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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 71 del 28 maggio 2021


Materia: Caccia e pesca

Deliberazione della Giunta Regionale n. 675 del 25 maggio 2021

Approvazione dei criteri e delle linee di indirizzo per le attività di raccolta di prodotto seminale di vongola verace (Ruditapes philippinarum) nelle aree lagunari e nelle aree di foce comprese tra il Po di Maistra e il Po di Goro, nelle more dell'entrata in vigore della Carta Ittica Regionale.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento vengono stabiliti i criteri e le linee di indirizzo per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 20 del Regolamento Regionale per la pesca e l’acquacoltura 28 dicembre 2018, n. 6 e s.m.i., per le attività di raccolta di prodotto seminale di vongola verace (Ruditapes philippinarum) nelle aree lagunari e nelle aree di foce comprese tra il Po di Maistra e il Po di Goro, nelle more dell’entrata in vigore della Carta Ittica Regionale.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 28 aprile 1998, n. 19, come novellata dalla Legge Regionale del 7 agosto 2018 n. 30, prevede all'articolo 7 che la Giunta regionale adotti un Regolamento regionale per la pesca e l'acquacoltura ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della Legge Regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto".

Il Regolamento regionale per la pesca e l'acquacoltura n. 6 del 28 dicembre 2018 è entrato in vigore il 01 ottobre 2019, in base a quanto stabilito dal punto 2) del dispositivo della D.G.R. n. 1944 del 21 dicembre 2018 la quale aveva previsto che, ai sensi dell'articolo 11 della Legge Regionale 07 agosto 2018, n. 30, il Regolamento n. 6/2018 sarebbe entrato in vigore a decorrere dalla data di effettivo trasferimento dalle Province e dalla Città metropolitana di Venezia alla Regione delle funzioni in materia di pesca, data corrispondente al 01 ottobre 2019 in base a quanto stabilito con D.G.R. n. 1079 del 30 luglio 2019.

L'articolo 20, comma 2, del Regolamento regionale n. 6/2018 prevede che le attività di pesca del seme di mollusco possono essere svolte esclusivamente dai pescatori di professione in possesso di licenza di pesca di tipo A e sono subordinate al rilascio di un'apposita autorizzazione della Struttura regionale competente, nella quale sono stabiliti zone, periodi, orari, quantità di prodotto e modalità specifiche di pesca, secondo gli indirizzi contenuti nella Carta ittica regionale.

In merito a quest'ultimo aspetto, è opportuno evidenziare che ad oggi l'iter di approvazione della Carta ittica regionale, seppur in fase conclusiva, risulta ancora in corso di definizione.

Infatti, in considerazione del riordino delle funzioni in materia di caccia e pesca e di quanto previsto all'articolo 5 della L.R. n. 19/1998, la Regione del Veneto si sta dotando della prima Carta ittica regionale che costituisce un vero e proprio piano di settore finalizzato a programmare e regolamentare la tutela del patrimonio ittico, le attività di pesca e le attività di acquacoltura, su tutte le acque interne e marittime interne del territorio regionale. Con D.G.R. n. 1519 del 22/10/2019 sono stati approvati il Documento Preliminare e il Rapporto Ambientale Preliminare della Carta Ittica Regionale, quali documenti previsti dalla Fase I della procedura di Valutazione Ambientale Strategica per Piani e Programmi di competenza regionale di cui all'Allegato A) della D.G.R. n. 791 del 31/03/2009.

Tuttavia, nelle more dell'approvazione della Carta Ittica Regionale, al termine dell'espletamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica e di Valutazione di Incidenza Ambientale, vi è la necessità di definire i criteri e le linee di indirizzo per il rilascio delle autorizzazioni per la pesca del seme di mollusco, qualora vi sia la necessità di raccolta di tale risorsa dai banchi naturali, pena la perdita del prodotto di fondamentale importanza per la riattivazione dei processi produttivi degli allevamenti di acquacoltura.

