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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 79 del 15 giugno 2021


Materia: Energia e industria

Deliberazione della Giunta Regionale n. 688 del 31 maggio 2021

Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di biometano avanzato per aumento potenzialità da 500 Smc/h a 1.200 Smc/h, alimentato da sottoprodotti, con immissione nella rete gas ed annessi impianti per il recupero della CO2 e cogeneratore della potenza nominale pari a 2.518 kW, da realizzarsi in Comune di Barbarano - Mossano (VI). Ditta proponente A.F. BIOENERGIE S.r.l. di Padova. D. Lgs 387/2003; D. Lgs 152/2006; D.Lgs 28/2011; L.r. 11/2001.

Note per la trasparenza

Autorizzazione ad installare ed esercire un impianto per la produzione biometano liquido ottenuto dalla digestione anaerobica di materiali non costituenti rifiuti e annesso impianto di energia elettrica e termica per autoconsumo.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

La società A.F. BIOENERGIE S.r.l., C.F. e P.IVA n. 05157610287, con sede legale a Padova in via Longhin n. 121 e insediamento produttivo in via del Lavoro a Barbarano-Mossano (VI), ha presentato istanza di autorizzazione, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs 387/2003, assunta al protocollo regionale con n. 151950 del 10.04.2020, per la costruzione ed esercizio “di un impianto di produzione di biometano avanzato per aumento potenzialità da 500 Smc/h a 1.200 Smc/h, alimentato da sottoprodotti, con immissione nella rete gas ed annesso impianto per il recupero della CO2 da realizzarsi in Comune di Barbarano–Mossano (VI)”.

L’iniziativa proposta rientra nell’ambito della promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti ai sensi del D.M. 2.03.2018.

La società istante ha per oggetto sociale, tra l’altro: “… La produzione di energia e/o biogas e/o biometano da fonti rinnovabili per autoconsumo e per la cessione a terzi e/o l’immissione a terzi e/o l’immissione in rete non, liquefazione di biometano, …”.

L’articolo 8-bis “regimi di autorizzazione per la produzione di biometano” del D.Lgs n. 28 del 3.03.2011 ha stabilito che per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di biometano di capacità produttiva superiore a 500 Smc/h e delle relative opere di modifica, incluse le opere e le infrastrutture connesse, si applichino le procedure di cui all’art. 12 del D.Lgs 387/2003 per gli impianti superiori.

L’art. 12 del decreto legislativo n. 387 del 29.12.2003 prevede che la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione attraverso lo strumento della Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 14 della legge n. 241/90.

L’art. 42, comma 2 bis della l.r. 13.04.2001 n. 11 di attuazione del D. Lgs 112/1998, individua la Giunta regionale quale autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni all’installazione ed all’esercizio degli impianti di produzione di energia inferiori a 300 MW.

La A.F. BIOENERGIE S.r.l. ha presentato istanza di PAS - procedura abilitativa semplificata, tramite il SUAP al Comune di Barbarano Mossano per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto per la produzione di biometano avanzato per autotrasporti di capacità produttiva pari a circa 500 Smc/h.

Il Comune di Barbarano Mossano ha quindi trasmesso con nota proprio protocollo n. 1833 del 21.02.2020 la “Determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi Decisoria ex art. 14 c.2 e 14 bis c.1, legge 241/1990 ss.mm. in forma semplificata e modalità asincrona Provvedimento Unico n. 7339 del 21.02.2020” che “Determina la conclusione della Conferenza di Servizi con esito favorevole”, legittimando la A.F. Bioenergie S.r.l. alla realizzazione di un impianto di produzione di biometano avanzato per autotrasporti da 500 Smc/h alimentato da sottoprodotti agroindustriali, con immissione nella rete gas della SNAM ed annesso impianto di recupero di anidride carbonica come da elaborati di progetto allegati alla pratica SUAP e alle prescrizioni degli enti competenti allegate alla stessa determinazione.

Successivamente alla conclusione Procedura Abilitativa Semplificata da parte del Comune di Barbarano Mossano, in previsione di poter utilizzare i sottoprodotti previsti in forma più concentrata con una conseguente maggior produzione di biogas, la società ha presentato alla Regione del Veneto istanza di Autorizzazione Unica alla installazione ed esercizio di un impianto di produzione di biometano ricavato da biogas della capacità produttiva pari a 1.200 Smc/h con annesso impianto di trasformazione in biometano liquido ed impianto di recupero dell’anidride carbonica, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs 387/2003, come previsto dall’art. 8-bis del D. Lgs n. 28/2011.

