Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 79 del 15 giugno 2021


Materia: Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere

Deliberazione della Giunta Regionale n. 691 del 31 maggio 2021

Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana. Autorizzazione alla costituzione di diritto di servitù di elettrodotto e di cabina elettrica in favore di ENEL Distribuzione S.p.a. in Treviso (art. 5 del D. Lgs. 229/1999). DGR n. 35/CR del 27/04/2021 (art. 13, comma 1, L.R. 23/2007).

Note per la trasparenza

con il presente provvedimento si recepisce il parere della V^ Commissione consiliare alla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 23/2007,  in merito alla costituzione di diritto di servitù di elettrodotto e di cabina elettrica in favore di ENEL Distribuzione S.p.a. in Treviso, finalizzata alla messa in funzione delle nuove strutture della "Cittadella Sanitaria" di Treviso.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili del patrimonio disponibile delle aziende sanitarie ed ospedaliere sono soggetti – ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 229/1999 – al rilascio di autorizzazione da parte della Regione.

L’art. 13, comma 1, della Legge Regionale n. 23 del 16/08/2007 prevede, inoltre, che la suddetta autorizzazione sia rilasciata previa acquisizione del parere della Commissione consiliare competente in materia.

Con la Circolare regionale del 22/02/2010 prot. n. 97641/50.00.02.06.00, la Segreteria regionale Sanità e Sociale ha fornito alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere le indicazioni operative per la presentazione delle richieste di autorizzazione, al fine di uniformare la procedura e chiedendo di comunicare l’esito ai competenti uffici regionali.  

Con nota prot. n. 59143 del 29/03/2021, il Direttore Generale dell’Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana trasmetteva ai competenti uffici regionali la richiesta di autorizzazione, ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 229/99, alla costituzione di diritto di servitù di elettrodotto per linea elettrica interrata di media tensione e di nuova cabina elettrica in favore di ENEL Distribuzione S.p.a. La richiesta si inserisce nell’ambito del contratto di costruzione e gestione denominato “Cittadella Sanitaria”, al fine di consentire l’aumento di potenza di energia elettrica e la fornitura di emergenza in alternativa a quella esistente con la realizzazione, a carico del concessionario, di una nuova cabina elettrica di consegna, sezionamento e distribuzione, con successiva demolizione di quella esistente e con la realizzazione da parte di Enel-distribuzione s.p.a. di una nuova linea di media tensione e ulteriori collegamenti alla rete esistente di bassa e media tensione.

Con la nota prot. n. 59143/2021 precitata, il Direttore Generale trasmetteva la deliberazione n. 481 del 18/03/2021 con la quale accettava la richiesta di Enel Distribuzione (acquisita al protocollo ulss n. 3541 del 23 febbraio 2021) di costituzione della servitù di condotta elettrica interrata di media tensione e di cabina elettrica sui terreni di proprietà così identificati:

Catasto Terreni - Comune di Treviso

Foglio

Particella

Coltura accertata

Servitù

Area soggetta a servitù
(mq.)

46

670

Prato

Elettrodotto

1.158

46

670

Prato

Cabina

85,98

46

27

Prato

Elettrodotto

93,00

45

282

Prato

Elettrodotto

675,00

18

1291

Seminativo

Elettrodotto

126

18

1371

Seminativo

Elettrodotto

48

 

Il responsabile del procedimento per la Cittadella Sanitaria di Treviso, con nota del 25 febbraio 2021 prot. n. 36908, confermava la necessità di detti interventi impiantistici e la concessione della servitù di elettrodotto, considerando l’aumento della potenza della fornitura elettrica indispensabile per la messa in funzione delle nuove strutture della “Cittadella Sanitaria”, ormai in fase di ultimazione per la parte relativa alle opere strutturali.

Il provvedimento del Direttore Generale approvava lo schema di “Contratto preliminare di costituzione di servitù inamovibile di elettrodotto per cabina elettrica e linee elettriche afferenti” con Enel Distribuzione S.p.a., precisando che la stipula notarile sarà sottoscritta una volta ottenuta l’autorizzazione regionale ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. n. 299 del 19 giugno 1999.