Nel mese di febbraio del corrente anno, con DGR n. 113 del 02 febbraio 2021, sono stati stabiliti ed approvati i criteri e le linee di indirizzo per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 20 del Regolamento regionale per la pesca e l’acquacoltura n. 6/2018, per la raccolta di prodotto seminale e maturo di vongola verace (Ruditapes philippinarum) nel tratto terminale del Po di Levante, nel tratto compreso tra la Darsena Marina Nuova alla foce, fino alla congiungente i punti più esterni dei moli foranei, per l'anno 2021.

Analoga attività di raccolta di prodotto seminale e maturo di vongola verace (Ruditapes philippinarum) nel tratto terminale del Po di Levante è stata condotta nei mesi di marzo, aprile, novembre e dicembre 2020 sulla base dei criteri e delle linee di indirizzo approvati con DGR n. 79 del 20 gennaio 2020 e con DGR n. 1431 del 26 ottobre 2020.

Il Consorzio Cooperative Pescatori del Polesine, con nota protocollo n. 642 del 14 maggio 2021, acquisita al protocollo regionale n. 222348 del 14 maggio 2021, ha avanzato richiesta di raccolta di novellame di Vongola verace (Ruditapes philippinarum) in un’area della Foce del Po di Goro ubicata all’interno dei confini amministrativi della Regione del Veneto. Alla stessa nota del 14 maggio 2021, è stata allegata una perizia tecnica relativa agli esiti delle attività di monitoraggio condotte in data 30 marzo 2021, 08 aprile 2021 e 10 maggio 2021, con la quale è stata quantificata l’entità del banco naturale di novellame di Vongola verace presente alla Foce del Po di Goro.

La parte terminale del Fiume Po di Goro costituisce un’importante area “nursery” vocata alla produzione naturale di seme di vongola verace (Ruditapes philippinarum), inclusa nell’elenco delle principali aree “nursery” delle aree lagunari e deltizie del Veneto, già individuate dai seguenti strumenti di pianificazione delle Province di Rovigo e di Venezia: Piano per la gestione delle risorse alieutiche delle lagune della provincia di Venezia approvato con deliberazione del Commissario nella competenza del Consiglio Provinciale n. 15 del 20/05/2015, e Carta Ittica Provinciale delle Aree Lagunari e Vallive (zona C) della provincia di Rovigo approvata con deliberazione della Giunta Provinciale di Rovigo n. 288 del 26/10/2010.

Occorre evidenziare che il seme prodotto dalle aree "nursery" incluse entro la Laguna di Venezia può essere destinato esclusivamente agli allevamenti di acquacoltura operanti all'interno della stessa Laguna di Venezia, così come espressamente previsto dal citato Piano per la gestione delle risorse alieutiche delle lagune della provincia di Venezia, che mantiene la sua efficacia fino all'approvazione della Carta Ittica Regionale.

Analogamente, il seme prodotto dall’area nursery ubicata nel tratto terminale del Fiume Po di Levante è stato destinato alle imprese di acquacoltura operanti in base a concessioni demaniali nelle aree lagunari di Caleri e Marinetta nei Comuni di Porto Viro e Rosolina, in base a quanto disposto con le citate DGR n. 79/2020, n. 1431/2020 e n. 113/2021.

Pertanto, appare opportuno e coerente con il principio di equa ripartizione della risorsa che il seme prodotto dalle aree "nursery" ubicate tra il Po di Maistra e il Po di Goro, debba essere destinato esclusivamente agli allevamenti di acquacoltura operanti all'interno delle aree lagunari comprese tra gli stessi corsi d’acqua, interessate dai Diritti esclusivi di pesca, tramite il soggetto affidatario del loro sfruttamento, individuato dalla Provincia di Rovigo, in qualità di titolare di tali diritti ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 100 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30.

