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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 71 del 28 maggio 2021


Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 650 del 20 maggio 2021

Legge Regionale del 22 marzo 1990 n. 21, art. 7. Varianti parziali "Strada di accesso a Malga Ra Stua" e "Ospedalete" al Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d'Ampezzo.

Note per la trasparenza

Con il presente atto vengono adottate le varianti parziali “Strada di accesso a Malga Ra Stua” e “Ospedalete” al Piano Ambientale del Parco Naturale delle Dolomiti d’Ampezzo di cui in oggetto, facendo proprie le motivazioni e le conclusioni contenute nei pareri n. 3 e n. 4 del 26/02/2021, espressi dal Comitato previsto ai sensi del comma 2 all’art. 27 della Legge Regionale n. 11/2004.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

Con delibera del Consiglio Regionale del Veneto n. 15 del 24 febbraio 1999, ai sensi del Titolo II artt. 3-7 della L.R. n. 21 del 22 marzo 1990, Legge regionale istitutiva del Parco, è stato approvato il Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d’Ampezzo.

Le varianti al Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d’Ampezzo sono disciplinate dall’art. 7 della citata legge istitutiva del Parco e dalle Norme di Attuazione del Piano Ambientale all’articolo 1, paragrafo 1.5.

L’Ente Parco, con nota acquisita al protocollo regionale al prot. n. 490415 del 14 novembre 2019, ha trasmesso alla Regione del Veneto la documentazione relativa alla richiesta di avvio dell’istruttoria per l’adozione e l’approvazione della variante parziale al Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d’Ampezzo, denominata “Strada di accesso a Malga Ra Stua – variazione delle schede di Piano e del Regolamento per la percorribilità”.

Successivamente, l’Ente Parco, con nota prot. n. 0237/20-US del 4 maggio 2020, acquisita al protocollo regionale al numero 178887 del 5 maggio 2020, ha inviato un chiarimento riferito alla modifica della scheda “E” dell’allegato C al Piano Ambientale, “Elenco delle strade comprese nel Parco e nelle aree contigue”, riformulando la proposta di variante, con l’aggiunta del termine “eventuale acquisizione della proprietà della strada in capo alle Regole d’Ampezzo”.

L’argomento è stato trattato da parte delle Regole d’Ampezzo con deliberazione della Deputazione Regoliera del 4 settembre 2019 avente ad oggetto “Piano Ambientale del Parco: esame proposta di varianti non sostanziali in località Staunies e Ra Stua, con delibere conseguenti”, con la quale è stato deliberato di proporre alla Regione del Veneto l’adozione e l’approvazione delle varianti non sostanziali al Piano Ambientale del Parco indicate al punto c) Variante all’allegato C “Elenco delle strade comprese nel Parco e nelle aree contigue” e d) Modifica al “Regolamento per la percorribilità”, previa acquisizione del parere del Comitato Tecnico Scientifico del Parco medesimo.

Il Comitato Tecnico Scientifico del Parco Naturale delle Dolomiti d’Ampezzo, ai sensi dell’art. 12, comma 2 della L.R. n. 21/1990, nella seduta svoltasi in data 11 ottobre 2019, ha espresso parere favorevole all’unanimità sulla proposta di variante.

Con nota acquisita al protocollo regionale al numero 436100 del 14 ottobre 2020, il Comune di Cortina d’Ampezzo ha trasmesso copia della Delibera n. 42 del 25 giugno 2020, avente ad oggetto “Espressione del parere di competenza su varianti del Piano Ambientale del Parco delle Dolomiti d’Ampezzo”, con la quale è stato deliberato di approvare la proposta di deliberazione relativa a varianti non sostanziali, tra le quali quella relativa a “Strada di accesso a Malga Ra Stua”.

La variante parziale “Strada di accesso a Malga Ra Stua” è stata quindi esaminata nella seduta per la Valutazione Tecnica Regionale del 26 febbraio 2021, nella quale il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale, incaricato della Valutazione Tecnica Regionale, nel parere n. 3 (Allegato B) ha espresso parere favorevole all’adozione della variante parziale al Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d’Ampezzo.

Con nota acquisita al protocollo regionale al prot. n. 136282 del 27 marzo 2020, l’Ente Parco ha inoltre trasmesso alla Regione del Veneto la documentazione relativa alla richiesta di avvio dell’istruttoria per l’adozione e l’approvazione della variante parziale al Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d’Ampezzo, denominata “Realizzazione di uno spazio multifunzionale all’interno di un fabbricato militare in rovina in località Ospedalete, a fini didattici ed educativi”.

L’argomento è stato trattato da parte delle Regole d’Ampezzo con deliberazione della Deputazione Regoliera del 5 febbraio 2020 avente ad oggetto “Piano Ambientale del Parco: esame proposta di varianti non sostanziali in località Ospedalete, con delibere conseguenti”, con la quale è stato deliberato di “proporre alla Regione Veneto l’adozione e l’approvazione delle seguenti varianti non sostanziali al Piano Ambientale del Parco – Variante all’allegato B “Elenco dei fabbricati”.

