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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 82 del 22 giugno 2021


Materia: Organizzazione amministrativa e personale regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 716 del 08 giugno 2021

Approvazione piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione delle spese 2021-2023, ex art. 16 D.L. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011. Resoconto razionalizzazione e riqualificazione delle spese anno 2020: presa d'atto certificazione da parte del Collegio dei Revisori dei Conti e ipotesi destinazione risorse.

Note per la trasparenza

L’Amministrazione regionale procede all’aggiornamento del piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione delle spese approvato con DGR n. 837 del 30 giugno 2020, andando ad approvare quello relativo al triennio 2021-2023 ai sensi dell’art. 16 del D.L. n. 98/2011, e approva il resoconto dei risparmi consuntivi relativi all’anno 2020 sulla base di quanto formalmente certificato dal competente Collegio dei Revisori dei Conti. Procede, conseguentemente, a definire la destinazione delle relative risorse.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.

Il piano di razionalizzazione della spesa, che con il presente atto si va ad approvare, è incentrato sugli effettivi risparmi conseguiti nell’anno 2020 rispetto a quello precedente, avendo conto anche degli effetti che la situazione emergenziale dovuta alla pandemia da Covid-19 ha determinato su alcune voci di spesa che storicamente sono prese ad esame per la stesura del presente provvedimento.

Effetti che in alcuni casi hanno determinato delle contrazioni non preventivabili e non strutturali delle spese (si pensi ad alcune voci di spesa del personale), mentre altre volte hanno portato a degli aumenti, anch’essi non prevedibili e strutturali, quali quelli per spese di pulizia e sanificazione o per l’acquisto di dispositivi di protezione.

Preliminarmente appare utile ricostruire il quadro normativo di riferimento che ormai da diversi anni vede la costante presenza di una stratificata serie di interventi diretti al contenimento della spesa sostenuta dalle Pubbliche Amministrazioni.

In tale contesto è proprio l’articolo 16 del D.L. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011, che, nel disciplinare i piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, si distingue per la contemporanea presenza, da un lato, di uno strumento volto ad incentivare gli enti a ridurre le proprie spese anche oltre i limiti che le varie normative di settore già imporrebbero e, dall’altro, offre uno dei pochi strumenti ancora applicabili per finanziare le politiche di incentivazione economica del personale pubblico.

Più nello specifico, il comma 4 del citato D.L. n. 98/2011 dispone che “…le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, possono adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. Detti piani indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari.”

Il successivo comma 5 precisa che “…in relazione ai processi di cui al comma 4, le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente (…) possono essere utilizzate annualmente, nell’importo massimo del 50%, per la contrattazione integrativa, di cui il 50% destinato alla erogazione dei premi previsti dall’articolo 19 del D.Lgs n. 150/2009. (…) Le risorse di cui al primo periodo sono utilizzabili solo se a consuntivo è accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani di cui al comma 4 e i conseguenti risparmi. I risparmi sono certificati, ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di controllo”.

La norma dispone, inoltre, che i piani adottati dalle amministrazioni pubbliche sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative.

Sulla scorta di tali presupposti giuridici, la Giunta regionale nell’anno 2014 era andata ad approvare il proprio primo piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione delle spese (per il periodo 2014-2016), nonché il resoconto degli effettivi risparmi di spesa conseguiti nell’anno 2013 rispetto all’anno 2012 utilizzabili, come accennato poc’anzi, per l’incremento della parte variabile del fondo per il trattamento accessorio del personale del Comparto per la medesima annualità 2014.

Nell’anno 2015, con la DGR n. 2061 del 30 dicembre 2015, è stato approvato l’aggiornamento del citato piano per il triennio 2015-2017. Analogamente si è proceduto negli anni successivi, con l’adozione, da ultimo, della DGR n. 837 del 30 giugno 2020, con la quale è stato approvato il piano di razionalizzazione per il triennio 2020-2022 ed il resoconto dei risparmi conseguiti nell’anno 2019 rispetto al 2018.