A tal proposito è opportuno evidenziare che la Provincia di Rovigo, con Convenzione rep. n. 3848 del 29 aprile 2016 sottoscritta in data 29 aprile 2016, approvata con deliberazione del Consiglio della Provincia di Rovigo n. 5 del 29 aprile 2016, ha concesso al Consorzio delle Cooperative Pescatori del Polesine il diritto di sfruttamento dei banchi di molluschi esistenti allo stato naturale nelle acque marittime interne ove la Provincia di Rovigo detiene i diritti esclusivi di pesca. La validità della citata convenzione del 29 aprile 2016 è stata prorogata, da ultimo, fino al 31 dicembre 2033 con deliberazione del Consiglio della Provincia di Rovigo n. 27 del 18 ottobre 2019.

Proprio per assicurare l’accesso ad una risorsa indispensabile per implementare l’attività di allevamento anche nelle aree lagunari e nelle zone di foce comprese tra il Fiume Po di Maistra e il Fiume Po di Goro da parte degli operatori di settore, si ritiene, su proposta della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, di avviare delle campagne di raccolta di prodotto seminale di vongola verace (Ruditapes philippinarum) anche nelle more dell’entrata in vigore della carta Ittica Regionale.

Le attività di raccolta di prodotto seminale di vongola verace (Ruditapes philippinarum) nelle aree lagunari e nelle zone di foce comprese tra il Fiume Po di Maistra e il Fiume Po di Goro saranno autorizzate dalla Struttura regionale competente in materia di pesca per le aree con presenza di significativi banchi naturali di seme di vongola verace, previo ricevimento da parte del Consorzio Cooperative Pescatori del Polesine, titolare del diritto esclusivo di sfruttamento dei banchi di molluschi in tali aree, di una relazione tecnica contenente gli esiti dei monitoraggi sulla consistenza del banco naturale.

Le autorizzazioni alla raccolta del seme di vongola verace nelle aree lagunari e nelle zone di foce comprese tra il Fiume Po di Maistra e il Fiume Po di Goro saranno rilasciate in favore dello stesso Consorzio Cooperative Pescatori del Polesine in base ai seguenti criteri e indirizzi, in coerenza con quanto previsto dall’art. 20 del Regolamento Regionale per la pesca e l’acquacoltura n. 6/2018:

  • requisiti per l’assegnazione del seme: il seme dovrà essere conferito esclusivamente allo stesso Consorzio Cooperative Pescatori del Polesine ovvero ad altre imprese che siano titolari, sub-concessionarie o affidatarie di concessione demaniale in aree lagunari comprese tra la Foce del Po di Maistra a nord e la Foce del Po di Goro a sud e che svolgano attività di acquacoltura autorizzata ai sensi dell'articolo 22 della L.R. n. 19/1998;
  • modalità di svolgimento dell'attività: per turni definiti dal Consorzio Cooperative Pescatori del Polesine tra le imbarcazioni utilizzate dalle imprese assegnatarie; l'attività di raccolta può essere svolta esclusivamente da pescatori di professione in possesso della licenza di pesca di tipo A, così come previsto dall'articolo 20 del Regolamento regionale n. 6/2018;
  • assegnazione delle quote: in considerazione del quantitativo stimato in esito alle attività di monitoraggio, la ripartizione delle quote deve essere proporzionale rispetto al numero di addetti all'attività di acquacoltura di ciascuna impresa assegnataria;
  • periodo: i periodi delle attività saranno definiti nei provvedimenti rilasciati dalla Struttura regionale in materia di pesca ai sensi dell’articolo 20 del Regolamento regionale n. 6/2018, escluse le giornate di sabato, domenica e festive, in orario diurno dall’alba al tramonto;
  • destinazione del prodotto: il seme, di dimensioni non superiori a 25 mm, dovrà essere reimesso esclusivamente nelle aree in concessione destinate ad attività di venericoltura comprese tra la Foce del Po di Maistra a nord e la Foce del Po di Goro a sud.