Il Comitato Tecnico Scientifico del Parco Naturale delle Dolomiti d’Ampezzo, ai sensi dell’art. 12, comma 2 della L.R. 21/1990, nella seduta del 21 febbraio 2020 ha espresso parere favorevole all’unanimità su tale proposta di variante.

Con la già citata Delibera n. 42 del 25 giugno 2020 il Comune di Cortina d’Ampezzo ha deliberato di approvare la proposta di deliberazione relativa a varianti non sostanziali, tra le quali quella relativa “Realizzazione di uno spazio multifunzionale all’interno di un fabbricato militare in rovina in località Ospedalete”.

Ad ulteriore chiarimento, le Regole d’Ampezzo, soggetto gestore dell’Ente Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d’Ampezzo, con nota prot. n. 878/20-UP, acquisita al protocollo regionale al prot. n. 535736 del 16 dicembre 2020, hanno inviato una dichiarazione relativa allo stato legittimo dell’immobile in località “Ospedaletti” di Falzarego.

La variante parziale “Ospedalete” è stata quindi esaminata nella seduta per la Valutazione Tecnica Regionale del 26 febbraio 2021 in cui il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale, incaricato della Valutazione Tecnica Regionale, nel parere n. 4 (Allegato D) ha espresso parere favorevole con prescrizioni all’adozione della variante parziale al Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d’Ampezzo.

Come premesso, le varianti al Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale delle Dolomiti D’Ampezzo sono disciplinate, tra l’altro, dall’articolo 1, paragrafo 1.5 del Piano Ambientale del Parco, laddove è indicato che varianti parziali che non incidono sui criteri informatori e sulle caratteristiche essenziali del Piano Ambientale stesso, sono devolute alla Giunta Regionale.

Pertanto, con il presente atto si propone di adottare le seguenti varianti al Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d’Ampezzo “Strada di accesso a Malga Ra Stua” e “Ospedalete”, facendo proprie le motivazioni e le conclusioni dei seguenti elaborati:

  • Allegato A: Strada di accesso a Malga Ra Stua – elaborato variante all’allegato C “Elenco delle strade comprese nel Parco e nelle aree contigue” e modifica al “Regolamento per la percorribilità”;
  • Allegato B: Valutazione Tecnica Regionale (VTR) – Argomento n. 3 del 26.02.2021 ad oggetto: L. R. n. 21 del 22 marzo 1990 – variante al Piano Ambientale del Parco naturale delle Dolomiti d’Ampezzo “Strada di accesso a Malga Ra Stua”;
  • Allegato C: Ospedalete – elaborato variante all’allegato B “Elenco dei fabbricati”;
  • Allegato D: Valutazione Tecnica Regionale (VTR) – Argomento n. 4 del 26.02.2021 ad oggetto: "Realizzazione di uno spazio multifunzionale all’interno di un fabbricato militare in rovina in località Ospedalete”.

A seguito dell’adozione da parte della Giunta regionale, si provvederà ad inviare gli elaborati di variante al Comune di Cortina d’Ampezzo, il quale li pubblicherà secondo normativa vigente, al fine dell’espressione di eventuali osservazioni. L’esito della pubblicazione e delle eventuali osservazioni presentate sarà comunicato alla Giunta Regionale, al fine del prosieguo dell’iter di approvazione definitiva della variante.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge 6 dicembre 1991, n. 394;

VISTA la Legge Regionale 16 agosto 1984, n. 40;

VISTA la Legge Regionale 22 marzo 1990, n. 21;

VISTA la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11;

VISTO l’art. 2, comma 2 della Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTO Il Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d’Ampezzo, approvato con Delibera del Consiglio Regionale del Veneto del 24.02.1999, n. 15;

VISTA la D.G.R. n. 1066 del 17 aprile 2007;

VISTA la D.G.R. n. 1400 del 29 agosto 2017;

delibera

  1. di adottare la variante al Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d’Ampezzo “Strada di accesso a Malga Ra Stua – variazione delle schede di Piano e del Regolamento per la percorribilità” (Allegato A), facendo proprie le motivazioni e le conclusioni contenute nel parere n. 3 del 26 febbraio 2021, espresso dal Comitato, previsto dal comma 2, all’art. 27 della Legge Regionale n. 11/2004 (Allegato B);
  2. di adottare la variante al Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d’Ampezzo “Ospedalete” (Allegato C), facendo proprie le motivazioni e le conclusioni contenute nel parere n. 4 del 26 febbraio 2021, espresso dal Comitato, previsto dal comma 2, all’art. 27 della Legge Regionale n. 11/2004 (Allegato D);
  3. di individuare nella Direzione Turismo, Unità Organizzativa Strategia Regionale della Biodiversità e Parchi, la struttura responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento per la prosecuzione dell’iter amministrativo di cui all’art. 7, comma 3 della Legge Regionale n. 21/1990;
  4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

Dgr_650_21_AllegatoA_448948.pdf
Dgr_650_21_AllegatoB_448948.pdf
Dgr_650_21_AllegatoC_448948.pdf
Dgr_650_21_AllegatoD_448948.pdf

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