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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 74 del 04 giugno 2021


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 680 del 25 maggio 2021

Precisazioni in merito alla dgr n. 393 del 25 marzo 2013 ad oggetto "DGRV n. 1868 del 15.11.2011 - attribuzione del "codice bianco" alla dimissione di soggetti appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, Arma dei Carabinieri, Forze Armate e Vigili del Fuoco e conseguente applicazione dell'art. 17, comma 6, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, L. 15 luglio 2011, n. 111 - determinazioni".

Note per la trasparenza

Con il presente atto vengono fornite le precisazioni in merito a questo disposto dalla dgr n. 393/2013 sulla non assoggettabilità al pagamento della compartecipazione alla spesa (c.d. Ticket) per le prestazioni di Pronto Soccorso esitate in codice bianco, erogate a seguito di infortunio sul lavoro subito da soggetti appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, Arma dei Carabinieri, Forze Armate e Vigili del Fuoco che non godono di copertura assicurativa INAIL, ricomprendendo nella non assoggettabilità anche le successive prestazioni sanitarie correlate all’infortunio e per il periodo dell’infortunio.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Con dgr n. 393 del 25 marzo 2013, cui si fa rinvio, richiamando la precedente dgr n. 1868 del 15 novembre 2011, la Giunta Regionale ha preso atto che le prestazioni di Pronto Soccorso esitate in codice bianco, erogate a seguito di infortunio sul lavoro subito da soggetti appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, Arma dei Carabinieri, Forze Armate e Vigili del Fuoco che non godono di copertura assicurativa INAIL, non siano assoggettate al pagamento della quota di accesso e della compartecipazione alla spesa.

Successivamente è emerso, quale elemento critico, l’assoggettabilità o meno al pagamento della compartecipazione alla spesa da parte dei sopra indicati soggetti per le ulteriori prestazioni (es. diagnostiche, di laboratorio, strumentali e terapeutiche) erogate e conseguenti allo stesso infortunio e per tutta la durata dello stesso, creando, tra l’altro, comportamenti non omogenei all’interno delle strutture del Servizio Sanitario Regionale.

Alla luce di quanto sopra esposto e in analogia con quanto previsto a favore degli infortunati provvisti di copertura assicurativa INAIL, si ritiene, a precisazione di quanto previsto dalla dgr n. 383/2013, che le prestazioni, ulteriori alla prestazione di Pronto Soccorso esitata in codice bianco, erogate e conseguenti allo stesso infortunio subito da soggetti appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, Arma dei Carabinieri, Forze Armate e Vigili del Fuoco che non godono di copertura assicurativa INAIL, e per tutta la durata dell’infortunio stesso, non siano assoggettate al pagamento della compartecipazione alla spesa.

Si rappresenta che il presente atto dispone solamente in merito alla compartecipazione alla spesa in quanto la quota di accesso (c.d. quota fissa) è stata abolita, a decorrere dal 1° settembre 2020, dall’art. 1, comma 466, della legge 160/2019.

Si evidenzia, infine, che analoghi provvedimenti sono già stati approvati da altre Giunte regionali quali Emilia-Romagna, Liguria e Lombardia.

Si dà atto che quanto disposto con il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la deliberazione n. 1868 del 15 novembre 2011;

VISTA la deliberazione n. 393 del 25 marzo 2013;

VISTO l’art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di disporre, a precisazione di quanto previsto dalla dgr n. 383/2013, che le prestazioni di Pronto Soccorso esitate in codice bianco, erogate a seguito di infortunio sul lavoro subito da soggetti appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, Arma dei Carabinieri, Forze Armate e Vigili del Fuoco che non godono di copertura assicurativa INAIL, e le successive prestazioni sanitarie correlate allo stesso infortunio e per il periodo dell’infortunio non sono assoggettate al pagamento della compartecipazione alla spesa;
  3. di dare atto che quanto previsto dal presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  4. la Direzione Programmazione Sanitaria - LEA è incaricata dell’esecuzione di quanto disposto con il presente provvedimento;
  5. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

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