In tutti gli analoghi provvedimenti degli anni scorsi, parte dei risparmi di spesa individuati e certificati dal competente Collegio dei Revisori dei Conti, sono stati destinati ad incrementare la parte variabile del fondo per il trattamento accessorio del personale regionale dell’anno di approvazione della deliberazione di Giunta.

Con il presente provvedimento si propone di approvare l’aggiornamento del piano contenuto nella citata DGR n. 837/2020, ossia il piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione delle spese per il triennio 2021-2023, nonché il resoconto degli effettivi risparmi conseguiti nell’anno 2020.

Sulla base di tale aggiornamento, il competente Collegio dei Revisori dei Conti è stato chiamato a definire l’importo dei risparmi certificati, utilizzabili nella misura massima del 50% per l’incremento della parte variabile del fondo per la produttività del personale regionale per l’anno 2021.

Come per gli analoghi provvedimenti approvati negli anni dal 2014 al 2020, stante la complessità ed il necessario dettaglio sia delle operazioni di riepilogazione dei risparmi già conseguiti nell’anno 2020 rispetto all’anno 2019, sia e soprattutto di quelle necessarie per la predisposizione del piano triennale 2021-2023, appare opportuno distinguere nettamente le informazioni in questione, schematizzandole il più possibile, anche per renderne più agevole la lettura, la comprensione e la verifica.

Pertanto, l’Allegato A al presente provvedimento, parte integrante dello stesso, riporta il resoconto della razionalizzazione e riqualificazione delle spese già posta in essere nell’anno 2020, al fine di sottoporre i risultati conseguiti all’approvazione dei deputati organi di controllo, mentre l’Allegato B, anch’esso parte integrante del presente provvedimento, è dedicato al nuovo piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione delle spese per il triennio 2021-2023.

Sul punto va sottolineato che dall’anno 2014 ad oggi la metodologia di calcolo dei risparmi effettivamente conseguiti è sempre stata quella di raffrontare voci di spesa effettivamente paragonabili, in quanto non influenzate, quantomeno nelle due annualità prese di volta in volta in considerazione, da fattori esterni che esulano dalle politiche di razionalizzazione poste in essere dall’amministrazione regionale.

Ad esempio, il trasferimento nei ruoli della Giunta regionale del personale addetto alle cd “funzioni non fondamentali” delle Province e della Città Metropolitana di Venezia, avvenuto a decorrere dal 1° gennaio 2016 ha determinato, per alcune annualità, l’impossibilità di inserire nel piano alcune voci di spesa (si pensi a quelle per gli approvvigionamenti di materiale d’ufficio) che giocoforza erano influenzate da quasi 400 nuovi dipendenti che necessitavano delle acquisizioni del materiale in questione.

Le voci facilmente scindibili (come quella effettivamente sostenuta per il pagamento delle retribuzioni dei suddetti dipendenti) potevano essere scorporate in modo da raffrontare aggregati comparabili, mentre per altre voci di spesa tale operazione non era materialmente fattibile.

Dalla prima annualità in cui le voci in questione tornavano ad essere raffrontabili su basi omogenee, le voci precedentemente escluse dal computo hanno potuto essere riutilizzate ai fini del piano.

Già negli omologhi provvedimenti delle ultime quattro annualità questi aspetti erano stati sottolineati sia a livello generale, sia in modo più analitico all’interno dei quadri riassuntivi delle varie voci di spesa che, più o meno direttamente, risultavano influenzate dal considerevole aumento del numero di soggetti inquadrati nei ruoli regionali e dalla spesa ad essi collegata.

Un altro esempio da farsi al riguardo è quello legato alle spese per manutenzioni ordinarie e straordinarie degli immobili di proprietà regionale e per gli interventi di miglioramento della sicurezza dei medesimi immobili.

Come puntualmente rappresentato nella nota prot. n. 165818 del 23 aprile 2020 a firma del Direttore della Direzione Acquisti e AA.GG., si dava evidenza di come, con DGR n. 269 dell’8 marzo 2019, sia stata istituita la Struttura di Progetto “Valorizzazione e dismissione del Patrimonio” che, nei fatti, si è trovata ad operare in autonomia su medesime voci di spesa in precedenza appannaggio esclusivo della citata Direzione.