Il materiale utilizzato sarà costituito esclusivamente da sottoprodotti agroindustriali elencati dall’Allegato 3 Tabella A del DM 02.03.2018, derivati dalle lavorazioni casearie.

L’impianto verrà realizzato in un’area di espansione industriale del Comune di Barbarano Mossano classificata come zona D1/1, nell’ambito d’intervento del PUA “Fornasette”, su terreno di proprietà della stessa società A.F. Bioenergie S.r.l. catastalmente identificato al Catasto Terreni del Comune di Barbarano Vicentino al foglio 18 mappali: parte del 277, parte del 149, 179, 221, parte del 299, parte del 297 e 209.

La produzione di biometano prevista sarà di circa 1.200 Smc/h e il progetto presentato prevede anche l’installazione di un gruppo elettrogeno di cogenerazione con potenza elettrica pari a 999 kWh e di una caldaia di potenza pari a 780 kW termici, entrambi alimentati da gas metano prelevato dalla rete gas per gli autoconsumi aziendali e pertanto non viene prevista cessione in rete elettrica.

Le vasche di fermentazione e di stoccaggio avranno forma circolare, verranno parzialmente interrate, saranno chiuse ermeticamente e saranno dotate di un sistema di aspirazione degli eventuali gas/odori che saranno inviati ai fermentatori al fine di evitare qualsiasi emissione in atmosfera.

È inoltre previsto il recupero dell’anidride carbonica prodotta attraverso la sua liquefazione, evitando che venga rilasciata in atmosfera.

Una più dettagliata descrizione dell’intervento, comprensiva dell’elenco dei materiali utilizzati per la biodigestione, tratta dalla documentazione progettuale presentata dalla ditta, è riportato nell’Allegato A al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.

Il progetto presentato include la previsione tecnico-economica delle opere di messa in pristino dello stato dei luoghi interessati alla realizzazione dell’impianto pari a € 227.000,00, obbligo previsto dal D.Lgs 387/2003 art. 12 comma 4, a carico del soggetto titolare dell’autorizzazione a seguito della dismissione dell’impianto stesso.

A garanzia degli interventi di dismissione, la Giunta Regionale del Veneto, con propria deliberazione n. 453 del 02.03.2010, ha stabilito il deposito di una fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari alla previsione tecnico – economica di tali opere da presentare prima dell’inizio dei lavori.

Tale obbligo è stato successivamente disciplinato dal Decreto MISE 10.09.2010 “linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” precisando che la garanzia è stabilita in favore dell’amministrazione che sarà tenuta ad eseguire le opere di rimessa in pristino.

Con deliberazione n. 253 del 22.02.2012 la Giunta regionale ha definito nel dettaglio la disciplina delle garanzie per la rimessa in pristino, approvando nel contempo un modello unico di contratto di garanzia.

Il sopra citato art. 12 del D. Lgs n. 387 del 29.12.2003 prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione attraverso lo strumento della Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 14 della legge n. 241/90.

Per l’installazione del cogeneratore in autoconsumo, come si è avuto modo di ricordare, l’art. 42, comma 2 bis della l.r. 13.04.2001 n. 11 di attuazione del D. Lgs 112/1998, individua la Giunta regionale quale autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni all’installazione ed all’esercizio degli impianti di produzione di energia inferiori a 300 MW. Detta autorizzazione viene rilasciata ai sensi dell’art. 269 del D. Lgs 152/2006.

In accordo con quanto sopra esposto, con nota prot. n. 272406 del 9.07.2020, indirizzata al Comune di Barbarano-Mossano, alla Provincia di Vicenza, al Dipartimento ARPAV di Vicenza, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, alla società VIAcqua S.p.A, al Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, all’U.O. Ciclo dei rifiuti oltre che alla ditta medesima, è stata indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’art. 14-ter 241/1990, da effettuarsi in forma semplificata e in modalità asincrona.

Con nota assunta al protocollo regionale con n. 430620 del 9.10.2020 la A.F. BIOENERGIE S.r.l., verificata l’opportunità di migliorare alcuni aspetti relativi alla sicurezza, alla viabilità e alla funzionalità dei fabbricati aziendali, ha comunicato la necessità di apportare delle modifiche al progetto precedentemente proposto. Alla comunicazione la ditta ha allegato una “Relazione Tecnica Integrativa”, degli “Elaborati Grafici” integrativi/sostitutivi, la Relazione Paesaggistica Semplificata e il Parere di Conformità del Comando dei VV F. di Vicenza.

