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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 73 del 01 giugno 2021


Materia: Veterinaria e zootecnia

Deliberazione della Giunta Regionale n. 639 del 20 maggio 2021

Piano regionale di eradicazione della tubercolosi, brucellosi, leucosi bovina e della brucellosi ovi-caprina.

Note per la trasparenza

Il provvedimento ha lo scopo di approvare il piano regionale di eradicazione della tubercolosi, brucellosi, leucosi bovina e della brucellosi ovi-caprina. La presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La Direttiva 97/12/CE, che modifica e aggiorna la Direttiva 64/432/CEE relativa alle problematiche di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, recepita con il D.Lgs. 22 maggio 1999, n.196, ha fissato i parametri minimi per le attribuzioni delle qualifiche sanitarie di allevamenti e di territori ufficialmente indenni dalle malattie soggette ai piani di risanamento.

Il Ministero della Salute, con Ordinanza del 28 maggio 2015 e successive modifiche e integrazioni, ha disposto per il territorio nazionale misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina e leucosi bovina enzootica.

Con Decisione 2007/174/CE del 20 marzo 2007, la Regione del Veneto ha ottenuto il riconoscimento comunitario di territorio ufficialmente indenne da Brucellosi (BRC) Bovina e Leucosi Bovina Enzootica (LBE); con Decisione 2008/97/CE del 30 gennaio 2008 ha acquisito l’indennità ufficiale per BRC ovicaprina ed infine, con Decisione 2008/404/CE del 21 maggio 2008, la qualifica di territorio ufficialmente indenne da Tubercolosi (TBC) Bovina. A seguito dell’acquisizione di dette qualifiche, negli allevamenti di bovini della Regione si applica quanto previsto dal sopraccitato Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 196 per i “territori ufficialmente indenni”.

Le aziende venete di bovini vengono, pertanto, accreditate a livelli sanitari più elevati e l’introduzione di animali dai restanti territori con qualifiche inferiori avviene esclusivamente nel rispetto delle norme comunitarie.

Per mantenere le qualifiche sanitarie acquisite dalla Regione del Veneto è, peraltro, necessario predisporre piani di controllo previsti dalla normativa comunitaria. Il Decreto Ministeriale 10 maggio 1993 stabilisce che le spese relative all’esecuzione delle prove diagnostiche connesse ai piani di risanamento per la brucellosi e la leucosi vengano sostenute dalle Regioni e Province Autonome con i fondi alle medesime assegnati sul Fondo Sanitario Nazionale.

Ciò premesso, è altresì necessario tutelare il patrimonio zootecnico regionale in occasione dello spostamento del bestiame diretto ai pascoli estivi, applicando misure sanitarie atte ad impedire la diffusione delle malattie infettive e diffusive; relativamente ai bovini, tali movimentazioni devono avvenire in conformità alla Decisione della Commissione 2001/672/CE e s.m.i..

Per quanto concerne, invece, il pascolo vagante, è fatta salva la DGR n. 1002 del 5 giugno 2012, relativa a “Disciplina delle procedure di rilascio delle autorizzazioni al pascolo vagante sul territorio regionale. Semplificazione delle procedure D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, art. 43”.

Per dare attuazione a livello regionale alla succitata normativa comunitaria, la Giunta Regionale del Veneto, con Deliberazione 3 marzo 2016, n. 211, ha approvato il Piano regionale di eradicazione della tubercolosi, brucellosi, leucosi bovina e della brucellosi ovi-caprina per il quinquennio 2016-2020, demandando ai Servizi Veterinari delle Aziende ULSS della Regione del Veneto e all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, rispettivamente, l’esecuzione dei controlli negli allevamenti e l’attività di analisi di laboratorio.

Il Regolamento (UE) 2016/429 del 9 marzo 2016 e successive modifiche e integrazioni relativo alle malattie trasmissibili, che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale, rappresenta il nuovo “Animal Health Law”, ovvero costituisce la normativa di base dei piani di monitoraggio, sorveglianza e controllo della malattie infettive degli animali in tutti gli Stati Membri dell'UE.

Da ultimo, il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/620 del 15 aprile 2021, relativo alle modalità di applicazione del Reg. (UE) 2016/429 per quanto riguarda l’approvazione dello status di indenne da malattia e dello status di zona di non vaccinazione di alcuni Stati membri o di loro zone o compartimenti in relazione ad alcune malattie elencate e all’approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate, ha inserito la Regione del Veneto tra i territori indenni da Brucellosi, Tubercolosi bovina e Leucosi Bovina Enzootica.

Premesso che il predetto Reg. (UE) 2016/429 si applica a decorrere dal 21 aprile 2021, in attesa dei conseguenti provvedimenti del Ministero della Salute concernenti l’applicazione del Regolamento sul territorio nazionale, si reputa necessario che venga prorogato - con le debite modifiche e integrazioni del caso - il succitato Piano regionale di eradicazione della tubercolosi, brucellosi, leucosi bovina e della brucellosi ovi-caprina.

Tale Piano, riportato in Allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, è fondamentale al fine di dare continuità ai precedenti, conformemente alle vigenti norme che disciplinano l’acquisizione e il mantenimento delle qualifiche sanitarie degli animali nei confronti delle malattie in oggetto di risanamento, e prevedrà la programmazione dei controlli su base quinquennale. Successive modifiche e integrazioni dell’allegato Piano regionale potranno essere apportate sulla base delle evoluzioni della normativa vigente.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Direttiva 97/12/CE del 17 marzo 1997;

VISTO il D.Lgs. n. 196 del 22 maggio 1999;

VISTA la Decisione della Commissione 2001/672/CE e s.m.i.;

VISTA la Direttiva 2005/94/CE del 20 dicembre 2005;

VISTA la Decisione 2007/174/CE del 20 marzo 2007;

VISTA la Decisione 2008/97/CE del 30 gennaio 2008;

VISTA la Decisione 2008/404/CE del 21 maggio 2008;

VISTA la D.G.R. n. 1002 del 5 giugno 2012;

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 28 maggio 2015 e s.m.i.;

VISTO il Reg. (UE) 2016/429 del 9 marzo 2016 e s.m.i.;

VISTO il Reg. (UE) 2021/620 del 15 aprile 2021.

delibera

  1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare l’Allegato A Piano regionale di eradicazione della tubercolosi, brucellosi, leucosi bovina e della brucellosi ovi-caprina”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  3. di incaricare il Direttore della Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria della Regione del Veneto all’esecuzione del presente atto;
  4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_639_21_AllegatoA_448939.pdf

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