Nell’anno 2020 i risparmi che la prima struttura aveva formalmente comunicato non hanno pertanto potuto, per coerenza metodologica, essere tenuti in considerazione nella stesura del relativo piano, in quanto l’annualità 2019 non risultava nei fatti comparabile con quella 2018.

Dall’anno 2020 i capitoli di spesa su cui le due differenti Strutture regionali sono andate ad impegnare, liquidare e pagare le spese in argomento sono stati differenziati, con la conseguenza che dall’annualità 2021 la Direzione Acquisti e AAGG manterrà l’esclusiva titolarità dei capitoli 5090, 100482 e 100630, mentre la Struttura di Progetto Valorizzazione e Dismissione del Patrimonio – ridenominata, a sostanziale parità di competenze, in Direzione Gestione del Patrimonio a decorrere dal 1 luglio 2021, giusta DGR n. 571/2021 – gestirà autonomamente i neo-istituiti capitoli di spesa 104109, 104110 e 104111.

Essendo comunque comparabili sin dalla presente annualità i valori delle spese per manutenzioni ordinarie e straordinarie (evidenziando la componente di competenza dell’una e dell’altra Struttura regionale sia nell’annualità 2019 che nell’annualità 2020), si è potuto procedere con il raffronto tra i medesimi.

A questi fattori, nel documento di quest’anno, come accennato, se ne aggiunge un altro di diretto impatto per un’effettiva e coerente possibilità di determinazione dei risparmi strutturali di spesa, connesso all’emergenza epidemiologica tutt’ora in essere.

Un aggregato di spesa che abitualmente viene inserito nel piano di razionalizzazione è quello riferito al costo del personale.

Come si accennava, anche dopo il passaggio del personale transitato dalla Città Metropolitana di Venezia e dalle altre province del Veneto, si era riusciti a “disaggregare” la relativa componente, in modo da poter raffrontare insiemi di spesa tra loro paragonabili.

Con l’annualità 2020, a causa della pandemia da Covid-19 e del massiccio e repentino ricorso al lavoro agile da parte dei dipendenti regionali che, in alcuni periodi dell’anno, ha visto oltre l’80% degli stessi ricorrere a tale istituto contrattuale, alcune significative voci di spesa per il personale (tra tutte si pensi a quelle per l’erogazione dei ticket restaurant, al pagamento di prestazioni di lavoro straordinario, all’erogazione di indennità strettamente correlate con la presenza fisica del dipendente in ufficio, ma anche ad altre voci che sono state in misura minore interessate da tale dinamica), risultano in tutta evidenza influenzate dal contesto emergenziale più che da programmate operazioni di riduzione delle stesse.

Sulla base di questi presupposti, appare corretto, oltreché necessario, escludere temporaneamente dal piano le voci di spesa che, in quanto influenzate direttamente o indirettamente dai fattori descritti, non risultino separabili e isolabili le une dalle altre, né oggetto di una programmata dinamica riduttiva.

In relazione ad una delle voci di spesa sopra richiamate (i ticket restaurant) è peraltro intenzione dell’amministrazione, qualora emerga la possibilità di estendere la disciplina – ad oggi riservata alle sole amministrazioni centrali – di cui all’art. 1, comma 870, della legge n. 178/2020 anche alle realtà regionali, di implementare le risorse di natura variabile da destinare ai trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro del personale regionale con le risorse che effettivamente risulteranno agli stessi destinabili sulla base della disposizione in questione.

Discorso diverso va fatto per la contrazione delle spese per le trasferte del personale regionale.

Quello innescato con la pandemia è infatti un processo che negli anni a venire potrà portare a delle strutturali riduzioni di spesa, in quanto è di tutta evidenza che l’innovativa modalità di gestione di riunioni di lavoro a distanza, con gli strumenti della videoconferenza, rappresentano una novità da confermare a regime e dalla doppia valenza positiva: ridurre drasticamente i costi per spese di missione e ridurre altresì drasticamente il tempo lavorativo che nei fatti veniva perso per gli spostamenti (basti pensare ai tempi per raggiunge le sedi ministeriali ubicate a Roma), che invece con la modalità videoconferenza si è ridotto alla sola durata delle riunioni.