Con nota prot. n. 466167 del 2.11.2020, indirizzata al Comune di Barbarano-Mossano, alla Provincia di Vicenza, al Dipartimento ARPAV di Vicenza, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, alla società VIAcqua S.p.A, al Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, all’U.O. Ciclo dei rifiuti oltre che alla ditta medesima, preso atto delle modifiche introdotte dalla A.F. BIOENERGIE S.r.l. al progetto presentato precedentemente, è stata indetta una nuova Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell’art. 14-ter 241/1990, da effettuarsi in forma semplificata e in modalità asincrona.

Nella relazione istruttoria espletata dagli uffici regionali di cui all’Allegato A al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante, sono riportati i contenuti delle comunicazioni intercorse tra la ditta istante e la Struttura regionale procedente oltreché i pareri degli Enti coinvolti nel procedimento.

La Conferenza di Servizi ha preso atto che l’eventuale mancata comunicazione delle proprie determinazioni da parte delle Amministrazioni coinvolte nell’iter autorizzativo, per gli effetti del comma 4 del citato art. 14 bis della L. 241/1990, equivale ad assenso.

Per quanto indicato nel citato Allegato A e sulla scorta degli elaborati progettuali presentati dalla ditta, viste le conclusioni dell’Istruttoria Tecnica n. 04/2021 del 6.05.2021 con la quale è stata dichiarata una positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. 1400/2017, la struttura procedente, Direzione Ambiente - U.O. Tutela dell’Atmosfera, ritiene conclusa la Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e asincrona come sopra indetta e svolta.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge n. 241 del 07.08.1990;

VISTO il Decreto Legislativo n. 112 del 31.03.1998;

VISTO il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006;

VISTO il Decreto Legislativo n. 28 del 03.03.2011;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 8.09.1997;

VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10.09.2010;

VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 2.03.2018;

VISTA la Legge Regionale n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 453 del 2.03.2010;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 253 del 22.02.2012;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 1400 del 29.08.2017;

VISTO l’art. 2 comma 2 della Legge regionale n. 54 del 31.12.2012;

delibera

  1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
  2. di autorizzare, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003, la società A.F. BIOENERGIE S.r.l., C.F. e P.IVA n. 05157610287, con sede legale a Padova in via Longhin n. 121, alla costruzione ed esercizio presso la propria sede produttiva in via del Lavoro a Barbarano-Mossano (VI), di un impianto di produzione di biometano avanzato da 1.200 Smc/h, alimentato da sottoprodotti, con immissione nella rete gas ed annesso impianto per il recupero della CO2;
  3. di stabilire che la costruzione e l’esercizio dell’impianto deve avvenire in conformità agli elaborati progettuali presentati dalla società A.F. BIOENERGIE S.r.l. di cui all’Allegato A al presente provvedimento e secondo quanto in esso descritto, nel rispetto delle prescrizioni espresse dalle Amministrazioni coinvolte nel procedimento nel corso della Conferenza di Servizi svoltasi ai sensi dell’art. 14 della legge 241/1990 e riportate nell’Allegato medesimo;
  4. di stabilire che per la produzione del biometano, la ditta dovrà utilizzare esclusivamente prodotti e sottoprodotti che soddisfino i requisiti indicati all’art. 184-bis del D. Lgs 152/2006 e dal D.M. 13.10.2016 n. 264;
  5. di dichiarare in capo al titolare della presente autorizzazione l’obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell’impianto di produzione di biometano ed opere connesse e che a tal fine la Ditta, ai sensi di quanto indicato nella deliberazione della Giunta regionale n. 253 del 22.02.2012, dovrà depositare, prima dell’inizio lavori, presso la Regione del Veneto idonea fidejussione bancaria o assicurativa dell’importo di € 227.000,00;
  6. di stabilire in 36 mesi, dal rilascio dell’autorizzazione, i termini di inizio lavori. E’ altresì obbligo dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione del Veneto – U. O. Tutela dell’Atmosfera e al Comune di Barbarano Mossano (VI);
  7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  8. di incaricare la Direzione Ambiente - Unità Organizzativa Tutela dell’Atmosfera dell’esecuzione del presente provvedimento;
  9. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
  10. di trasmetterne la presente deliberazione alla società A.F. BIOENERGIE S.r.l. di Padova, al Comune di Barbarano Mossano, alla Provincia di Vicenza, al Dipartimento ARPAV di Vicenza, alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, al Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, all’U.O. Ciclo dei rifiuti e all’Agenzia delle Dogane - U.T.F. competente per territorio;
  11. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

(seguono allegati)

Dgr_688_21_AllegatoA_449937.pdf

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