Al fine di garantire il rispetto dei criteri e degli indirizzi sopra richiamati, si demanda al Direttore della Struttura regionale competente al rilascio dell'autorizzazione alla raccolta del seme di mollusco ai sensi dell'articolo 20 del Regolamento regionale n. 6/2018 il compito di attivare adeguati servizi di vigilanza anche in collaborazione con il Corpo di Polizia locale della Provincia di Rovigo, nell'ambito dei rapporti convenzionali già stipulati con tale organo relativamente alle attività di vigilanza in materia di caccia e pesca.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale 28 aprile 1998, n.19;

VISTO il Regolamento Regionale 28 dicembre 2018, n. 6;

VISTO l'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la D.G.R. n. 79 del 27 gennaio 2020;

VISTA la D.G.R. n. 1431 del 26 ottobre 2020;

VISTA la D.G.R. n. 113 del 02 febbraio 2021;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria n. 213 del 11 ottobre 2019 con il quale sono stati individuati gli atti e i provvedimenti amministrativi in materia di Caccia e Pesca di competenza dei Direttori delle Unità organizzative "Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Litoraneo" e "Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino e Alpino", tra i quali anche i provvedimenti di autorizzazione alla raccolta del seme di mollusco ai sensi dell'articolo 20 del Regolamento regionale n. 6/2018;

VALUTATE le considerazioni esposte in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore secondo quanto esposto in premessa;

delibera

  1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
     
  2. di incaricare, fino alla data di entrata in vigore della Carta Ittica Regionale, il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria al rilascio delle autorizzazioni alla raccolta di prodotto seminale di vongola verace (Ruditapes philippinarum) nelle aree lagunari e nelle zone di foce comprese tra il Fiume Po di Maistra e il Fiume Po di Goro;
     
  3. di stabilire i seguenti criteri e indirizzi per il rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente punto 2):
  • requisiti per l’assegnazione del seme: il seme dovrà essere conferito esclusivamente a imprese o consorzi di imprese che siano titolari, sub-concessionarie o affidatarie di concessione demaniale in aree lagunari comprese tra la Foce del Po di Maistra a nord e la Foce del Po di Goro a sud e che svolgano attività di acquacoltura autorizzata ai sensi dell'articolo 22 della L.R. n. 19/1998;
  • modalità di svolgimento dell'attività: per turni definiti dal Consorzio Cooperative Pescatori del Polesine tra le imbarcazioni utilizzate dalle imprese assegnatarie; l'attività di raccolta può essere svolta esclusivamente da pescatori di professione in possesso della licenza di pesca di tipo A, così come previsto dall'articolo 20 del Regolamento regionale n. 6/2018;
  • assegnazione delle quote: in considerazione del quantitativo stimato in esito alle attività di monitoraggio, la ripartizione delle quote deve essere proporzionale rispetto al numero di addetti all'attività di acquacoltura di ciascuna impresa assegnataria;
  • periodo: i periodi delle attività saranno definiti nei provvedimenti rilasciati dalla Struttura regionale in materia di pesca ai sensi dell’articolo 20 del Regolamento regionale n. 6/2018, escluse le giornate di sabato, domenica e festive, in orario diurno dall’alba al tramonto;
  • destinazione del prodotto: il seme, di dimensioni non superiori a 25 mm, dovrà essere reimesso esclusivamente nelle aree in concessione destinate ad attività di venericoltura comprese tra la Foce del Po di Maistra a nord e la Foce del Po di Goro a sud;
  1. di demandare al Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria la definizione di ulteriori prescrizioni in base alla localizzazione del banco di seme naturale interessato dalle attività di prelievo e agli esiti delle attività di monitoraggio;
     
  2. di demandare, inoltre, al Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria il compito di attivare adeguati servizi di vigilanza anche in collaborazione con il Corpo di Polizia locale della Provincia di Rovigo, nell'ambito dei rapporti convenzionali già stipulati con tale organo relativamente alle attività di vigilanza in materia di caccia e pesca;
     
  3. di incaricare il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell’esecuzione del presente atto;
     
  4. di dare atto che la presente Deliberazione non comporta spese a carico del Bilancio regionale;
     
  5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

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