Tutto ciò specificato, prima di procedere alla sintetica presentazione dei documenti allegati, è doveroso richiamare alcune premesse di metodo e di merito già fatte in occasione della stesura degli analoghi provvedimenti degli scorsi anni, formulate sulla scorta di quelle che dal 2011 ad oggi sono state le interpretazioni date alla norma principalmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dal Dipartimento per la Funzione Pubblica e dalla Corte dei Conti.

Anzitutto va ribadito come il termine del 31 marzo di ciascun anno per l’adozione dei piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione delle spese, indicato al quarto comma dell’art. 16 del D.L. n. 98/2011, risulta essere un termine ordinatorio e non perentorio. Sul punto, tra l’altro, si è pronunciata la Sezione regionale di Controllo per l’Emilia Romagna della Corte dei Conti nella propria deliberazione n. 398/2012.

Da ciò ne consegue la possibilità – come nel caso degli analoghi provvedimenti adottati negli anni scorsi – di adottare il piano anche oltre tale termine, senza che questo incida sulla legittimità e sull’efficacia dello stesso.

In ogni caso, l’obiettivo dichiarato, anche su impulso della Sezione regionale di Controllo per il Veneto della Corte dei Conti, e già posto in essere dall’annualità 2017 rispetto ai primi provvedimenti approvati nelle annualità 2014, 2015 e 2016, è quello di una progressiva anticipazione dei tempi di adozione dei piani di razionalizzazione da parte della Giunta regionale.

Nel corso degli anni si è riusciti ad anticipare di quasi sei mesi la data di formale adozione dei piani rispetto ai primi analoghi provvedimenti.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha chiarito che, in merito all’utilizzo soggettivo annuale di quota parte dei risparmi legati ai piani di razionalizzazione per la contrattazione integrativa, i richiami del legislatore a varie fattispecie di spesa (ad es.: riordino e ristrutturazione amministrativa, semplificazione e digitalizzazione, riduzione dei costi della politica e di funzionamento, appalti di servizio, ecc.), non faccia riferimento alle singole strutture e/o dipendenti eventualmente coinvolti, quanto alla generalità dell’Amministrazione intesa nel suo complesso, con la conseguenza che “…le eventuali economie aggiuntive realizzate da destinare alla contrattazione integrativa (fino al 50% del totale) vanno quindi riferite alla generalità dei dipendenti, a prescindere da chi abbia concretamente svolto l’attività indicata nel piano di razionalizzazione...” (MEF, RGS, Igop, Parere reso alla Provincia di Prato il 24/04/2013).

Da un punto di vista temporale, si legge nel medesimo parere fornito dal Ministero, “…i risparmi aggiuntivi di cui all’art. 16, commi 4 e 5, del D.L. 98/2011 possono essere destinati – a titolo di risorsa variabile e non consolidabile – unicamente alla contrattazione integrativa dell’anno successivo a quello in cui i risparmi stessi sono stati effettivamente realizzati…”.

Ne consegue che i risparmi effettivamente realizzati nell’anno 2020 e riassunti nell’Allegato A al presente provvedimento, certificati dal Collegio dei Revisori dei Conti dell’Amministrazione regionale, potranno integrare la parte variabile del fondo per il trattamento accessorio del personale non dirigenziale in modo definitivo per l’anno 2021.

Più nello specifico, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha sottolineato come le economie connesse alle spese per il personale (ma il discorso è sicuramente estendibile a tutte le economie trattate dai piani di razionalizzazione della spesa) possono essere considerate quali risparmi aggiuntivi, rilevanti ai sensi del citato art. 16, solo nel caso eccedano le misure di contenimento già previste a legislazione vigente.

In generale, i risparmi oggetto del piano di razionalizzazione, oltre a dover essere “effettivi”, devono avere il carattere della strutturalità, senza portare alla riduzione dei servizi resi alla collettività, così come puntualizzato dalla Corte dei Conti.

