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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 73 del 01 giugno 2021


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 638 del 20 maggio 2021

Rinnovo dell'accreditamento istituzionale del Centro e presidio di riabilitazione intensiva extraospedaliera per disabili fisici psichici e sensoriali, denominata "Villa Miari" dell'Azienda U.l.s.s. n. 7 Pedemontana, con sede in Santorso (VI), via Lesina di Sopra n. 111. L.R. n. 22 del 16 agosto 2002.

Note per la trasparenza

Con il provvedimento in esame si procede al rinnovo accreditamento istituzionale del Centro e presidio di riabilitazione intensiva extraospedaliera per disabili fisici psichici e sensoriali ex art. 26 della L. n. 833 del 23 dicembre 1978, denominata “Villa Miari” dell’Azienda U.l.s.s. n. 7 Pedemontana, con sede operativa in Santorso (VI) via Lesina di Sopra n. 111 per 10 posti letto in coerenza con i requisiti di cui all’art. 16 della L.R. n. 22/02 ed in attuazione di quanto previsto con DGR 317/2021.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002 ha disciplinato la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni.

Tale normativa regionale, che si configura come una disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo della qualità.

L'obiettivo è, infatti, quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia, di efficienza, di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini nonché appropriata rispetto ai reali bisogni di salute della persona (D. Lgs. n. 502/92).

Con successive DGR n. 2266 del 30 dicembre 2016 e n. 1732 del 7 novembre 2017 sono stati aggiornati ed implementati i requisiti di accreditamento delle strutture che erogano prestazioni dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali ex art. 26 della L. n. 833 del 23 dicembre 1978.

La DGR n. 317 del 18 marzo 2021 “Assegnazione di budget per l’attività di riabilitazione extraospedaliera, per il triennio 2021- 2023, nei confronti dei Centri e dei Presidi privati accreditati di riabilitazione funzionale (CPRF) dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali - ex art. 26 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978 - ed ulteriori disposizioni” ha disposto in merito all’assegnazione del budget per l’assistenza extraospedaliera volta al recupero funzionale e sociale dei soggetti, residenti nella regione del Veneto, affetti da disabilità fisiche, psichiche o sensoriali, in favore delle strutture di cui all’art. 26 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978, per il triennio 2021-2023 e contestualmente il citato provvedimento ha precisato altresì che, la struttura Villa Miari, di cui alla DGR n. 2194 del 3 agosto 2001, “è unico Centro di riabilitazione funzionale (CPRF) pubblico. Villa Miari, pur erogando le stesse specifiche prestazioni, è soggetto alla regolamentazione delle strutture sanitarie pubbliche e come tale sarà ricompresa nei relativi atti.”.

L’art. 16 della L.R. n. 22/2002 ha specificato la disciplina dell’accreditamento istituzionale, subordinandone il rilascio al possesso dell’autorizzazione all’esercizio, alla sussistenza della coerenza della struttura richiedente alle scelte di Programmazione Socio Sanitaria regionale e attuativa locale, all’accertamento delle rispondenze della struttura o del soggetto accreditando ai requisiti ulteriori di qualificazione e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati ottenuti.

Dalla documentazione agli atti, in attuazione di tale complesso iter procedurale, risulta che:

• la struttura è in possesso dell’autorizzazione all’esercizio per il Centro e presidio di riabilitazione intensiva extraospedaliera per disabili fisici psichici e sensoriali, rilasciata da Azienda Zero con Decreto n. 91 del 14 maggio 2020 del Direttore della U.O.C. Autorizzazione all’esercizio e Organismo Tecnicamente Accreditante con dotazione di 10 posti letto di tipo residenziale;