Lo schema di atto di costituzione di servitù di elettrodotto sinteticamente prevede quanto segue:

  • l’Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana “parte concedente”, proprietaria dei predetti beni immobili, si obbliga a costituire sulle superfici indicate, servitù di elettrodotto a favore di e-distribuzione s.p.a.
  • su una porzione della particella 670 del foglio 46 del Comune di Treviso, l’Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana costruisce un locale cabina elettrica delle dimensioni interne minime di metri 8,10 x 2,30 e alto almeno 2,40m;
  • l’area attorno alla cabina stessa per 2 m di larghezza, acquisisce il vincolo di area a servizio della cabina per esigenze di manutenzione, quale estensione della servitù di elettrodotto, nella quale e-distribuzione s.p.a. potrà, se necessario, infiggere dispersori per l’impianto di messa a terra;
  • ad e-distribuzione s.p.a. è consentito, in qualsiasi ora del giorno e della notte e con qualsiasi mezzo d’opera, l’accesso al fabbricato ad uso cabina per l’esercizio, manutenzione della predetta cabina e tale accesso avverrà attraverso passo carraio munito di sbarra;
  • la Parte concedente si obbliga a consegnare ad e-distribuzione s.p.a. le chiavi o altro sistema di apertura del controllo accessi all’area parcheggio per accedere alla cabina elettrica, autorizzando l'installazione di un apposito contenitore sulla recinzione o in altra posizione, in cui alloggiare le chiavi;
  • la servitù di elettrodotto relativa al locale/fabbricato ad uso cabina e alle condutture elettriche sarà inamovibile per espresso patto contrattuale e pertanto la parte promittente concedente rinuncia ad avvalersi della facoltà di cui al 4° comma dell'art. 122 del Testo Unico sulle Acque e sugli Impianti Elettrici 11/12/1933, n. 1775; la parte concedente si obbliga dunque a mantenere libere da piante d’alto fusto, da coltivazioni e da piantagioni le aree asservite e autorizza e-distribuzione s.p.a. a sfrondare, capitozzare e abbattere, in qualsiasi tempo, quelle piante arboree che, nell'ambito della zona asservita, possano ostacolare e/o diminuire, il regolare esercizio della costituenda servitù. La larghezza della fascia di rispetto per i tratti in cavo interrato sarà di 3,00 m posti a cavallo dell’asse linea;
  • la parte concedente si obbliga, per quanto riguarda l’elettrodotto interrato, a non eseguire scavi che possano compromettere la sicurezza dell’elettrodotto, a non piantare alberi ad alto fusto e a non erigere manufatti di qualunque genere a meno di m 1,50 dai cavi interrati a partire dall’asse dell’area asservita, a non collocare o far collocare condutture interrate nell’area asservita senza previa intesa con e-distribuzione s.p.a. Di ogni eventuale innovazione, costruzione o impianto ricadente nella fascia asservita, dovrà essere data preventiva comunicazione a e-distribuzione s.p.a., al fine di consentire alla stessa di accertare la compatibilità o meno dell’opera progettata con l’elettrodotto;
  • e-distribuzione s.p.a. si obbliga a corrispondere alla parte concedente, che si obbliga ad accettare, quale corrispettivo per la costituzione delle predette servitù:

€ 500,00 (euro cinquecento/00) per la servitù sul locale/fabbricato cabina elettrica,
€ 50,00 (euro cinquanta/00) per l’estensione di 2 m (due metri) della servitù cabina elettrica,
€ 50,00 (euro cinquanta/00) per la servitù di passaggio pedonale e carraio,
€ 400,00 (euro quattrocento/00) per la servitù relativa alle condutture elettriche,