A differenza dell’anno 2015, nel corso del quale erano temporaneamente venute meno le limitazioni e i tetti di cui all’art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010 in relazione alla costituzione del fondo per il trattamento accessorio del personale della Giunta Regionale, dall’anno 2016 tali vincoli sono stati sostanzialmente reintrodotti dal comma 236 dell’art. 1 della legge n. 208/2015 per poi divenire nei fatti strutturali a partire dall’anno 2017 con l’entrata in vigore del D. Lgs n. 75/2017 (cd riforma Madia), il quale, all’art. 23, comma 2, prevede testualmente che “…al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, assicurando al contempo l’invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna della amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”.

Tale disposizione – come per i similari precetti contenuti nei non più vigenti art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010 e art. 1, comma 236, della Legge n. 208/2015 – non ha effetti diretti sui risparmi del piano di razionalizzazione che la Giunta Regionale deciderà di destinare all’incremento della parte variabile del fondo per l’anno in corso, che pertanto – relativamente alle poste in questione – potrebbe legittimamente superare l’importo complessivo determinato lo scorso anno.

Neanche le disposizioni di cui all’art. 33 del D.L. n. 34/2019 hanno implicazioni dirette in merito al presente provvedimento.

Va comunque ricordato che gli emolumenti derivanti dall’incremento annuale del fondo nella sua parte variabile rientrano a pieno titolo nel concetto di spesa per il personale, soggetta al contenimento previsto dall’art. 1, commi da 557 a 557-quater, della legge n. 296/2006, così come modificata, da ultimo, con il D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014.

Al riguardo, sarà cura della competente Direzione Organizzazione e Personale monitorare che il vincolo richiamato sia comunque rispettato.

Ciò specificato, è utile ritornare all’analisi delle operazioni poste in essere per la stesura del piano di razionalizzazione della spesa per il triennio 2021-2023 di cui all’Allegato B al presente provvedimento.

Lo stesso anche quest’anno sarà strutturato determinando, per ogni voce o per aggregati omogenei di spesa, gli obiettivi di risparmio stimati, in termini fisici e/o in termini finanziari.

Annualmente lo stesso continuerà ad essere oggetto di verifica ed eventuale aggiornamento delle previsioni, che potranno avvenire anche in termini incrementali rispetto a quanto precedentemente ipotizzato (sia a livello di voci precedentemente non incluse nel piano che di risparmi stimati), così come anche il resoconto finale dell’anno precedente – che determinerà, come si è detto, l’effettivo ammontare delle risorse utilizzabili l’anno successivo a livello di fondo per la contrattazione integrativa – potrà discostarsi dalle previsioni su cui si basava, senza determinare con ciò la perdita di quelle risorse derivanti da risparmi che fossero stati sottostimati in sede previsionale ma a consuntivo effettivamente conseguiti e certificati.

Evidenti fattori condizionanti le dinamiche di spesa sono ad esempio quelli richiamati in precedenza relativamente alla pandemia da Covid-19 o, per altro verso, quelli legati a processi riorganizzativi interni che determinano la fruizione di un medesimo capitolo di spesa (con riferimento ad una medesima fattispecie di spesa, quale, a titolo di esempio, le manutenzioni straordinarie) tra due Strutture autonome e distinte.

Peraltro, come sottolineato dalla competente Direzione Acquisti AA.GG., e come già indicato in sede di DGR n. 1194/2018, di volta in volta si valuterà l’opportunità di superare la “classica” comparazione tra gli importi impegnati e/o quelli pagati, passando, in caso di nuovi appalti di fornitura di beni o servizi, ad una diversa metodologia di redazione dei dati per la predisposizione del piano di razionalizzazione, consistente nel raffronto tra gli importi stimati per le procedure di acquisizione di beni e servizi per l’Amministrazione regionale (di cui alla deliberazione di programmazione delle acquisizioni che annualmente viene predisposta dalla citata Direzione Acquisti AA.GG.) e l’effettivo importo di aggiudicazione delle procedure.

Al riguardo si può richiamare come esempio la procedura di aggiudicazione di un appalto relativo alle spese per la pulizia degli uffici centrali per il periodo 2020-2021, con la determinazione, su base biennale, di un risparmio di spesa complessivo superiore ai tre milioni di euro (IVA esclusa) rispetto al previgente appalto.