• l'Azienda Zero ha costituito il Gruppo Tecnico Multi professionale (G.T.M.), ed in esito alla verifica svolta dal precitato gruppo in data 9 dicembre 2019, ha trasmesso all’U.O. Legislazione Sanitaria e Accreditamento, con nota prot. reg. n. 264143 del 3 luglio 2020, il rapporto di verifica con esito positivo per l’accreditamento istituzionale per una capacità ricettiva pari a n. 10 posti letto.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 22/2002, con il presente provvedimento si propone il rilascio dell'accreditamento istituzionale del Centro e presidio di riabilitazione intensiva extraospedaliera per disabili fisici psichici e sensoriali, denominata “Villa Miari” dell’Azienda ULSS n. 7 Pedemontana, con sede operativa in via Lesina di Sopra n. 111 a Santorso (VI) per una capacità ricettiva pari a n. 10 posti letto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge n. 833 del 23 dicembre 1978 “Istituzione del servizio sanitario nazionale”;

VISTA la Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22, “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”;

VISTA la Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 “Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS”;

VISTA la Legge regionale n. 48 del 28 dicembre 2018 “Piano socio sanitario regionale 2019-2023”;

VISTA la DGR n. 2194 del 3 agosto 2001 “Azienda U.l.s.s. n. 4 Alto vicentino – Thiene. Riconoscimento di un centro di neuro riabilitazione cognitiva intensiva” – Villa Miari di Santorso – Autorizzazione all’esercizio e accreditamento con oneri a carico del S.S.R. (D.G.R. n. 253/2000).”

VISTA la DGR n. 2501 del 6 agosto 2004 “Attuazione della L.R 16/08/2002 n. 22 in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle procedure”;

VISTA la DGR n. 2266 del 30 dicembre 2016 “Recepimento e applicazione dell'allegato sub A dell'Intesa Stato-Regioni del 19.2.2015 (rep. n.32/CSR) in parziale sostituzione della DGR n. 2501 del 6 agosto 2004. Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002”;

VISTA la DGR n. 1732 del 7 novembre 2017 “Adozione della guida all'applicazione dei requisiti generali di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale di cui alla DGR n. 2266 del 30 dicembre 2016. L.R. 22 del 16 agosto 20022;

VISTA la DGR n. 9 del 7 gennaio 2020 “Accreditamento istituzionale dell'Azienda U.l.s.s. n. 7 Pedemontana con sede legale in Bassano del Grappa (Vicenza) Via dei Lotti, 40. L.R. 16 agosto 2002 n. 22”;

VISTA la DGR n. 1363 del 16 settembre 2020 “Procedimenti di rilascio e rinnovo dell'accreditamento istituzionale: determinazioni attuative della L.R. n. 22 del 16 agosto 2002 e previsioni per l'anno 2020 sui procedimenti riferiti a soggetti privati che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie. L.R. n. 22 del 16 agosto 2002”;

VISTA la DGR n. 317 del 18 marzo 2021 “Assegnazione di budget per l'attività di riabilitazione extraospedaliera, per il triennio 2021-2023, nei confronti dei Centri e dei Presidi privati accreditati di riabilitazione funzionale (CPRF) dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali - ex art. 26 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978 - ed ulteriori disposizioni”;

VISTO il Decreto di Azienda Zero n. 91 del 14 maggio 2020 di autorizzazione all’esercizio;

VISTO il rapporto di verifica per l’accreditamento istituzionale, trasmesso dall’Azienda Zero con nota prot. reg. n. 264143 del 3 luglio 2020;

VISTO l’art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012.

delibera

  1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
  2. di rinnovare l’accreditamento istituzionale al Centro e presidio di riabilitazione intensiva extraospedaliera per disabili fisici psichici e sensoriali, denominata “Villa Miari” dell’Azienda U.l.s.s. n. 7 Pedemontana, con sede operativa in via Lesina di Sopra n. 111 a Santorso (VI), per una capacità ricettiva pari a n. 10 posti letto;
  3. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque con periodicità triennale, fatta salva l’adozione dei provvedimenti di cui art. 20 della L.R. 22/2002;
  4. di dare comunicazione del presente atto all’Azienda U.l.s.s. n. 7 Pedemontana;
  5. di incaricare, l’U.O. Legislazione sanitaria e Accreditamento afferente all’Area Sanità e Sociale, dell’esecuzione del presente atto nonché dell’eventuale adozione, in caso di errori materiali del presente atto, del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare all’Azienda U.l.s.s. di riferimento;
  6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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