  • per un totale complessivo di € 1.000,00 (euro mille/00) che verrà corrisposta all’atto del rogito notarile;
  • la servitù di elettrodotto durerà per tutto il tempo in cui e-distribuzione s.p.a., o chi per essa, avrà necessità di esercire gli impianti installati sugli immobili di proprietà della parte concedente. Al venir meno di tale necessità, la cabina elettrica ritornerà gratuitamente nella piena disponibilità della parte concedente, previo verbale di rilascio da parte di edistribuzione s.p.a, e così pure le aree interessate dal transito delle linee elettriche, allorché non sia più essenziale mantenere in esercizio neppure gli elettrodotti. Nel caso di ritorno degli immobili anzidetti nella piena disponibilità della parte concedente, le spese per la cancellazione della servitù costituita saranno a carico del soggetto che ne farà richiesta;
  • tutte le spese e gli oneri fiscali relativi alla stipula dell’atto notarile saranno a carico di e-distribuzione s.p.a.;
  • le parti convengono che in caso di mancato ottenimento da parte di e-distribuzione s.p.a. delle necessarie autorizzazioni e dei permessi per l'installazione e per l'esercizio degli impianti, quest'ultima abbia facoltà di liberarsi dalle obbligazioni assunte senza che parte promittente concedente abbia diritto ad ottenere risarcimento alcuno.

Con il provvedimento n. 481/2021, il Direttore Generale deliberava di destinare il ricavato della costituzione di servitù a parziale finanziamento dei lavori della Cittadella Sanitaria di Treviso.

Con DGR n. 35/CR del 27 aprile 2021 il provvedimento è stato sottoposto al parere della Quinta Commissione consiliare, così come previsto dall’art. 13, comma 1, della L.R. n. 23/2007.

La Quinta Commissione consiliare, con nota prot. n. 8009 del 13 maggio 2021, ha espresso il proprio parere n. 51 del 13 maggio 2021, favorevole all’unanimità.

Per quanto sopra esposto con il presente provvedimento si propone di autorizzare l’Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana, ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 229/99, a costituire il diritto di servitù di elettrodotto per cabina elettrica e linee elettriche afferenti, in favore di ENEL Distribuzione S.p.a. sui terreni di proprietà sopra evidenziati.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto l’art. 5 del D. Lgs. 229/1999;

Richiamata la Circolare regionale prot. n. 97641 del 22.02.2010;

Visto l’art. 13, comma 1, della Legge Regionale 16.08.2007, n. 23;

Visto l’art. 2, comma 2, della Legge Regionale 31.12.2012, n. 54;

Vista la deliberazione n. 481 del 18.03.2021 del Direttore Generale dell’Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana;

Vista la propria deliberazione n. 35/CR del 27.04.2021;

Visto il parere n. 51 del 13.05.2021 della Quinta Commissione consiliare;

delibera

1. di prendere atto, per le motivazioni esposte in premessa e facenti parte integrante del presente provvedimento, della deliberazione n. 184 del 04/02/2021 del Direttore Generale dell’Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana di cui alla nota prot. n. 59143 del 29/03/2021 avente ad oggetto la richiesta di autorizzazione alla costituzione del diritto di servitù di elettrodotto e di cabina elettrica in favore di ENEL Distribuzione S.p.a., ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 229/99, sui seguenti terreni di proprietà:

Foglio

Particella

Coltura accertata

Servitù

Area soggetta a servitù
(mq.)

46

670

Prato

Elettrodotto

1.158

46

670

Prato

Cabina

85,98

46

27

Prato

Elettrodotto

93,00

45

282

Prato

Elettrodotto

675,00

18

1291

Seminativo

Elettrodotto

126

18

1371

Seminativo

Elettrodotto

48

 

2. di recepire il parere n. 51 espresso dalla Quinta Commissione consiliare nella seduta del 13/05/2021 sulla proposta di costituzione di diritto di servitù di cui al provvedimento n. 35/CR del 27/04/2021, favorevole all’unanimità;

3. di autorizzare, ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 229/99, l’Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana alla costituzione del diritto di servitù di elettrodotto e di cabina elettrica sulle aree di cui al precedente punto 1 in favore di ENEL Distribuzione S.p.a. per le finalità esposte in premessa;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna indietro