medici Specializzandi (d.lgs. 368/99)” e di incaricare il Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR all’esecuzione del presente atto compresa la definizione sia degli importi da erogare alle singole Università sia delle direttive ad Azienda Zero per la gestione dei relativi flussi finanziari, come disposto dalla L.R. 19/2016 e dalla DGR n. 102 del 02/02/2021, avendo presente che per gli oggetti di cui alle lettere a), b), c), sopra descritte, si procederà al pagamento nel seguente modo:
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l’art. 2, comma 2, lett. o) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 recante “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto”;
VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 recante “Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE”;
VISTO il D.lgs n. 33 del 14/03/2013;
VISTO il D.lgs. 118/2011, Titolo II, articolo 20 e ss.mm.ii. ed in particolare il D.lgs n. 126 del 10/08/2014;
VISTO il DPCM 7 marzo 2007;
VISTO il Decreto MIUR n. 68 del 04/02/2015;
VISTA la legge regionale n. 9 del 14 maggio 2013 recante: “Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali”, successivamente modificata e integrata;
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39;
VISTA la L.R. n. 19 del 25/10/2016;
VISTE le LL.RR. n. 44, 45 e 46 del 25/11/2019;
VISTA la D.G.R. n. 102 del 02/02/2021;
VISTI il decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 22 dell’08/03/2021, i decreti del Direttore delle Risorse Strumentali SSR n. 16 del 09/03/2021 e n. 29 del 07/04/2021.
delibera
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