Tale risparmio potrà trovare collocazione nei resoconti degli effettivi risparmi maturati delle prossime due annualità, per le quote di competenza di ciascun esercizio (al netto, ovviamente, dei maggiori costi per pulizie e sanificazioni legati direttamente al contesto emergenziale in atto).

Ciò specificato, nel resoconto delle operazioni di razionalizzazione e riqualificazione delle spese sostenute nell’anno 2020 rispetto alle medesime spese sostenute nel 2019 di cui all’Allegato A e nel nuovo piano triennale di razionalizzazione per il triennio 2021-2023 di cui all’Allegato B, a fronte delle azioni e misure possibili sono state pertanto scelte quelle il cui risultato può essere misurato in termini oggettivi, in relazione alla situazione di partenza.

In linea generale, nei documenti allegati al presente provvedimento ciascun intervento sarà caratterizzato da una parte descrittiva che, dopo una breve analisi della situazione di partenza e del quadro normativo di riferimento (soprattutto nel caso di norme che già dettano limitazioni ed obblighi di riduzione annuale della relativa spesa, sia in termini assoluti che eventualmente in termini percentuali), andrà ad individuare sinteticamente la singola misura di razionalizzazione prevista e la dinamica che potrà portare al risultato atteso, il risultato stesso in termini previsionali e, conseguentemente, l’economia che si stima di realizzare o che si è realizzata.

Come già accennato, le risorse derivanti dai risparmi di spesa aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dalla normativa vigente possono essere rese disponibili sul fondo delle risorse decentrate se a consuntivo sarà accertato da parte dei Revisori dei Conti il raggiungimento degli obiettivi fissati per le varie voci di spesa previste nel piano.

Tale certificazione è formalmente avvenuta in data 20 maggio 2021 ed i risparmi realizzati nell’anno 2020, su cui il competente Collegio si è espresso in termini positivi, si attestano su un importo finale pari a complessivi € 2.598.737,88.

Al riguardo, la Giunta Regionale, in quell’ottica di spiccata virtuosità in tema di spesa per il personale che ha caratterizzato da sempre la propria azione ed anche per far fronte sin d’ora a possibili mutamenti interpretativi di quelle che ad oggi sono le disposizioni che regolano, non solo a livello normativo, la costruzione e la gestione del fondo per le risorse da destinare al trattamento accessorio del personale, anche di qualifica dirigenziale, afferente alla Giunta stessa, stabilisce di non utilizzare una quota pari ad € 638.737,88 dei succitati risparmi certificati.

Conseguentemente, la rimanente quota di € 1.960.000,00 potrà alimentare, entro il limite massimo del suo 50%, la parte variabile del fondo per il trattamento accessorio del personale della Giunta Regionale per l’anno 2021 (quindi per € 980.000,00).

In sede di contrattazione decentrata con la Rsu e le OO.SS. rappresentative dei lavoratori, relativa alla destinazione delle risorse economiche per l’anno 2021, è già stato concordato tra le parti che l’intero importo sopra indicato sarà utilizzato per incrementare le risorse finalizzate al pagamento della produttività del personale del Comparto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;

VISTO l’art. 1, commi da 557 a 557-quater, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria per l’anno 2007) così come modificato dall’art. 14, comma 7 del Decreto Legge n. 78/2010;

VISTO il D.Lgs n. 150/2009 e s.m.i.;

VISTO il D.L. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011 e s.m.i.;

VISTE le Leggi regionali n. 31/1997, n. 54/2012, n. 14/2016 e n. 31/2018;

VISTO il D.Lgs n. 75/2017;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2645 del 29 dicembre 2014;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2061 del 30 dicembre 2015;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2114 del 23 dicembre 2016;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1682 del 24 ottobre 2017;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1194 del 14 agosto 2018;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1059 del 30 luglio 2019;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 837 del 30 giugno 2020;

VISTO il CCNL del Comparto delle Funzioni Locali del 21 maggio 2018;

VISTA la certificazione del Collegio dei Revisori dei conti della Regione Veneto in ordine ai risparmi di spesa conseguiti nell’esercizio 2020 ai sensi dell’art. 16, commi 4 e 5, del D.L. n. 98/2011 avvenuta in data 20 maggio 2021;

VISTO l’art. 2, comma 2, lett. a) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

  1. di approvare, richiamato quanto in premessa, il resoconto della razionalizzazione e riqualificazione delle spese già poste in essere nell’anno 2020 contenuto nell’Allegato A alla presente deliberazione, parte integrante della stessa, predisposto sulla scorta di un aggiornamento dei precedenti piani approvati rispettivamente con DGR n. 2645 del 29/12/2014, con DGR n. 2061 del 30/12/2015, con DGR n. 2114 del 23/12/2016, con DGR n. 1682 del 24/10/2017, con DGR n. 1194 del 14/08/2018, con DGR n. 1059 del 30 luglio 20219 e con DGR n. 837/2020, ai sensi dell’art. 16 del D.L. n. 98/2011;
  2. di approvare, sempre richiamato quanto in premessa, il piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione delle spese per gli anni 2021-2023 contenuto nell’Allegato B alla presente deliberazione, parte integrante della stessa, predisposto ai sensi del medesimo art. 16 del D.L. n. 98/2011;
  3. di prendere atto che, in relazione ai risultati conseguiti nell’anno 2020, le effettive economie realizzate – aggiuntive a quelle già imposte dalla normativa vigente – sono già state certificate dal Collegio dei Revisori dei Conti operante all’interno dell’Amministrazione regionale in data 20 maggio 2021 ed ammontano complessivamente ad € 2.598.737,88;
  4. di non utilizzare una quota pari ad € 638.737,88 dei succitati risparmi certificati per le finalità indicate dall’art. 16 del D.L. n. 98/2011, in modo da far fronte sin d’ora, in ottica virtuosa e precauzionale, a possibili mutamenti interpretativi di quelle che ad oggi sono le disposizioni che regolano, non solo a livello normativo, la costruzione e la gestione del fondo per il trattamento accessorio del personale, anche di qualifica dirigenziale, afferente alla Giunta regionale;
  5. di stabilire che per l’anno 2021 potrà essere destinata all’integrazione del relativo fondo per il trattamento accessorio del personale regionale del Comparto una somma fino al 50% delle rimanenti economie realizzate nell’anno 2020 e certificate dai competenti organi di controllo, pari ad € 980.000,00;
  6. di disporre, altresì, che analogamente si potrà procedere negli anni a venire, sulla scorta di quelli che risulteranno essere gli effettivi risparmi di spesa derivanti dall’applicazione del piano di razionalizzazione per il triennio 2021-2023, nonché per quelli che saranno i suoi successivi aggiornamenti;
  7. di dare comunicazione preventiva alle Organizzazioni sindacali rappresentative ed alla RSU dei piani triennali di risparmio, dell’adozione dei relativi provvedimenti e dei risultati ottenuti, disponendo in ogni caso che le fasi di destinazione delle risorse effettivamente rese disponibili dall’Amministrazione regionale seguiranno il procedimento previsto per la contrattazione decentrata dal nuovo CCNL delle Funzioni Locali, nel rispetto delle norme del D.Lgs n. 165/2001, come modificato, in particolare, dal D.Lgs n. 150/2009 e s.m.i.;
  8. di prendere atto che gli importi destinabili all’implementazione del fondo per il trattamento accessorio del personale conseguenti al presente provvedimento non sono soggetti al tetto di spesa fissato dall’art. 23, comma 2, del D.Lgs n. 75/2017, pur rientrando nella complessiva spesa per il personale dell’ente, soggetta al contenimento previsto dai commi da 557 a 557-quater dell’articolo unico della legge n. 296/2006, demandando la competente Direzione Organizzazione e Personale alla verifica del rispetto di tale prescrizione;
  9. di dare atto che la spesa di cui si prevede l’impegno con il presente atto e con quello di futura approvazione definitiva del fondo per il trattamento accessorio del personale regionale, non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
  10. di incaricare la Direzione Organizzazione e Personale dell’esecuzione del presente atto;
  11. pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_716_21_AllegatoA_450612.pdf
Dgr_716_21_AllegatoB_450612.pdf

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